Nell'ambito di un controllo su un'attività agrituristica, effettuato dalla Regione ai sensi del comma 4 dell'art. 23 della L.R. 30/2003, la verifica della principalità dell’attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche indicate nel titolo abilitativo ha dato esito NEGATIVO.
E' stato demandata al nostro Ente l'applicazione dell'eventuale sanzione di cui all'art. 24 e l'applicazione di cui all'art. 25 della L.R 30/2003.
Quale sanzione prevista dall'art. 24 deve essere applicata?
Relativamente all'art. 25 è corretto applicare quanto previsto dal comma 3?
Nell'ambito di un controllo su un'attività agrituristica, effettuato dalla Regione ai sensi del comma 4 dell'art. 23 della L.R. 30/2003, la verifica della principalità dell’attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche indicate nel titolo abilitativo ha dato esito NEGATIVO.
E' stato demandata al nostro Ente l'applicazione dell'eventuale sanzione di cui all'art. 24 e l'applicazione di cui all'art. 25 della L.R 30/2003.
Quale sanzione prevista dall'art. 24 deve essere applicata?
Relativamente all'art. 25 è corretto applicare quanto previsto dal comma 3?
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La sanzione è nel 24 comma 5 e si applica anche il 25 comma 3
Toscana
L.R. 23/06/2003, n. 30
Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana.
Pubblicata nel B.U. Toscana 2 luglio 2003, n. 26, parte prima.
Art. 24
Sanzioni amministrative (88).
1. L'imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attività agrituristiche senza il titolo abilitativo di cui all'articolo 8 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell'esercizio aperto senza titolo abilitativo. L'attività agrituristica non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei dodici mesi successivi all'emissione dell'ordinanza.
2. Chiunque utilizza le denominazioni agriturismo o agrituristico e i termini attributivi derivati senza avere il titolo abilitativo, in quanto privo dei requisiti soggettivi per ottenerlo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione locale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.
3. Chiunque utilizza denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agrituristico e i termini attributivi derivati senza averne titolo e chiunque, nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i terzi, induca in errore i potenziali utenti tramite informazioni ingannevoli è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione locale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 non possono usufruire e sono esclusi dalle attività promozionali finanziate o cofinanziate da soggetti pubblici per un periodo massimo di un anno.
5. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 euro nei seguenti casi:
a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel titolo abilitativo;
b) mancata esposizione al pubblico del titolo abilitativo;
c) mancata segnalazione dei locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche e/o agricole;
d) violazione degli obblighi di cui alla presente legge o al regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati.
6. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi:
a) tabella riepilogativa dei prezzi compilata in modo non corretto o incompleto, oppure non esposta;
b) applicazione di prezzi superiori a quelli esposti (89).
6-bis. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 200,00 a 1.000,00 euro nel caso di utilizzo dei prodotti con conforme a quanto stabilito dalla presente legge e dal regolamento di attuazione in merito alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande.
6-ter. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica e le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA di cui, rispettivamente, all'articolo 22-bis e all'articolo 22-septies, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di fattoria didattica e di enoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi (90).
6-quater. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 22-ter o dei requisiti definiti nel regolamento di attuazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 (91).
6-quinquies. Chiunque viola quanto prescritto dall'articolo 22-sexies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 (92).
6-sexies. Chiunque viola quanto prescritto dall'articolo 22-octies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 (93).
6-septies. Chiunque viola quanto prescritto dall'articolo 22-novies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 (94).
7. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate, qualora il soggetto nei cinque anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al presente articolo, per la quale non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ne commetta un'altra della stessa indole.
8. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies sono applicate dal comune e i relativi proventi sono da esso direttamente introitati. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 6-bis sono applicate dalla Regione e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati (95).
9. Sono fatte salve le sanzioni previste dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.
(88) Articolo così sostituito dall'art. 24, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 24. Sanzioni amministrative pecuniarie. 1. L'imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attività agrituristiche, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 8, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell'esercizio aperto senza l'autorizzazione. L'autorizzazione non può essere concessa all'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei dodici mesi successivi all'emissione dell'ordinanza.
2. Chiunque utilizza la denominazione agriturismo o agrituristico senza avere l'autorizzazione di cui all'articolo 8 in quanto privo dei requisiti soggettivi per richiederla, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.
3. Chiunque utilizza denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agrituristico, suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.
4. L'imprenditore agricolo autorizzato a svolgere le attività agrituristiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 euro nei seguenti casi:
a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nell'autorizzazione;
b) mancata esposizione al pubblico di copia dell'autorizzazione comunale;
c) violazione degli obblighi di cui alla presente legge o al regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati.
5. L'imprenditore agricolo autorizzato a svolgere le attività agrituristiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi:
a) esponga o applichi prezzi superiori a quelli comunicati;
b) non ottemperi alla comunicazione di cui all'articolo 10;
c) la comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 10 risulti incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variate rispetto alle precedenti comunicazioni;
d) la tabella riepilogativa dei prezzi sia compilata in modo non corretto o incompleto, ovvero non sia esposta, ovvero sia in contrasto con quanto comunicato alla provincia.
6. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate, qualora il soggetto nei cinque anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al presente articolo, per la quale non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ne commenta un'altra della stesse indole.
7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono applicate dal comune e i relativi proventi sono da esso direttamente introitati. Le sanzioni di cui al comma 5 sono applicate dalla provincia e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati.
8. Sono fatte salve le sanzioni previste dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.».
(89) Comma così sostituito dall'art. 60, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi:
a) esponga o applichi prezzi superiori a quelli comunicati;
b) non ottemperi alla comunicazione di cui all'articolo 10;
c) la comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 10 risulti incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variate rispetto alle precedenti comunicazioni;
d) la tabella riepilogativa dei prezzi sia compilata in modo non corretto o incompleto, oppure non sia esposta, oppure sia in contrasto con quanto comunicato alla provincia.».
(90) Comma dapprima aggiunto dall'art. 10, comma 1, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 13, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76. Il testo precedente era così formulato: «6-ter. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 22-bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di fattoria didattica non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.».
(91) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 2, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4. Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della medesima legge.
(92) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 3, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4. Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della medesima legge.
(93) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 2, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76.
(94) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 3, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76.
(95) Comma dapprima modificato dall'art. 66, L.R. 18 giugno 2012, n. 29 e poi così sostituito dall'art. 60, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «8. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono applicate dal comune e i relativi proventi sono da esso direttamente introitati. Le sanzioni di cui al comma 6 e 6-bis sono applicate dalla provincia e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati.».
Art. 25
Sospensione e cessazione dell'esercizio delle attività agrituristiche (96).
1. Qualora sia accertata la violazione dei limiti di recettività stabiliti, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, l'esercizio dell'agriturismo è sospeso con provvedimento del comune per un periodo da uno a trenta giorni.
2. In caso di reiterazione delle violazioni, come indicato dall'articolo 24, comma 7, oltre al raddoppio della sanzione amministrativa, si applica la sospensione dell'esercizio per un periodo da uno a trenta giorni.
3. Qualora venga meno uno o più dei requisiti oggettivi in base ai quali è stato avviato l'esercizio dell'agriturismo, il comune fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il comune sospende fino a tale termine l'esercizio dell'agriturismo. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il comune dispone la cessazione dell'attività.
4. L'esercizio della attività agrituristica può essere sospeso con provvedimento del comune qualora le aziende che svolgono attività agrituristica non si sono adeguate entro i termini di cui all'articolo 30, commi 4 e 5 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80.
5. È altresì disposta la cessazione dell'attività di agriturismo nei seguenti casi:
a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività agrituristica;
b) qualora l'interessato abbia sospeso l'attività senza darne comunicazione al comune.
6. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382).
7. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati alla competente struttura della Giunta regionale per l'eventuale revoca delle provvidenze concesse ed il recupero delle somme erogate (97).
(96) Articolo così sostituito dall'art. 25, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 25. Sospensione e revoca dell'autorizzazione. 1. Qualora sia accertata la violazione dei limiti di recettività autorizzati oltre alla sanzione pecuniaria. L'autorizzazione all'esercizio è sospesa per un periodo da uno a trenta giorni.
2. In caso di reitrazione delle violazioni, come indicato dall'articolo 24 comma 6, oltre al raddoppio della sanzione amministrativa, si applica la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da 1 a trenta giorni.
3. Qualora venga meno uno o più dei requisiti oggettivi in base ai quali è stata concessa l'autorizzazione, il comune fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancati possono essere ripristinati; nei casi più gravi il comune sospende fino a tale termine l'autorizzazione all'esercizio. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il comune revoca l'autorizzazione, previo parere della provincia o della comunità montana.
4. L'autorizzazione è altresì revocata nei seguenti casi:
a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività agrituristica;
b) qualora l'interessato non abbia iniziato l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio dell'attività stessa, o abbia sospeso l'attività senza darne comunicazione al comune.
5. I provvedimenti di sospensione revoca sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) e successive modifiche.
6. I provvedimenti di sospensione revoca sono comunicati alla provincia o alla comunità montana per l'eventuale revoca delle provvidenze concesse ed il recupero delle somme erogate.».
(97) Comma così modificato dall'art. 61, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).