Data: 2020-01-24 09:07:49

Richiesta chiarimenti esercizio attività commerciale su aree pubbliche

Buongiorno,
avremmo bisogno di avere un chiarimento in merito ai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche (sia su posteggi dati in concessione che in forma itinerante).
L' art. 70 del d.lgs 59/2010 aveva introdotto la possibilità anche per le società di capitali di esercitare attività commerciale su aree pubbliche ma la legge finanziaria 145/2018, con l'art. 1 comma 686 lett.a)  ha abrogato, a partire dal 01/01/2019, il suddetto articolo.
Vorremmo quindi sapere cosa succede in Regione Toscana, non essendo direttamente applicabile il d.lgs 114/1998 dove, all'art. 28 comma 2, si legge  che l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite, considerato anche che la L.R 62/2018 non fa alcun riferimento specifico riguardo ai soggetti autorizzati ad esercitare l'attività.

Grazie mille
Dott.ssa Antonella Armanini

riferimento id:53103

Data: 2020-01-26 17:45:55

Re:Richiesta chiarimenti esercizio attività commerciale su aree pubbliche


Buongiorno,
avremmo bisogno di avere un chiarimento in merito ai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche (sia su posteggi dati in concessione che in forma itinerante).
L' art. 70 del d.lgs 59/2010 aveva introdotto la possibilità anche per le società di capitali di esercitare attività commerciale su aree pubbliche ma la legge finanziaria 145/2018, con l'art. 1 comma 686 lett.a)  ha abrogato, a partire dal 01/01/2019, il suddetto articolo.
Vorremmo quindi sapere cosa succede in Regione Toscana, non essendo direttamente applicabile il d.lgs 114/1998 dove, all'art. 28 comma 2, si legge  che l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite, considerato anche che la L.R 62/2018 non fa alcun riferimento specifico riguardo ai soggetti autorizzati ad esercitare l'attività.

Grazie mille
Dott.ssa Antonella Armanini
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TUTTO COME PRIMA. L'abrogazione della disposizione non comporta il ripristino del limite di rilascio delle autorizzazioni alle sole persone fisiche o società di persone che, per molti era già stata ampiamente superata dalla disciplina comunitaria in materia (applicabile nei principi generali anche a questa materia).

A nostro avviso è PACIFICO che le attività possano essere svolta in ogni forma giuridica, comprese le società di capitali.
Alcuni spunti: https://www.google.com/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+societ%C3%A0+aree+pubbliche+bolkestein&rlz=1C1AVFC_enIT780IT780&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+societ%C3%A0+aree+pubbliche+bolkestein&aqs=chrome..69i57j69i60j69i58.435j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

riferimento id:53103

Data: 2020-01-27 11:46:55

Re:Richiesta chiarimenti esercizio attività commerciale su aree pubbliche

Confermo.
Da una parte, in via generale, si può affermare che la reviviscenza delle norme aseguito dell'abrogazione della norma abrogante/modificante è una cosa da prendere con le molle. La giurisprudenza vuole che il legislatore dovrebbe indicarlo esplcitamente se volesse un effetto di ripristino.

In Toscana il problema non si pone dato che la LR 62/2018 è già stata modificata a seguito dell'intervento statale che citi ma l'art. 33 è rimasto tal quale:  [i]L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali [b]o società [/b]secondo le seguenti tipologie[/i]...

riferimento id:53103
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