Data: 2020-02-17 16:15:06

Agriturismo e accesso portatore handicap

Buonasera, abbiamo sul territorio comunale una struttura di agriturismo con piscina. Avremmo bisogno di capire se la piscina che si trova ad una quota molto più bassa del fabbricato proncipale e difficilmente raggiungibile se non con un piccolo viottolo in discesa, debba essere o meno soggetta ai disposti della L. 13. Nello specifico il titolare della struttura ci comunica che nella scia di apertura dell'attività agrituristica e nell'attribuzione dei girasoli, ha dichiarato di non essere idoneo a ricevere disabili. Pertanto poniamo questi quesiti:
1. se è possibile che alla ditta sia stata ridotta la classificazione con i girasoli in virtù della mancanza di questo servizio.
2. quali sono le norme di riferimento per l'accessibilità/visitabilità di questa tipologia di piscina.

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Data: 2020-02-18 16:34:14

Re:Agriturismo e accesso portatore handicap

E' difficile dare una risposta univoca, la normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche esprime una serie di principi, regole e condizioni che occorre adattare di volta in volta. Teoricamente la struttura che descrivi NON è in regola. La normativa vuole che siano accessibili (quindi massimo grado di abbattimento della barriere) tutte le parti e i servizi comuni.

Tuttavia, prassi applicativa vuole che il pacchetto normativa del 1989 riguardi: nuove costruzioni, ristrutturazioni, cambi d'uso. In teoria, quindi (caso generale) se Tizio avvia un'attività in un immobile già a destinazione d'suo compatibile senza eseguire opere riconducibili alla formale "ristrutturazione", può farlo senza adeguamenti. Da capire, quindi, se la realizzazione della piscina intesa come aperta la pubblico, per tipologia di intervento e data di realizzazione rientra o no nel campo applicativo. La regione avrebbe potuto definire la questione ma non l'ha fatto demandando, di fatto, alla normativa statale

In tali casi si può comunque applicare il punto 5.7 del DM 236/89 (può essere una soluzione):
[i]5.7. VISITABILITÀ CONDIZIONATA
Negli edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al pubblico esistenti, che non vengano sottoposti a ristrutturazione e che non siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l'accessibilità contenuti nel presente decreto, ma nei quali esista la possibilità di fruizione mediante personale di aiuto anche per le persone a ridotta o impedita capacità motoria, deve essere posto in prossimità dell'ingresso un apposito pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978. [/i]


In via generale, a uso di tutti, si può rilevare:

L'agriturismo lo metterei  fra le strutture ricettive. Per le strutture ricettive vale la condizione della "visitabilità" particolare:
[i]nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della visitabilità ai intende soddisfatto se tutte le parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 5, sono accessibili;[/i]

Il riferimento è all'art. 5 del DM 236/89. Il punto 5.3 dello stesso DM declina meglio il concetto:
[i]Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote. [/i]
[i]Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico.
Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più.
In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme.
La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo sicuro statico" o di una via di esodo accessibile.
Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità.
Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1., 4.2. e 4.3., atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici. [/i]

I punti 4.1, 4.2 e 4.3 riguardano le porte, i pavimenti e gli infissi esterni
Relativamente ai pavimenti troviamo:
[i]I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli.
Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.
Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche; lo spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato. [/i]
[i]Nelle parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi, eventualmente mediante un'adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni.
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno, ecc.; gli zerbini devono essere incassati e le guide solidamente ancorate. [/i]

Per i dislivelli e le pendenze delle rampe vedere i punti 8.1.2 e 8.1.11

La normativa toscana sull'agriturismo e l'art. 24 della legge 104/92 indicano che il risultato può essere raggiunto tramite opere provvisionali là dove non sia possibile con adeguamenti strutturali. Come detto all'inizio, il punto è: quando si applicano le disposizioni che ho riportato fin qui? Ristrutturazione e cambio d'uso ci sono stati dopo il 1989?

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