Data: 2020-01-29 22:29:09

Selezione dirigente articolo 19 c 6

Si pongono i seguenti quesiti: è sempre obbligatorio sempre effettuare una ricognizione del personale in categoria D prima di applicare questa procedura? Per la selezione in parola, possono essere incaricati nella commissione esperti in pensione da più di tre anni? Debbono essere ugualmente esplicitati  criteri e domande della selezione, anche per questa procedura? Ringrazio anticipatamente per la risposta

riferimento id:53193

Data: 2020-01-30 06:35:00

Re:Selezione dirigente articolo 19 c 6

Si pongono i seguenti quesiti: è sempre obbligatorio sempre effettuare una ricognizione del personale in categoria D prima di applicare questa procedura?
[color=red]CERTAMENTE. presupposto per incarichi esterni è sempre la mancanza in organico di adeguate professionalità. Si tratta spesso di formalità in quanto tale valutazione è AMPIAMENTE DISCREZIONALE ... ma va fatta.
Dlgs 165/2001 "6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509."

Vedi: https://app.upel.va.it/web/news/5851
https://www.segretaricomunalivighenzi.it/01-02-2019-i-fabbisogni-di-personale-non-si-coprono-con-dirigenti-a-contratto
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/print/ABOzaSS/0
ecc....

[/color]
Per la selezione in parola, possono essere incaricati nella commissione esperti in pensione da più di tre anni?
[color=red]Per la funzione pubblica la partecipazione a commissioni è esclusa dal divieto
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/04-12-2014/circolare-n6-del-4-dicembre-2014-del-ministro-la-semplificazione-e
[/color]

Debbono essere ugualmente esplicitati  criteri e domande della selezione, anche per questa procedura?
[color=red]Certo ... tutti gli atti della PA devono esplicitare le ragioni!!!![/color]

riferimento id:53193

Data: 2020-01-30 08:52:09

Re:Selezione dirigente articolo 19 c 6

Ho trovato questo link che sembra "allargare" le maglie:
https://www.segretaricomunalivighenzi.it/18-06-2019-paradosso-concorsi-pagati-solo-i-dirigenti
Il limite rimane sempre però quello dell'articolo 9 comma 4 del DPR487/94?
Grazie della risposta

riferimento id:53193

Data: 2020-01-30 09:21:53

Re:Selezione dirigente articolo 19 c 6


Ho trovato questo link che sembra "allargare" le maglie:
https://www.segretaricomunalivighenzi.it/18-06-2019-paradosso-concorsi-pagati-solo-i-dirigenti
Il limite rimane sempre però quello dell'articolo 9 comma 4 del DPR487/94?
Grazie della risposta
[/quote]

Sulla applicabilità integrale e/o cedevole del decreto ci sono orientamenti vari (anche se recentemente propensi a ritenere applicabile direttamente la disciplina del decreto): https://renatodisa.com/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-marzo-2015-n-1615-nei-concorsi-per-titoli-ed-esami-ivi-compresi-quelli-indetti-dagli-enti-locali-lincidenza-dei-titoli-sul-punteggio-complessivo-final/
**********
4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere
scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il
servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione
del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato
risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego
comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento
a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di
concorso.

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