Il dirigente a tempo pieno di un Comune è autorizzato a svolgere le proprie funzioni anche per l'Unione dei Comuni di cui questo Comune appartiene.
Per lo svolgimento del proprio lavoro effettuato presso l'Unione dei Comuni ha diritto a compenso ex art. 1 comma 557 legge 311 2004 ovvero rientra nella retribuzione onnicomprensiva del dirigente?
Il dirigente a tempo pieno di un Comune è autorizzato a svolgere le proprie funzioni anche per l'Unione dei Comuni di cui questo Comune appartiene.
[color=red]Solo se:
1) ha un titolo specifico (incarico di collaborazione? convenzione fra enti?) altrimenti no può farlo. Sono due enti distinti
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Per lo svolgimento del proprio lavoro effettuato presso l'Unione dei Comuni ha diritto a compenso ex art. 1 comma 557 legge 311 2004 ovvero rientra nella retribuzione onnicomprensiva del dirigente?
[color=red]Se vi è convenzione a tre (enti e dirigente) saranno stabilite modalità e compensi.
http://www.comunefumone.gov.it/albo-pretorio-top/delibere-giunta/743.html?field=filename0
Per il personale non dirigente il problema non si pone
http://www.gazzettaamministrativa.it/servizicu/bancadatigari/viewnews/9fb0fe7a-26a7-11e7-a76e-5b005dcc639c
pur con molte critiche
https://luigioliveri.blogspot.com/2016/05/il-mostro-giuridico-dellarticolo-1.html
SUI RIMBORSI
Corte dei Conti Basilicata Sez. contr. Delib., 19/09/2019, n. 59
Circa la rimborsabilità delle spese di viaggio di un dipendente di un comune incaricato ex art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, il Collegio ritiene che possa essere consentito agli enti locali, con un atto di espressione della potestà regolamentare che tuttavia non si presenti elusivo degli intenti perseguiti dal legislatore, di adattare il vincolo imposto dall'art. 6, comma 12, ultimo periodo, D.L. n. 78/2010, considerato che lo stesso concorre a determinare il tetto dei risparmi di spesa che essi devono conseguire ai sensi del comma 12, primo periodo. Pertanto, impregiudicate le superiori esigenze di tutela della finanza pubblica volte ad evitare qualsiasi possibilità di danno erariale, qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del richiamato divieto contrari al principio di buon andamento, gli enti locali potrebbero rimodulare, con atto regolamentare, i limiti indicati dall'art. 6, comma 12, ultimo periodo, sempre nel rispetto del tetto di spesa previsto dal primo periodo del medesimo comma 12. La Sezione precisa che, per assicurare la compatibilità del sistema coi principi di risparmio di spesa fissati dal D.L. n. 78/2010, è necessario la previa verifica dell'assenza di idonei mezzi di trasporto pubblico fra gli enti interessati nonché prevedere misure volte a circoscrivere gli spostamenti del personale tra il comune di provenienza e il comune ricevente attraverso una rigorosa pianificazione delle attività e una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri per il rimborso.
A FAVORE DEL COMPENSO AGGIUNTIVO (non onnicomprensività) si può riferirsi a
Corte dei Conti Basilicata Sez. contr. Delib., 31/01/2019, n. 1
Per determinare la retribuzione da corrispondere al dipendente utilizzato ai sensi del co. 557, art. 1, L. n. 311 del 2004, dovrà aversi riguardo al tipo di rapporto instaurato (subordinato o autonomo) tra Ente utilizzatore e dipendente; la scelta del tipo di rapporto e la sua gestione nel tempo andranno effettuate alla luce delle prescrizioni contenute nella normativa vigente e delle condizioni contenute nell'atto di autorizzazione dell'Ente di appartenenza. Nel caso di rapporto di tipo subordinato, il trattamento economico non potrà che essere stabilito in conformità alla normativa vigente e, in particolare, ai criteri e ai parametri fissati dal CCNL di comparto, volta per volta, vigente in materia. Per l'effetto non potrà essere convenuta una retribuzione a forfait che - per come in concreto conformata - si ponga in deroga - seppure migliorativa- ai suddetti criteri e parametri. Nel caso in cui, fosse "in astratto ed in concreto" possibile (nel senso di legittimo) perfezionare un rapporto di lavoro di tipo autonomo, perché al di fuori del perimetro dei divieti fissati dal legislatore, il compenso convenuto, oltre ad essere oggetto di previa autorizzazione da parte dell'Ente d'appartenenza, dovrà comunque essere conforme alle prescrizioni e ai vincoli finanziari fissati dalla normativa vigente in materia. Fermo quanto sopra, in via prodromica all'utilizzo della formula organizzatoria di cui alla norma in oggetto, l'Ente dovrà verificare che tale strumento risulti, tra l'altro: a) compatibile col soddisfacimento in concreto delle esigenze di funzionamento dell'Ente, avendo riguardo all'esiguità del numero di ore "consentite" per l'espletamento dell'incarico e a tutti gli ulteriori limiti derivanti dalla natura a tempo pieno del rapporto principale; b) compatibile coi vincoli finanziari prescritti dalla normativa vigente; c) compatibile con la normativa in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali, cui gli Enti sotto i 5000 abitanti sono obbligati ai sensi del combinato disposto dei commi 27 e 28, art. 14, D.L. n. 78 del 2010.
CONTRO LA REMUNERABILITA'
Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., 26/03/2018, n. 278
La disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), che consente ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza, costituisce una fonte normativa speciale e derogatoria rispetto al principio di unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti (art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001); essa è chiara espressione del favor manifestato dal legislatore verso rimedi che possano sopperire alle insufficienze di organico dei piccoli Comuni attraverso modalità di cessione del personale che,[u] senza comportare un incremento complessivo di spesa[/u], assicurino una distribuzione più efficiente delle risorse umane ed una migliore funzionalità dei servizi a beneficio della comunità locale.
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L. 30/12/2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.
557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza (302).
(302) Vedi, anche, il comma 5-ter dell'art. 32, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dalla lettera c) del comma 105 dell'art. 1, L. 7 aprile 2014, n. 56.
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INSOMMA .... LA QUESTIONE E' ANCORA NON CHIARITA.
DIREI CHE IL RIMBORSO SPESE E' IL MINIMO SINDACALE. OLTRE VA MOTIVATO BENE IN FORMA DI INCARICO ESTERNO AUTORIZZATO ART. 53 DLGS 165/2001
Spett.le dott. Chiarelli, purtroppo la sentenza da Lei citata a favore (Corte dei Conti Basilicata Sez. contr. Delib., 31/01/2019, n. 1) parla cmq di dipendenti e non di dirigenti. Non ci sono sentenze al riguardo proprio sull'applicabilità dell'art. 1 comma 557 ai Dirigenti EE. LL.? Grazie.
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