Buonasera, siamo un SUAP di un Comune del Veneto e chiediamo un Vs. parere sulle norme da applicare per la vendita e consumo di alcolici/superalcolici. La L.R.Veneto n. 29/2007 all'art. 6 comma 1 prevede il divieto dalle ore 1 alle ore 6. Al comma 8 è indicato che qualora la Giunta regionale non stipuli accordi di identico contenuto normativo con le regioni e le province autonome confinanti e le stesse adottino i rispettivi progetti di legge di ratifica, il divieto di vendita e somministrazione si applica dalle ore 2 alle ore 6 antimeridiane.
La legge nazionale n. 120 del 2010, all'art. 54 prevede che: " I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza ex art. 86 Tulps, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita’, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonche’ chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni (circoli privati) devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive."
La domanda è: il divieto di vendita/somministrazione di bevande alcoliche/superalcoliche parte dalle ore 1, dalle 2 o dalle 3? Dobbiamo applicare la legge regionale o quella nazionale?
Grazie. Distinti saluti
Ad uso dei lettori del forum preciso che l'art. 54 della legge 120/2010 ha modificato l'art. 6 del DL n 117/2007. Il DL n. 117/2007 va poi messo in relazione con la legge 125/2001 (art. 14, 14-bis, 14-ter).
Le disposizioni sugli alcolici non finiscono qua, ce ne sono molte altre, fra queste citerei il CP, art. 689
per altri aspetti vedi:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=51766.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=15101.0
Tornando al caso di specie ritengo che la LR 29/07 sia stata superata dalla riforma del 2010 che hai citato. La materia è ascrivibile alla competenza statale relativa alla pubblica sicurezza. L'art. 6 citato, fra le righe, afferma quello che dico precisando che sono fatte salve le disposizioni statali che all'epoca erano già in vigore. Detto questo, ritengo, però, auspicabile un atto a contenuto generale da parte del comune che indichi questa interpretazione: norma statale che per competenza e per criterio temporale si applica al posto di quella della LR limitatamente alle parti pienamente sovrapponibili. E' un po' come per le disposizioni sugli orari di esercizio degli esercizi commerciali ancora presenti nella leggi regionali (compresa quella di specie): applichi la liberalizzazione degli orari oppure l'art. 18 della LR citata?
Buonasera, ringraziamo il dr. Maccantelli dell'esposizione. Ai p.e. effettivamente applichiamo la liberalizzazione, disapplicando la normativa regionale. Il problema è soprattutto per le manifestazioni temporanee; provvederemo ad emettere uno specifico atto come da Lei suggerito. Grazie ancora. Saluti