In una attività di somministrazione di alimenti e bevande in cui la società srl ha effettuato un atto ufficiale di cessione di quote, dove un socio è uscito dalla società, deve essere comunicato al suap? rimanendo tutto invariato
E' tra le comunicazioni dovute di cui all'art. 89 della L.R. 62/2018?
grazie mille
In una attività di somministrazione di alimenti e bevande in cui la società srl ha effettuato un atto ufficiale di cessione di quote, dove un socio è uscito dalla società, deve essere comunicato al suap? rimanendo tutto invariato
E' tra le comunicazioni dovute di cui all'art. 89 della L.R. 62/2018?
grazie mille
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In TOSCANA purtroppo la normativa da te citata prevede l'obbligo di comunicazion di qualsiasi variazione societaria (alla faccia della semplificazione"), comprese queste variazioni
Art. 89
Variazione del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale
1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un’attività commerciale, la variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio da effettuare entro sessanta giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova SCIA.
Buongiorno,
ma vale anche quando i soci non sono legali rappresentanti ma sono soci di capitale?
grazie mille
Buongiorno,
ma vale anche quando i soci non sono legali rappresentanti ma sono soci di capitale?
grazie mille
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FORMALMENTE NO a condizione che:
1) il socio che esce NON abbia alcun potere di amministrazione
2) il socio che entra NON abbia alcun potere di amministrazione