1) Durante la notte bianca ci dovrebbero essere dei limiti ai gradi alcolici e al vetro? in base a quale normativa?
2) le feste temporanee con somministrazione hanno limite di 21 gradi per gli alcolici. Può essere rilasciata una deroga? chi la rilascia?
grazie mille
[quote]1) Durante la notte bianca ci dovrebbero essere dei limiti ai gradi alcolici e al vetro? in base a quale normativa?[/quote]
La somministrazione di bevande alcoliche [u]su area pubblica[/u] durante le manifestazioni è regolata dalla la legge 125/2001.
In particolare l’art. 14-bis prevede che dalle ore 24 alle ore 7 la somministrazione di alcolici (compreso il consumo sul posto) possono essere effettuati solo negli esercizi in possesso dell'autorizzaizone/SCIA ex art. 86 TULPS.
Tale norma tuttavia non si applica alla vendita e alla somministrazione effettuate in occasione di fiere, sagre, manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali.
Vige sempre invece il divieto previsto dall’articolo 14-ter di vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minori.
Per quanto invece attiene al contenitore, il divieto di utilizzare il vetro discende dalle norme di Safety e Security.
[quote]2) le feste temporanee con somministrazione hanno limite di 21 gradi per gli alcolici. Può essere rilasciata una deroga? chi la rilascia?[/quote]
L'art. 70 c. 1 della l.r. 6/2010 dispone che "La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto".
Il successivo c. 2 prevede addirittura la possibilità di estendere il divieto a gradazioni inferiori.
Vige altresì il divieto introdotto dall'art. 6 DL 117/2007 di [i]interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza[/i] anche per [i]chiunque[/i] (pertanto non solo chi è titolato ex art. 86 del TULPS) somministra in spazi o aree pubblici.
riferimento id:532731) quindi durante la classica notte bianca (secondo voi si promuovono prodotti tipici locali???) che termina alle ore 3 = fino alle 24 si possono vendere e somministrare gli alcolici ai maggiorenni; dopo le ore 24 lo può fare solo chi è titolare ex art. 86 TULPS, ma solo nel suo locale o anche su suolo pubblico come succede nelle notti bianche?
2) nel caso specifico = festa degli alpini o altra associazione in cui vi è somministrazione in un convivio e all'aperto e complesso musicale all'aperto (in locali dati in affitto dal Comune) = rientra in questo caso o non c'è limite alla gradazione alcolica ?
[i]I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, [u]nonche' chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici[/u] ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.[/i]
Questo è il testo della norma .... salvo interpretazioni in lingua locale.
Per la festa degli alpini si applicano le limitazioni ex art. 70 LR 6/2010.