Data: 2020-01-20 08:49:18

requisito professionale agriturismo toscana

Buongiorno.

Un agriturismo ha avviato la somministrazione di colazioni per la quale abbiamo richiesto di integrare la scia con la somministrazione di pasti e di dichiarare il requisito professionale; ad oggi ci è pervenuta una dichiarazione non del titolare ma di altra persona (moglie) che ci dichiara di : aver esercitato in proprio l'attività di somministrazione o aver prestato la propria opera esercitato in proprio attività d'impre sa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali impre se , in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore , in qualità di coadiutore familiare, comprova t a dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale . A tal fine vi chiediamo se anche perl 'attività di agriturismo si può contemplare l'istituto del preposto del titolo professionale e che tipo di rapporto deve intercorrere con l'azienda agricola.

Grazie

Buon lavoro

riferimento id:53040

Data: 2020-01-23 07:29:42

Re:requisito professionale agriturismo toscana

Quando fu inserita la somm.ne aperta al pubblico fra le attività agrituristica, la regione, giustamente, previde  la necessità dei relativi requisiti professionali senza badare, se tale somministrazione, di fatto, servisse solo gli ospiti della struttura oppure fosse aperta anche all'esterno (potenzialmente è sempre aperta agli esterni, i limiti sono dati dalla complementarietà). Nel fare tutto questo, la Regione agì con mano leggera.

I requisiti sono posseduti anche solamente da "addetto" che svolge tale attività di somm.ne. E' vero che l'addetto può essere una sorta di preposto ma non è proprio un preposto. Infatti, nel settore agrituristico, ai sensi della LR 30/03, possono essere impiegati solo soggetti sottoposti a contratto di lavoro ammesso nel settore agricolo. Il preposto commerciale, invece, può essere un soggetto totalemnte esterno all'impresa e non dipendente. Vedi art. 5, comma  3 della LR 30/03:
[i]Possono essere addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale i familiari, di cui all’articolo 230 bis del codice civile e tutti i lavoratori con contratti di lavoro ammessi nel settore agricolo.[/i]

Come già detto, la regione è stata abbastanza magnanima, infatti i requisiti sono abbastanza "larghi":
- possedere la qualifica d IAP;
- possesso di titoli di studio afferenti;
- avere esercitato l'attività (vedi tutte le condizioni come da te riportate) ma senza condizioni temporali, quindi anche solo per un giorno, molti anni fa.
- aver frequentato i c.d. corsi REC

riferimento id:53040
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it