A seguito di sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco presso complesso ricettivo (albergo/somministraz/piscina privata uso pubblico/estetica) , il Comando provinciale ha inviato nota indirizzata al gestore, alla proprietà ed al Sindaco, con la quale invita i primi alla presentazione di varia documentazione entro fine mese (ad es. documento valutaz rischi, piano gestione emergenze, progetti impianti, copia collaudi statici delle parti strutturali “con particolare riferimento ad alcune strutture caratterizzate da gravi stato di degrado e sofferenza”, copia della SCIA art. 4 DPR 151/2011, copia avvenuta presentazione istanza per piano straordinario di adeguamento ex D.M. 16.3.2012).
Inoltre, rappresentano che agli atti non risulta depositata la SCIA prev.incendi e istanza per piano straordin. adeguamento e segnalano che, a seguito della risultanze del sopralluogo effettuato, è emerso sia il non adeguamento a quanto previsto in un progetto di adeguamento a loro presentato nel parecchi anni fa, sia soprattutto la mancanza dei requisiti prefissati dall’art. 5 del D.M. 16.3.2012 (ossia i requisiti minimi di sicurezza antincendio per l’accesso al piano straordinario di adeguamento antincendio), evidenziando altresì che “tale condizione di fatto inficia la possibilità di esercizio dell’attività”.
Sulla base di quanto comunicatoci si ritiene di dover adottare un provvedimento di sospensione dell’attività (pensiamo tutte le attività autorizzate, visto che la segnalazione riguarda il complesso nella sua interezza) fino al ripristino dei requisiti minimi di sicurezza per la prev. incendi di cui all’art. 5 del D.M. 16.3.2012 , è corretto ?
Ho visto che ci sono alcune sentenze, anche del Consiglio di Stato, che giudicano legittima l’emanazione di ordinanze (anche contingibili ed urgenti) ritenendo la prevenzione incendi un servizio di interesse pubblico a tutela della sicurezza delle persone (sentenza sez V n. 5890 del 31.10.2000 ; n. 1247 del 18.10.1996)
Se possiamo procedere in tal senso, è giusto secondo voi adottare un’ordinanza sindacale ritenendo sussistente la contingibilità e l’urgenza per motivi di sicurezza pubblica, oppure si tratterebbe di un’ordinanza del resp. del servizio ?
Se fosse un’ordinanza del resp. del servizio però dovremmo fare avvio del procedimento e far passare diversi giorni prima dell’adozione del provvedimento di sospensione e non vorremo andare incontro a responsabilità derivanti dal non aver interdetto tempestivamente l’esercizio di un’attività potenzialmente pericolosa. Oppure si potrebbe in qualche modo evitare di fare l’avvio del procedimento?
Ringrazio per il vostro prezioso aiuto, saluti
A seguito di sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco presso complesso ricettivo (albergo/somministraz/piscina privata uso pubblico/estetica) , il Comando provinciale ha inviato nota indirizzata al gestore, alla proprietà ed al Sindaco, con la quale invita i primi alla presentazione di varia documentazione entro fine mese (ad es. documento valutaz rischi, piano gestione emergenze, progetti impianti, copia collaudi statici delle parti strutturali “con particolare riferimento ad alcune strutture caratterizzate da gravi stato di degrado e sofferenza”, copia della SCIA art. 4 DPR 151/2011, copia avvenuta presentazione istanza per piano straordinario di adeguamento ex D.M. 16.3.2012).
Inoltre, rappresentano che agli atti non risulta depositata la SCIA prev.incendi e istanza per piano straordin. adeguamento e segnalano che, a seguito della risultanze del sopralluogo effettuato, è emerso sia il non adeguamento a quanto previsto in un progetto di adeguamento a loro presentato nel parecchi anni fa, sia soprattutto la mancanza dei requisiti prefissati dall’art. 5 del D.M. 16.3.2012 (ossia i requisiti minimi di sicurezza antincendio per l’accesso al piano straordinario di adeguamento antincendio), evidenziando altresì che “tale condizione di fatto inficia la possibilità di esercizio dell’attività”.
Sulla base di quanto comunicatoci si ritiene di dover adottare un provvedimento di sospensione dell’attività (pensiamo tutte le attività autorizzate, visto che la segnalazione riguarda il complesso nella sua interezza) fino al ripristino dei requisiti minimi di sicurezza per la prev. incendi di cui all’art. 5 del D.M. 16.3.2012 , è corretto ?
Ho visto che ci sono alcune sentenze, anche del Consiglio di Stato, che giudicano legittima l’emanazione di ordinanze (anche contingibili ed urgenti) ritenendo la prevenzione incendi un servizio di interesse pubblico a tutela della sicurezza delle persone (sentenza sez V n. 5890 del 31.10.2000 ; n. 1247 del 18.10.1996)
Se possiamo procedere in tal senso, è giusto secondo voi adottare un’ordinanza sindacale ritenendo sussistente la contingibilità e l’urgenza per motivi di sicurezza pubblica, oppure si tratterebbe di un’ordinanza del resp. del servizio ?
Se fosse un’ordinanza del resp. del servizio però dovremmo fare avvio del procedimento e far passare diversi giorni prima dell’adozione del provvedimento di sospensione e non vorremo andare incontro a responsabilità derivanti dal non aver interdetto tempestivamente l’esercizio di un’attività potenzialmente pericolosa. Oppure si potrebbe in qualche modo evitare di fare l’avvio del procedimento?
Ringrazio per il vostro prezioso aiuto, saluti
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DOVETE PROCEDERE con art. 17 ter del TULPS assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per adeguamento (non pare da quanto descritto che si giustifichi la contingibile) e poi eventualmente procedere coattivamente.