Data: 2020-01-21 08:28:12

FONDI EROGATI AD ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE

Riprendendo l’ordinanza della corte di cassazione n^ 111 del 7/1/2020 in cui appare chiaro che gli Enti del Terzo Settore (ETS) ed organizzazione di Volontariato (ODV) destinatarie di un contributo pubblico sono sottoposte alla giurisprudenza della corte dei conti, in quanto vi è un rapporto di servizio fra la PAMM che deve soddisfare un pubblico scopo e e l' ETS che ha beneficiato del contributo pubblico dedicato all’uopo facendo emergere definitivamente chiaro che quello che determina non sia la natura del soggetto (pubblico o privato) bensì la provenienza dei fondi (pubblici) e la destinazione (soddisfazione pubblico interesse) degli stessi.
Dato quanto sopra, vorrei sapere se poiché gli ETS "gestiscono" fondi pubblici e debbono rispondere alla magistratura contabile debbono rispettare TUTTE le norme pubbliche specie in tema di appalti e trasparenza. In particolare vorrei sapere se un ETS o ODV che riceve un finanziamento da parte di un ente locale per soddisfare un bisogno pubblico deve rispettare il dlgs 56/2017 che debba acquistare beni e servizi per la realizzazione di un bisogno pubblico per cui ha preso un finanziamento, lo debba fare sul MEPA, debba espletare procedure di evidenza pubblica, debba controllare il durc, ecc.

Ringrazio anticipatamente per la risposta

riferimento id:53052

Data: 2020-01-23 05:47:46

Re:FONDI EROGATI AD ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE


Riprendendo l’ordinanza della corte di cassazione n^ 111 del 7/1/2020 in cui appare chiaro che gli Enti del Terzo Settore (ETS) ed organizzazione di Volontariato (ODV) destinatarie di un contributo pubblico sono sottoposte alla giurisprudenza della corte dei conti, in quanto vi è un rapporto di servizio fra la PAMM che deve soddisfare un pubblico scopo e e l' ETS che ha beneficiato del contributo pubblico dedicato all’uopo facendo emergere definitivamente chiaro che quello che determina non sia la natura del soggetto (pubblico o privato) bensì la provenienza dei fondi (pubblici) e la destinazione (soddisfazione pubblico interesse) degli stessi.
Dato quanto sopra, vorrei sapere se poiché gli ETS "gestiscono" fondi pubblici e debbono rispondere alla magistratura contabile debbono rispettare TUTTE le norme pubbliche specie in tema di appalti e trasparenza. In particolare vorrei sapere se un ETS o ODV che riceve un finanziamento da parte di un ente locale per soddisfare un bisogno pubblico deve rispettare il dlgs 56/2017 che debba acquistare beni e servizi per la realizzazione di un bisogno pubblico per cui ha preso un finanziamento, lo debba fare sul MEPA, debba espletare procedure di evidenza pubblica, debba controllare il durc, ecc.

Ringrazio anticipatamente per la risposta
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NO, un conto è la giurisdizione contabgile (AMPLISSIMA), altro l'obbligo di applicare il CODICE APPALTI che vale solo per i concessionari e organismi di diritto pubblico ma non deriva dal mero ottenimento di un contributo.

d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria il cui elenco non tassativo è contenuto nell’allegato IV:

1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2) dotato di personalità giuridica;
3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm

riferimento id:53052

Data: 2020-01-23 10:34:23

Re:FONDI EROGATI AD ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE

Salve,
Premesso che la sentenza che Lei richiama è applicata ad un Ente nazionale non lucrativo con personalità giuridica che non è la stessa cosa di un ETS né tanto meno di un’ ODV (tra l’altro le ODV sono ETS di diritto) vengo a rispondere al suo quesito che non è sicuramente scontato.
Prendo di riferimento quanto previsto dall’art. 56 del CTS (Codice Terzo Settore ovvero D. lgs 117/2017) in tema di convenzioni con le P.A.,  tale articolo come altri che richiamano i rapporti con la P.A sono stati oggetto di uno scambio di missive tra il Consiglio di Stato e l’ANAC (l’Autorità Nazionale Anticorruzione).
ANAC ha sollevato il dubbio rispetto all’applicazione o meno della disciplina degli appalti e quindi sul rapporto esistente tra Codice degli appalti (D. lgs 56/2017) e CTS, ha richiesto pertanto al Consiglio di Stato di pronunciarsi in merito. 
Il Consiglio di Stato risponde con il parere n. 2052 del 26.07.2018 che alleghiamo al presente.

Da questo parere ANAC stilla una bozza di Linee guida recanti “Indicazioni in materia di affidamento di servizi sociali” e richiede un nuovo parere al Consiglio di Stato che risponde senza rispondere, dico io, perché  in sostanza, con il parere m. 3235 del 27/12/2019 non entra nel merito delle Linee guida proposte da ANAC, ma afferma che per una parte significativa dei contenuti proposti non hanno ragion d’essere anzi sarebbe perfino scorretto che venissero emanate.

Il tutto può essere ritrovato qua di seguito:
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida/_ProposteDiLineeGuida_20191209

Parere della scrivente laddove si applica letteralmente l’art. 56 del CTS e non sussiste corrispettivo così come previsto dal comma 2 ma “esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate” tale rapporto resta fuori dall’ambito di applicazione del Codice degli appalti, il dubbio resta per tutti gli altri tipi di rapporti che si instaurano tra le associazioni e le P.A. soprattutto quando si crea un rapporto sinallagmatico.

In termini di trasparenza ricordo la Legge 124/2017 (art. 1 commi 124-129) entrata in vigore il 1° gennaio 2019 e che prevede l’obbligo per le associazioni che nell'annualità precedente hanno ricevuto contributi da Enti pubblici pari o superiori a 10 mila euro, comprese le somme derivanti dal 5 per mille, di darne pubblicità sul proprio sito web istituzionale entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

La normatica ha poi avuto una modifica con il Decreto Crescita del giugno 2019 che ha spostato la scadenza dell’adempimento al [b]30 giugno[/b] di ogni anno e ha ridimensionato l’obbligo per la percezione di: [u]sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati[/u] escludendo dall'obbligo di pubblicità: gli incarichi retribuiti e in generale l’acquisto di eventuali beni e servizi, oppure eventuali risarcimenti danni, i contributi a “carattere generale”, per cui l’obbligo non coinvolge, per esempio, anche il contributo del 5 per mille e tutto il tema dei “vantaggi”.
Diversi i casi di vantaggi attribuiti alle singole realtà, che sono invece toccati dalla disciplina, come nel caso di[u] immobili dati in comodato d’uso a un ente del terzo settore[/u].
Inoltre la nuova normativa  introduce a partire dal [b]1° gennaio 2020[/b], una sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che violano l’obbligo di pubblicazione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro. Se il trasgressore non procede alla pubblicazione e al pagamento previsto entro 90 giorni dalla contestazione, dovrà restituire interamente la somma ricevuta.
La sanzione amministrativa, inoltre, viene predisposta dalle stesse amministrazioni che hanno erogato il contributo, o nel caso di enti privati, dalle amministrazioni vigilanti o competenti in materia.

riferimento id:53052
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