Buongiorno, ho letto sul sito molti post relativi ai requisiti morale, molti dei quali chiarificatori, vi chiedo tuttavia un chiarimento in merito alla "Sospensione dell'Esecuzione della Pena".
Avendo ricevuto il seguente Casellario, in merito all'avvio di attività di servizio di Pulizie, è corretto ritenere la Sospensione dell'Esecuzione della Pena comunque ostativo e procedere al divieto di prosecuzione dell'attività? Grazie.
IRREVOCABILE IL 08/04/2007 1° reato ) VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO Art. 22 comma 12 D.L.vo 25/07/1998 n. 286
2° reato ) VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO Art. 22 comma 12 D.L.vo 25/07/1998 n. 286
Dispositivo: ATTENUANTI GENERICHE Art. 62 bis C.P.RITENUTA LA CONTINUAZIONE TRA I REATI DI CUI AI PUNTI: 1), 2)
ARRESTO MESI 1 GIORNI 10, AMMENDA 9.000,00 EURO
Benefici: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL'Art. 163 C.P.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) 02/05/2016 1° reato ) RICETTAZIONE Art. 648 C.P.
Dispositivo: DISPOSTA LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI (ART. 420 QUATER C.P.P.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) 16/11/2016 IRREVOCABILE IL 15/02/2017
- CONFERMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 19/04/2013 1° reato ) APPROPRIAZIONE INDEBITA Art. 646 C.P.
Circostanza: Art. 61 n. 7 C.P.
Dispositivo: CIRCOSTANZE ATTENUANTI E AGGRAVANTI EQUIVALENTI Art. 69 comma 3 C.P., ATTENUANTI GENERICHE Art. 62
BIS C.P.RECLUSIONE MESI 8, MULTA 300,00 EURO
Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento
>> 28/07/2017 DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELL' ESECUZIONE DELLA PENA (Art. 656 COMMA 5 C.P.P. - L. 165/98)
Sospensione Pena: RECLUSIONE MESI 8
In attesa di commenti più autorevoli ti lascio il link a questa sentenza: [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=34594.0]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=34594.0[/url]
Questo il passaggio fondamentale:
[b]Avendo il legislatore espressamente attribuito solo all'istituto della sospensione condizionale della pena l'effetto di rendere inoperante il divieto di rilascio di autorizzazioni commerciali in favore di chi si è reso responsabile di determinati reati (art.71 punto 4) DPR n.59/2010 e art.166 cp), [u]tale statuizione non può essere estesa all'istituto della sospensione dell'esecuzione[/u].[/b]