Data: 2020-02-05 08:42:37

alcolici in notte bianca e feste temporanee

1) Durante la notte bianca ci dovrebbero essere dei limiti ai gradi alcolici e al vetro? in base a quale normativa?

2) le feste temporanee con somministrazione hanno limite di 21 gradi per gli alcolici. Può essere rilasciata una deroga? chi la rilascia?

grazie mille

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Data: 2020-02-05 13:39:52

Re:alcolici in notte bianca e feste temporanee

[quote]1) Durante la notte bianca ci dovrebbero essere dei limiti ai gradi alcolici e al vetro? in base a quale normativa?[/quote]
La somministrazione di bevande alcoliche [u]su area pubblica[/u] durante le manifestazioni è regolata dalla la legge 125/2001.
In particolare l’art. 14-bis prevede che dalle ore 24 alle ore 7 la somministrazione di alcolici (compreso il consumo sul posto) possono essere effettuati solo negli esercizi in possesso dell'autorizzaizone/SCIA ex art. 86 TULPS.

Tale norma tuttavia non si applica alla vendita e alla somministrazione effettuate in occasione di fiere, sagre, manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali.

Vige sempre invece il divieto previsto dall’articolo 14-ter di vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minori.

Per quanto invece attiene al contenitore, il divieto di utilizzare il vetro discende dalle norme di Safety e Security.

[quote]2) le feste temporanee con somministrazione hanno limite di 21 gradi per gli alcolici. Può essere rilasciata una deroga? chi la rilascia?[/quote]
L'art. 70 c. 1 della l.r. 6/2010 dispone che "La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto".
Il successivo c. 2 prevede addirittura la possibilità di estendere il divieto a gradazioni inferiori.

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Data: 2020-02-06 08:15:04

Re:alcolici in notte bianca e feste temporanee

Vige altresì il divieto introdotto dall'art. 6 DL  117/2007 di [i]interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza[/i] anche per [i]chiunque[/i] (pertanto non solo chi è titolato ex art. 86 del TULPS) somministra in spazi o aree pubblici.

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Data: 2020-02-07 08:38:10

Re:alcolici in notte bianca e feste temporanee

1) quindi durante la classica notte bianca (secondo voi si promuovono prodotti tipici locali???) che termina alle ore 3 = fino alle 24 si possono vendere e somministrare gli alcolici ai maggiorenni; dopo le ore 24 lo può fare solo chi è titolare  ex art. 86 TULPS, ma solo nel suo locale o anche su suolo pubblico come succede nelle notti bianche?

2) nel caso specifico = festa degli alpini o altra associazione in cui vi è somministrazione in un convivio e all'aperto e complesso musicale all'aperto (in locali dati in affitto dal Comune) = rientra in questo caso o non c'è limite alla gradazione alcolica ?

riferimento id:53273

Data: 2020-02-07 10:22:15

Re:alcolici in notte bianca e feste temporanee

[i]I titolari e i gestori  degli  esercizi  muniti  della  licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18  giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi  gli  esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di intrattenimento  e  svago,  musicali  o  danzanti,  [u]nonche'  chiunque somministra bevande  alcoliche  o  superalcoliche  in  spazi  o  aree pubblici[/u] ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o  da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande  alcoliche  e  superalcoliche  alle  ore  3  e  non  possono riprenderla nelle tre ore  successive,  salvo  che  sia  diversamente disposto dal questore in considerazione di  particolari  esigenze  di sicurezza.[/i]
Questo è il testo della norma .... salvo interpretazioni in lingua locale.
Per la festa degli alpini si applicano le limitazioni ex art. 70 LR 6/2010.

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