Salve a tutti sono alle prese con una segnalazione di questo tipo che proviene dal locale Commissariato: una impresa individuale che svolge come attività prevalente il commercio itinerante di bigiotteria munita di autorizzazione comunale per il commercio ambulante in forma itinerante si reca presso farmacie e pubblici esercizi dove espone la merce ed effettua a quanto segnalano la vendita. Mi riferiscono che pubblicizzano gli spostamenti su Facebook. Se dovessi rintracciarli a parte il fatto che dovrei verificare che effettivamente sia stata effettuata una vendita a privati, ovvero si tratta di una semplice esposizione, dovrei anche verificare se si tratta di preziosi oppure no.
Nel caso di preziosi dovrebbero avere la licenza del Questore e il registro ai sensi dell'art. 127 e 128 del TULPS che è di competenza della Questura e che non hanno, ma per quanto riguarda i controlli di competenza della Polizia Locale cosa posso contestare? apertura di un negozio di vicinato in caso di vendita? ma siamo a casa di altri! mancata comunicazione di una esposizione? hanno un'autorizzazione per fare del commercio ambulante itinerante quindi dovrebbero partecipare a fiere o ad eventi su area pubblica non praticare commercio o esposizione in attività private. Possiamo inquadrarli inquadrarli come un agenzia d'affari? ma in realtà non fanno mediazione e non forniscono servizi!. Inoltre l'attività commerciale che li ospita quale violazione mette in atto? insomma brancolo nel buoi sareste così gentili di darmi qualche indicazione in merito da un punto di vista operativo onde evitare figuracce.
Grazie mille come sempre per la vostra preziosa collaborazione. Buon lavoro.
Se venie fatta solo esposizione, senza vendita, non vedo illegittimità. Al più, anche se non lo applica nessuno, potresti applicare l'art. 208 del Reg. TULPS che prevede le procedure per agenzie di affari a prescindere:
[i]Deve munirsi della licenza, di cui all’articolo 115 della legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.[/i]
Se viene fatta anche vendita allora siamo di fronte ad un esercizio congiunto che puoi declinare:
- vero e proprio esercizio congiunto del commercio al dettaglio. L'ospitato dà vita ad un esercizio di vicinato dentro / unito ad un altro esercizio di vicinato. Nulla rileva che sia temporalmente limitato, sempre commercio in sede fissa (privata) è. Il fatto che il soggetto sia abilitato al commercio su AAPP poco importa, si tratta di commercio in sede fissa su superficie privata, ergo occorre un'abilitazione diversa da quella che già possiede. Al minimo è un temporary shop ma sempre sottoposto a SCIA per vicinato la cui mancanza è sanzionabile.
- affidamento di reparto. L'affidamento di reparto è un quid che nasce già limitato temporalmente. E' comunque sottoposto a comunicazione in base alla LR sul commercio.
- potrebbe essere inquadrato come commercio presso il domicilio del cliente, intendo il domicilio il negozio ospitante, ma la vedo dura, anzi, impossibile. Un locale aperto al pubblico ai fini della vendita è un esercizio commerciale, non è una sede momentanea di interessi privati.
- L'ospitato non vende direttamente al cliente finale intendendo che fattura i prodotti all'ospitante senza battere scontrino al cliente finale. In questo caso farebbe qualcosa che assomiglia alle dimostrazioni dentro ai supermercati (forse le hai viste): un fornitore di un supermercato, ad esempio un salumiere, va a fare attività promozionale dei prodotti con proprio personale vendendo e promuovendo al cliente gli stessi prodotti che ha già fatturato al supermercato (i prodotti sono già del supermercato). In questo caso non è commercio ma solo attività promozionale non rilevante ai fini amministrativi ma solo ai fini privati: il fornitore è dentro al supermercato non come lavoratore dipendente del supermercato.