Si chiede se la scia agrituristica in Toscana abiliti un esercizio (che fa anche somministrazione) ai sensi dell'art.86 tulps.
riferimento id:53289La cosa non è mai stata chiarita dal legislatore né ho trovato sentenze che affrontassero direttamente o indirettamente la cosa.
Guardando il TULPS protenderei per rispondere positivamente. Art. 152, comma 2 del Reg. TULPS parla in modo generico delle attività ricomprese fra quelle dell’art. 86. Pare di intendere il ricomprese come riconducibili:
[i]Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge […] disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia[/i]
In più, la LR 30/03 prevede i requisiti morali TULPS come necessari all’esercizio delle attività agrituristiche. Inoltre, per prassi applicativa, alla ricezione agrituristica si applica l’art. 109 TULPS sulla registrazione degli ospiti: anche questo porterebbe a considera la struttura come un pubblico esercizio.
Guardando tutto il pacchetto normativo sulle attività agricole verrebbe da dire che l’attività agricola, principale o connessa, resta sempre attività agricola e, come tale, rimane disciplinata solo dalle relative norme. In questo senso, potrei notare (come parallelismo) che anche la vendita di prodotti agricoli esercitata in locali distanti dall’azienda non entra nel campo applicativo della normativa sul commercio. Lo stesso accade per la somministrazione agrituristica: non entra nel campo applicativo delle altre normative che si applicherebbero se fosse attività commerciale. Lo stesso dicasi per la sorvegliabilità: l’esercizio di somministrazione agrituristica non deve essere sorvegliabile dato che può essere ubicato nei locali dell’azienda o dell’abitazione (sul punto, però, potrei obiettare con l’ultimo inciso del comma 2 citato sopra che contempla la possibilità della non applicabilità: non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia)
[b]Quello che mi protendere di più per il no (non ha valore di art. 86) [/b]sono le disposizioni sulle sanzioni. La LR 30/30 fa salve le sanzioni del RD 1265/34 (TULLSS) ma niente dice sul TULPS. Tiene presente che nella LR 62/2018 sono espressamente richiamate le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del RD n. 773/1931. La Regione poteva farlo anche qua.
Diciamo che la Regione ha previsto i requisiti morali TULPS ma lì si è fermata: non si è sbilanciata nel dare interpretazioni scivolose.