Data: 2020-02-18 17:42:00

DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Buona sera,
il D. Lgs.vo 165/2001 ha previsto la possibilità di delegare le funzioni dirigenziali (nei confronti della vicedirigenza e dei funzionari pubblici) per specifiche (riguardanti uno specifico provvedimento) e comprovate ragioni di servizio, per un periodo di tempo determinato, statuendo che la delega deve essere conferita per atto scritto. Le competenze dirigenziali che potranno essere attribuite ai funzionari sono quelle indicate dall'art. 17, comma 1, lettere b), d) ed e) D. Lgs. 165/2001. Potrebbe farmi un esempio per ciascuna fattispecie richiamata dal predetto art. 17? 

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Data: 2020-02-20 04:24:38

Re:DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI


Buona sera,
il D. Lgs.vo 165/2001 ha previsto la possibilità di delegare le funzioni dirigenziali (nei confronti della vicedirigenza e dei funzionari pubblici) per specifiche (riguardanti uno specifico provvedimento) e comprovate ragioni di servizio, per un periodo di tempo determinato, statuendo che la delega deve essere conferita per atto scritto. Le competenze dirigenziali che potranno essere attribuite ai funzionari sono quelle indicate dall'art. 17, comma 1, lettere b), d) ed e) D. Lgs. 165/2001. Potrebbe farmi un esempio per ciascuna fattispecie richiamata dal predetto art. 17?
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La questione della "DELEGA" delle attività (oltre i singoli atti), della distinzione fra delega di attività, di funzioni e di firma è articolata.
Ecco alcuni spunti: https://www.segretaricomunalivighenzi.it/04-01-2018-nullita-della-delega-conferita-da-un-dirigente-ad-un-funzionario-la-gran-confusione-causata-dal-tar-toscana

Taluno ritiene che un caso di delega derivi dall'obbligo di astensione del dirigente (a mio avviso in questi casi non è così in quanto il dirigente deve comunicare al superiore il quale dispone in merito ed eventualmente assegna la competenza a terzi): https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/delegabilita-funzioni-dirigenziali/

Sulla delega di firma: https://www.studiocerbone.com/corte-di-cassazione-ordinanza-19-settembre-2019-n-23433-validita-dellavviso-di-accertamento-sottoscritto-dal-funzionario-avente-delega-di-firma-ricevuta-anche-a-mezzo-ordine-di-servizio/

Ecco alcuni esempi concreti:
https://www.comune.andria.bt.it/wp-content/uploads/2019/08/29-08-2019_det_03966_17-12-2018.pdf
https://www.comune.porto-torres.ss.it/opengov_file/dirigenti/03A%20incarichi/1539847136-DD_2018_1817.odt.pdf
https://www.comune.acireale.ct.it/public/img/61729_det%20125.pdf
http://www.iacpav.it/upload/documentazione/0802201912331456.pdf


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[b]DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
[/b]Art. 17. Funzioni dei dirigenti.

1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
[color=red][b]b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti è provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;[/b][/color]
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
[color=red][b]d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;[/b][/color]
d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
[color=red][b]e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis;
[/b][/color]e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.

1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.

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