Buongiorno.
Ad un esercizio di vicinato è stato contestato la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 per violazione penale art. 389 commi 1 e 4 c.p. e con la richiesta di sospensione/revoca dell'autorizzazione per l'art. 10 del TULPS; a tal fine vi chiediamo:
- chi vende è equiparato a chi somministra dal punto di vista sanzionatorio?
-l'atto di sospensione o revoca? è dirigenziale? con avvio di procedimento?
Grazie.
Buona giornata
il riferimento è l'art. 689 cp.
In generale.
[b]Legge 125/01, art. 14-ter[/b]
[i]14-ter. Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori.
1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. [/i] (vedi Cassazione n. 3142/2019)
[i]2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche [b]ai minori di anni diciotto[/b]. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi [/i] (NDR le parole “o somministra” sono state inserite nel 2017).
[b]Codice Penale
Art. 689. Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente.[/b]
[i]L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno[/i]
NDR Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena pecuniaria dell'ammenda da euro 516 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera b), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. La competenza è del Giudice di Pace.
[i]
[i]La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici[/i]
Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata [c.p. 64].
La condanna importa la sospensione dall'esercizio [c.p. 35][/i]
NDR L’art. 689 del cod. pen., punisce chi "somministra" bevande alcoliche ai minori di 16 anni. Il Ministero dell'Interno, con Parere del 15/06/2011, prot. n. 14181 ha chiarito che, nel contesto della distribuzione al dettaglio di alcolici, con il termine somministrazione viene indicata la vendita intesa come messa a disposizione del cliente di bevande alcoliche. Non è discriminante se il cliente consumi tali bevande sul posto o le acquisti ai fini dell'asporto. Nel linguaggio dell’epoca del Cod. Pen. non si rilevava una formale distinzione fra la tipologia commerciale della “vendita” e quella della “somministrazione”.
QUINDI
il reato c'è anche per la vendita
L'esercizio di vicinato non è un pubblico esercizio con accezione TULPS qundi non rientra nel campo applicativo dell'art. 10 TULPS
Si applica, invece, l'art. 14-ter che ho risportato oltre alla notizia di reato sulla quale vedrà il Giudice