Con la legge regionale 35 del 26 giugno 2014 era consentita la partecipazione a fiere specializzate dell'antiquariato anche ai commercianti in sede fissa senza che questi dovessero acquisire ulteriori licenze. Bastava essere negozianti in sede fissa per far scattare l'automatismo della possibilità della partecipazione alle fiere dell'antiquariato. Poi è intervenuta la nuova l.r. 62/2018 che ha abolito espressamente la l.r. 35/2014. Gli articoli della nuova legge che parlano dei negozianti in sede fissa sono l'art.32 nella parte delle definizioni e l'art. 36 relativo alle concessioni temporanee e ai criteri del loro rilascio. Domanda: con la nuova legge regionale 62/2018, anche i negozianti in sede fissa che vogliono partecipare alle varie fiere specializzate dell'antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali devono avere una scia, una licenza che abilita al commercio su area pubblica o no? Grazie OMNIAVIS!!
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Con la legge regionale 35 del 26 giugno 2014 era consentita la partecipazione a fiere specializzate dell'antiquariato anche ai commercianti in sede fissa senza che questi dovessero acquisire ulteriori licenze. Bastava essere negozianti in sede fissa per far scattare l'automatismo della possibilità della partecipazione alle fiere dell'antiquariato. Poi è intervenuta la nuova l.r. 62/2018 che ha abolito espressamente la l.r. 35/2014. Gli articoli della nuova legge che parlano dei negozianti in sede fissa sono l'art.32 nella parte delle definizioni e l'art. 36 relativo alle concessioni temporanee e ai criteri del loro rilascio. Domanda: con la nuova legge regionale 62/2018, anche i negozianti in sede fissa che vogliono partecipare alle varie fiere specializzate dell'antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali devono avere una scia, una licenza che abilita al commercio su area pubblica o no? Grazie OMNIAVIS!!
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NO, puoi prevedere tale partecipazione nel provvedimento istitutivo della fiera.
Non è in contrasto con le finalità della norma.
A parere mio NON devono avere titolo abilitativo generico per il commercio su AAPP. E' un po' come per le fiere promozionali e le imprese che esercitano in sede fissa.
Confronta l'art. 40, comma 1 e 2 (per tutti i lettori, stiamo parlado della LR toscana n. 62/2018):
1 La partecipazione alle fiere [b]è consentita esclusivamente agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche[/b].
2. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, oltre agli operatori abilitati all’esercizio del commercio su aree pubbliche, [b]possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società regolarmente costituite iscritti nel registro delle imprese[/b].
La ratio è quella di consentire la vendita con la mera concesisone temporanea senza bisogno di abilitarsi all'esercizio del commercio su AAPP.
Per l'antiquariato, a parere mio, vale la stessa ratio:
[i] Alle fiere specializzate nel settore dell’antiquariato possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca[/i]
Nel regolamento comunale puoi chiarire la questione. In generale potresti affermare: per chi è già commerciante in sede fissa, dato che ha già dichiarato i requsiti personali per il commercio al dettaglio, il comune rilascia solo la concesisone temporanea senza bvisogno di altro (antiquariato e promozionali - antiquariato per forza dato che sono solo i "già commercianti). Per le imprese non già abititate al commercio al dettaglio (es. artigiani), il comune rilascia la concessione temporanea previa dichiarazione dei requsiti morali e professionali per il commercio al dettaglio (da prevdere apposita modulistica)