Vorrei sapere se in virtù della Sentenza del tribunale del lavoro di Pordenone N^ 116/2019 e della nota del MEF prot 79309 del 19/10/2015 e prot.n ^ 465685 del 20/05/2016 che richiama la sentenza della Suprema Corte 7776/205, il nostro Comune è obbligato a rimborsare alle assistenti sociali il pagamento della quota di iscrizione al loro ordine, in quanto condizione necessaria per esercitare il loro lavoro.
In caso affermativo, indipendentemente se assunte a tempo determinato o indeterminato?
Grazie
Vorrei sapere se in virtù della Sentenza del tribunale del lavoro di Pordenone N^ 116/2019 e della nota del MEF prot 79309 del 19/10/2015 e prot.n ^ 465685 del 20/05/2016 che richiama la sentenza della Suprema Corte 7776/205, il nostro Comune è obbligato a rimborsare alle assistenti sociali il pagamento della quota di iscrizione al loro ordine, in quanto condizione necessaria per esercitare il loro lavoro.
In caso affermativo, indipendentemente se assunte a tempo determinato o indeterminato?
Grazie
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La giurisprudenza fa riferimento alla ESCLUSIVITA'. Quindi se il dipendente PER OPERARE ESCLUSIVAMENTE PER L'ENTE ha necessità della iscrizione la quota va rimborsata:
http://www.ptpl.altervista.org/dossier/dossier_pubblico_impiego_quota_annuale_iscrizione_ordine_professionale.htm
Ciò sia per i tempo determinato che per gli indeterminati. Semmai la distinzione va fatta fra part-time e tempo pieno e fra coloro che operano anche all'ESTERNO (es. autorizzati ad incarichi esterni) e non.
Se il dipendente full-time tempo indeterminato è autorizzato a svolgere la professione art. 53 dlgs 165/2001 con collaborazioni occasionali esterne allora diviene dubbio il riconoscimento del rimborso (almeno nella sua integralità)