Buongiorno a Tutti,
leggendo la legge nr. 62/2018 in merito alla parte relativa all'obbligo della regolarità contributiva non pochi dubbi mi sovvengono. Intanto la legge di cui sopra ha tolto le parole spuntisti e itineranti, la sospensione dell'attività per 180 gg mentre all'art. 127 ha previsto la decadenza del titolo abilitativo e della concessone di posteggio nel mercato decorsi 180 gg dall'esito negativo della verifica di regolarità contributiva. Il titolo abilitativo di cui parla concerne le autorizzazioni itineranti e quelle su posteggio fisso?
Se oggi , preventivamente, faccio la verifica di regolarità contributiva, al pari di tutti gli altri spuntisti, ad uno spuntista del veneto per una fiera dell'antiquariato della Toscana e risulta negativo, lo ammetto ugualmente alla fiera o lo escludo fin da subito o cosa posso fare visto che lo spirito della legge è quello di far lavorare l'operatore per fargli sanare il debito contributivo? La decadenza non posso farla perché è un titolo rilasciato da altro Comune però una pec al suo Comune gliela potrei fare dicendogli che non è regolare? Se oggi un operatore (itinerante o titolare di posteggio fisso) risulta essere negativo sotto il profilo contributivo, è giusto che l'Ufficio si adoperi fin da subito a far partire l'avvio di procedimento di decadenza ai sensi della 241/1990, assegnando 10 gg per eventuali osservazioni, dando atto che tra 180 gg se non regolarizza scatterà la decadenza del titolo abilitativo? E in questo caso i 180 gg decorrono dall'esito della verifica e non dalla pec dell'avvio di procedimento? O in alternativa dopo 180 gg dalla verifica negativa del durc, faccio l'avvio di procedimento, assegnando 10 gg per eventuali osservazioni, e poi la decadenza? Vi sarei grato se mi poteste dare la chiave di lettura interpretativa giusta di fronte a una normativa intricata.
Grazie OMNIAVIS!!
Le tue osservazioni sono pertinenti e ne abbiamo parlato nei vari incontri in Omniavis, anche sul forum mi sono espresso un po’ di volte, vedi qua, ad esempio:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=48074.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=48039.0
La legge lascia aperte varie modalità operative. Vero è, prima di tutto, come confermato direttamente dai referenti regionali che divulgavano la legge 62/18, che la nuova ratio è quella di “permettere la continuazione dell’attività” al fine di meglio consentire il recupero del debito contributivo. Se questo è vero, come è vero, allora deve valere per ogni operatore: itinerante, spuntista, concessionario, ecc.
A questo si aggiunge una formulazione legale un po’ sibillina. Sparisce la verifica periodica entro il 31/03. Sparisce anche l’indicazione esplicita verso gli itineranti. Tutto è demandato ai comuni. Qua ci potrebbe stare l’istituzione di una verifica a campione per i già abilitati e una verifica per tutti quando si fanno i bandi per le concessioni ex novo e per i subingressi. In subordine, non è da escludere che un comune preveda di NON effettuare più i controlli periodici, né sui concessionari né sugli itineranti.
Poi c’è il rebus dei commi 4 e 5 dell’art. 44. Il comma 4 ci dice che quando operatori abilitati in altre regioni [b]partecipano[/b] ad una fiera o altro in Toscana, la partecipazione è subordinata alla verifica DURC solo se nella regione di provenienza la relativa LR non sottopone la validità del titolo abilitativo alla verifica DURC. In sintesi, un operato lombardo o emiliano, ad esempio, non deve essere verificato. I toscani sono soggetti alla verifica? Potrei argomentare che anche in Toscana vige la verifica DURC quindi sarebbero da equiparare agli altri di altre regioni che non devo controllare, altrimenti sarei parziale: un veneto irregolare monterebbe per assenza di controllo e un toscano irregolare no perché sarebbe controllato.
Il comma 5 come si legge? Posto che non devo verificare il DURC agli operatori lombardi, emiliani, veneti ecc. a chi si applica il comma 5? Ai toscani? Forse si riferisce ad operatori non abilitati al commercio su AAPP in senso stretto (imprese agricole, artigiani, ecc), vedi la differenza fra comma 4 e comma 5 in emrito alla parola "abilitati".
Alla fine, ritengo che tutto è da declinare nel regolamento comunale o in un atto a contenuto generale che fissa le modalità di controllo al fine di garantire imparzialità, equità e snellezza dell’attività amministrativa che non può ingolfarsi in mille controlli. Rammentiamo che la materia DURC, nel suo complesso, è statale e vigono le relative sanzioni, vedi qua:
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20106%20del%2005-07-2017.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
Il comune non è il salvatore della patria.
Sui tempi la legge parla chiaro: la decadenza decorre 180 gg dalla verifica. Meglio fare quanto prima una comunicazione di avvio procedimento per avvertire il privato ai fini della partecipazione al procedimento, del tipo: in data… il comune ha effettuato la verifica… ed è risultata negativa. Decorsi 180 gg da quella data, il titolo abilitativo sarà sottoposto a decadenza. Tuttavia, entro i 180 giorni indicati, se sarà sanata la situazione contributiva, il comune disporrà l’archiviazione della procedura senza pronunciare la decadenza. In assenza di comunicazioni, questa amministrazione effettuarà comunque una seconda verifica allo scadere dei 180 gg al fine di verificare l’avvenuta regolarizzazione, in caso di perdurante irregolarità, sarà emesso il provvedimento di decadenza...