Riprendendo il discorso della competenza spettante al SUAP, non finiremo mai, avrei necessità di una vostra possibile riposta da poter inviare alla ASL.
Sul presupposto che, come più volte anche da Voi sostenuto, perché si parli di competenza spettante al SUAP, occorre che ci sia principalmente l’elemento soggettivo (imprenditore o professionista) e non l’elemento oggettivo coincidente semplicemente con la tipologia del servizio o dell'attività, contenuti che ho riportato anche all'intento del Regolamento comunale SUAP, ho dichiarato improcedibile una segnalazione riguardante una notificata sanitaria relativa alla somministrazione pasti in ristorazione collettiva – mense con pasti trasportabili, in pratica una SCIA sanitaria di sporzionamento e distribuzione dei pasti all’interno di un asilo nido privato, in quanto gestito da una Fondazione rientrante nella definizione dell’art. 4, del D.lgs 117 /2017 (Codice del Terzo Settore a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 166/2016).
Di conseguenza la Fondazione, senza nulla eccepire, si è rivolta alla ASL competente per la presentazione della segnalazione, la quale si è rifiutata di fornire la documentazione, approvata dalla Regione Lazio, necessaria alla presentazione della segnalazione. Altresì la ASL ha scritto al SUAP, adducendo tutta una serie di motivi, che qui evito di spiegare in quanto tutti censurabili e privi di fondamento, rappresentando che la competenza a ricevere la segnalazione spetta solo al SUAP, che la ASL non è deputata a ricevere nessuna segnalazione se non trasmessa direttamente dal SUAP.
Quanto asserito dalla ASL troverebbe fondamento nei contenuti della Tabella A Sezione I punto 1.11.1 che recita: “vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblico o privati, soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati ecc. […]. La tabella specifica che la notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato alla SCIA Unica CHE È TRASMESSO A CURA DEL SUAP ALLA ASL.
Personalmente ritengo che quanto riportato nella Tabella A annessa al D.lgs 222/2016, fermo restando l’individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi, a seguito della delega assegnata al legislatore con l'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, null’altro doveva essere disciplinato, in considerazione che l’obbligo di trasmettere immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti era già previsto con sei anni di anticipo dal d.p.r. 160/2010. Questo non ha fatto altro che generare confusione.
Ora, convinto che la competenza SUAP è quella che si ritrova nella normativa regolamentare del d.p.r. 160/2010, chiedo gentilmente se possiate suggerirmi una risposta, sintetica, su questo specifico punto (Tabella A Sezione I punto 1.11.1) da inviare alla ASL.
saluti maurizio
Riprendendo il discorso della competenza spettante al SUAP, non finiremo mai, avrei necessità di una vostra possibile riposta da poter inviare alla ASL.
Sul presupposto che, come più volte anche da Voi sostenuto, perché si parli di competenza spettante al SUAP, occorre che ci sia principalmente l’elemento soggettivo (imprenditore o professionista) e non l’elemento oggettivo coincidente semplicemente con la tipologia del servizio o dell'attività, contenuti che ho riportato anche all'intento del Regolamento comunale SUAP, ho dichiarato improcedibile una segnalazione riguardante una notificata sanitaria relativa alla somministrazione pasti in ristorazione collettiva – mense con pasti trasportabili, in pratica una SCIA sanitaria di sporzionamento e distribuzione dei pasti all’interno di un asilo nido privato, in quanto gestito da una Fondazione rientrante nella definizione dell’art. 4, del D.lgs 117 /2017 (Codice del Terzo Settore a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 166/2016).
Di conseguenza la Fondazione, senza nulla eccepire, si è rivolta alla ASL competente per la presentazione della segnalazione, la quale si è rifiutata di fornire la documentazione, approvata dalla Regione Lazio, necessaria alla presentazione della segnalazione. Altresì la ASL ha scritto al SUAP, adducendo tutta una serie di motivi, che qui evito di spiegare in quanto tutti censurabili e privi di fondamento, rappresentando che la competenza a ricevere la segnalazione spetta solo al SUAP, che la ASL non è deputata a ricevere nessuna segnalazione se non trasmessa direttamente dal SUAP.
Quanto asserito dalla ASL troverebbe fondamento nei contenuti della Tabella A Sezione I punto 1.11.1 che recita: “vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblico o privati, soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati ecc. […]. La tabella specifica che la notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato alla SCIA Unica CHE È TRASMESSO A CURA DEL SUAP ALLA ASL.
Personalmente ritengo che quanto riportato nella Tabella A annessa al D.lgs 222/2016, fermo restando l’individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi, a seguito della delega assegnata al legislatore con l'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, null’altro doveva essere disciplinato, in considerazione che l’obbligo di trasmettere immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti era già previsto con sei anni di anticipo dal d.p.r. 160/2010. Questo non ha fatto altro che generare confusione.
Ora, convinto che la competenza SUAP è quella che si ritrova nella normativa regolamentare del d.p.r. 160/2010, chiedo gentilmente se possiate suggerirmi una risposta, sintetica, su questo specifico punto (Tabella A Sezione I punto 1.11.1) da inviare alla ASL.
saluti maurizio
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Allora, avete correttamente evidenziato la non applicabilità del DPR 160/2010. Questo comporta che la competenza vada definita secondo le "regole ordinarie".
Ma sul punto la competenza sulla SCIA AMMINISTRATIVA e relativa NOTIFICA SANITARIA rimane del Comune (anche se non del SUAP).
Grazie
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