Data: 2020-02-13 16:57:17

Direttoriale Ag.Dogane 240433 del 27.12.19

Buonasera, nel nostro Comune, in questi giorni, siamo stati invasi da imprenditori agricoli e industriali per avere notizie sulla procedura per ottenere l'autorizzazione comunale per:
- esercenti depositi uso privato - agricolo e industriale - di capacità superiore a 10 mc. e non superiore a 25 mc;
- esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti usi privati agricoli e industriali collegati a serbatoi con capacità superiore a 5 mc e non oltre i 10 mc.;
Non siamo stati in grado di dare risposte certe. Ci potete illuminare visto che entro il 1° aprile queste strutture (= aziende???) devono anche essere dotate di licenza fiscale e registro di carico/scarico semplificato?
Il riferimento legislativo è il DL Fiscale 157/2019 per contrasto alle frodi in materia di accise ma chi è soggetto e cosa dobbiamo fare come Comune? Grazie mille. Saluti

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Data: 2020-02-17 14:33:42

Re:Direttoriale Ag.Dogane 240433 del 27.12.19

La questione è essenzialmente “doganale” nel senso che riguarda solo l’Ag. delle Dogane: si è abbassata l'asticella e, adesso, altri si aggiungono all'obbligo della denuncia fiscale. Ad uso di tutti i lettori del forum riporto la modifica normativa.

[b]Prima del DL n. 124/2019, come convertito con legge 157/2019, il Testo Unico delle Accise (d.lgs. n. 504/1995), all’art. 25, comma 2, disponeva:[/b]
[i]2. Sono altresì obbligati alla denuncia di cui al comma 1:
a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità[b] superiore a 25 metri cubi[/b];
b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale [b]supera i 10 metri cubi[/b].[/i]

[b]Adesso, dispone (dal 25/12/2019):[/b]
[i]2. Sono altresì obbligati alla denuncia di cui al comma 1:
a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità [b]superiore a 10 metri cubi[/b];
b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale [b]supera i 5 metri cubi[/b].[/i]

Inoltre, è stato aggiunto il seguente ultimo periodo al comma 4 dello stesso art. 25 citato:
[i]Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi [b]tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli[/b].[/i]

La legge 157/2019 (art. 5, comma 2) ha poi previsto che le modifiche sopra riportate [i]hanno efficacia [b]a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione[/b] nel sito internet della predetta Agenzia[/i].

La determinazione in questione è la n. 240433/RU pubblicata sul sito dell’Ag. delle Dogane il 30/12/2019. [b]Ergo, il pacchetto normativo diventa efficace il 01/04/2020[/b]
[b]
Il comune non ha adempimenti ulteriori: sono procedure fiscali che il privato effettua direttamente con le “dogane”. Il comune resta competete per eventuali procedure di prevenzioni incendi o per altre derivanti da legge regionale (in genere SCIA per distributori privati sotto una certa soglia). Da questi punti di vista, però, nulla cambia con le norme di cui trattasi[/b]

riferimento id:53383

Data: 2020-02-17 20:33:00

Re:Direttoriale Ag.Dogane 240433 del 27.12.19

Egr. Dr. Maccantelli,  La ringraziamo molto della sua dettagliata risposta.
Cordiali saluti

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