Buongiorno,
la D.G.R n. IX/2820 del 22/12/2011 della Regione Lombardia “Salvaguardia dei falò e dei fuochi rituali previsti nelle occasioni celebrative del calendario popolare della Lombardia” (Modifica all’Allegato 2 lettera C) punto c1, della D.G.R. 7635 del 11/7/2008- Misure prioritarie di limitazione alla circolazione ed utilizzo dei veicoli)[color=green][b] consente in deroga previa autorizzazione del Sindaco, l’accensione di fuochi e falò in occasione di feste e sagre di paese o di eventi attinenti ai rituali della tradizione popolare e culturale della Lombardia[/b][/color].
Infatti ha apportato modifiche alla D.g.r 11 luglio 2008 n. 8/7635 della Regione Lombardia, introducendo tale deroga:
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/ceaaa8a1-c790-4360-b1e4-b17e4037096b/dgr_7635_2008.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ceaaa8a1-c790-4360-b1e4-b17e4037096b-m-9yxmC
https://www.varesenews.it/2011/12/salvi-il-falo-di-sant-antonio-e-la-gioeubia/100544/
[color=orange][b][u]Sapete se queste delibere sono ancora in vigore o se sono superate e abrogate da norme successive?[/u][/b][/color]
In queste recentissime FAQ:
https://www.conftrasporto.it/allegati_upload_file/5db17b958a1c5_FAQ_Limitazioni_qualit%C3%A0_aria.pdf
all'ultima pagina, si precisa:
[color=green][b][i]6) Alla luce di quanto sopra, è possibile autorizzare i falò rituali da parte dei Comuni?
Si ritiene che non sussistano i fondamenti normativi che supportino tale autorizzazione da parte dei Sindaci.[/i][/b][/color]
[color=orange][b]Quindi sembrerebbe che le deroghe previa autorizzazione del Sindaco introdotte con la D.G.R n. IX/2820 del 22/12/2011 non siano più possibili e che quindi quella normativa non sia più in vigore. E' corretto? Grazie [/b][/color]
Grazie
DELIBERAZIONE N° X / 7095 del 18/09/2017
NUOVE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITA’ DELL’ARIA (PRIA) E DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA DI BACINO PADANO 2017
Allegato 2
B. LE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ DELL’ARIA ED IL CONTRASTO ALL’INQUINAMENTO LOCALE
Le misure temporanee omogenee di 1° livello sono:
...
b.3. [u]Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia[/u] ([b]falò rituali[/b], barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), [u]di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco[/u];