Data: 2020-02-13 15:17:43

Subingresso commercio aree pubbliche senza notaio

Buongiorno, copio-incollo un quesito del febbraio 2018 per la regione Abruzzo, per chiedere se ci sono novità in merito all'applicabilità delle semplificazioni introdotte con il decreto fiscale collegato alla finanziaria 2018, precisamente se le stesse si applicano anche alle ditte individuali e se sia stato chiarito il dubbio in merito alla sostituzione del notaio anche per il rogito dell'atto oppure solo per gli adempimenti successivi.
Infatti ho il caso di un operatore del commercio ambulante che ha comunicato il subingresso in un posteggio nel mercato, allegando una scrittura privata (non autenticata da notaio e registrata all'Agenzia delle Entrate) di trasferimento della titolarità del ramo di azienda.
La scrittura registrata può essere considerata titolo valido per il subingresso o deve intervenire il notaio ? Grazie.

"Vorrei chiedere  approfondimenti in merito all'art. 11 bis del decreto fiscale  collegato alla fin.2018; Nella fattispecie la possibilità di non ricorrere al notaio si riferisce ai contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 c.c.).  MA SOLO PER LE SOCIETA'?  L'ART. 36 modificato infatti  reca: Class action. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie.
Quindi se ho capito non può essere applicata alle altre aziende es. ditte individuali.




La disposizione lascia spazi di AMBIGUITA' su questi temi:
1) si applica alle ditte individuali?
2) prevede la sostituzione del notaio anche per il rogito dell'atto oppure solo per gli adempimenti successivi (fiscali)?

Mentre sul secondo punto sembra prevalere la tesi estensiva (http://iusletter.com/atti-societari-senza-visto-notarile/), sul primo è difficile in quanto il legislatore è stato ambiguo inserendo la disposizione nelle norme sugli atti societari ma prevedendo una formulazione AMPIA
"1-ter. Tutti gli atti di natura  fiscale  di  cui  agli  articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e  2556  del  codice  civile  possono  essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della  normativa  anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici»".


Proprio questa ultima considerazione fa propendere per l'applicabilità anche alle ditte individuali ... ma al momento non trovo in rete ulteriori approfondimenti

NORME A CUI SI APPLICA LA SEMPLIFICAZIONE DEL DL 148/2017
    art 230-bis: impresa familiare
    art. 2498: trasformazione in societa' aventi personalita' giuridica
    art. 2499: responsabilita' dei soci
    art. 2500: assegnazione di azioni e quote
    art. 2500-bis: invalidita' della trasformazione
    art. 2500-ter: trasformazione di societa' di persone
    art. 2500-quater: assegnazione di azioni o quote
    art. 2500-quinquies: responsabilita' dei soci
    art. 2500-sexies: trasformazione di societa' di capitali
    art. 2500-septies: trasformazione eterogenea da societa' di capitali
    art. 2500-octies.: trasformazione eterogenea in societa' di capitali
    art 2500-novies: opposizione dei creditori
    art. 2501: forme di fusione
    art. 2501-bis: progetto di fusione
    art. 2501-ter: situazione patrimoniale
    art. 2501-quater: relazione degli amministratori
    art. 2501-quinquies: relazione degli esperti
    art. 2501-sexies: deposito di atti
    art. 2501-septies: deposito di atti
    art. 2502: deliberazione di fusione
    art. 2502-bis: deposito e iscrizione della deliberazione di fusione
    art. 2503: opposizione dei creditori
    art. 2503-bis: obbligazioni
    art. 2504: atto di fusione
    art. 2504-bis: effetti della fusione
    art. 2504-ter: divieto di assegnazione di azioni o quote
    art. 2504-quater: invalidita' della fusione
    art. 2504-quinquies: incorporazione di societa' interamente possedute
    art. 2504-sexies: effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nella Gazzetta Ufficiale
    art. 2504-septies: forme di scissione
    art. 2504-octies: progetto di scissione
    art. 2504-novies: norme applicabili
    art. 2504-decies: effetti della scissione
    art. 2505: societa' costituite all'estero con sede nel territorio dello Stato
    art. 2505-bis: incorporazione di societa' possedute al novanta per cento
    art. 2505-ter: effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese
    art. 2505-quater: fusioni cui non partecipano societa' con capitale rappresentato da azioni
    art. 2506: societa' estere con sede secondaria nel territorio dello Stato
    art. 2556: imprese soggette a registrazione

riferimento id:53382

Data: 2020-02-17 14:03:33

Re:Subingresso commercio aree pubbliche senza notaio

Vedi:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=43552.0

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