RICHIESTA DI INTEGRAZIONI e INTERRUZIONE DEI TERMINI - sentenza
N. 00334/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00034/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 34 del 2010, proposto da:
Roberto Baldoni, Mara Santone, rappresentati e difesi dall’avv. Giulio Abbate (in sostituzione degli originari difensori avv. Sandro Evangelisti e Donatella Strappa), con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Comune di Montelupone, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Carassai, con domicilio eletto presso Avv. Alberto Cucchieri in Ancona, corso Mazzini, 148;
per
LA DECLARATORIA DI ILLIGITTIMITÀ DEL SILENZIO SULLA DOMANDA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA'.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montelupone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti denunciano un preteso silenzio-inadempimento del Comune di Montelupone nel rilascio del certificato di agibilità richiesto con istanza in data 2.7.2009 relativamente all'edificio di proprietà degli stessi.
In punto di fatto il Collegio osserva che l’Amministrazione comunale ha sempre risposto alle istanze dei ricorrente, seppure reiterando le richieste di integrazione documentale considerate indispensabili per la conclusione del procedimento.
Non si può quindi sostenere che l’Ente sia rimasto inerte. Pare invece emergere una situazione di stallo, poiché entrambe le parti si sono arroccate sulle loro posizioni dando luogo a circostanze ben diverse da quelle del silenzio (nell'arco di quattro mesi si contano, infatti, ben otto missive scambiate tra le stesse parti).
In punto di diritto va osservato che le richieste di integrazione documentale sono idonee per arrestare l'iter del procedimento e quindi assumono, per questi aspetti, natura provvedimentale. Nel caso in esame la fattispecie risulta espressamente disciplinata dall’art. 25 comma 5 del DPR n. 380/2001 per cui, a fronte della legale interruzione del termine di conclusione del procedimento, non può certo parlarsi di illegittima inerzia dell’amministrazione.
Di conseguenza, qualora l'interessato le consideri illegittime e lesive dei propri interessi, dovrà contestarle con autonoma impugnazione, chiedendone l’annullamento attraverso le forme del rito ordinario, senza possibilità di attivare il rito speciale di cui all’art. 21-bis della Legge n. 1034/1971 applicabile solo di fronte al silenzio ingiustificato dell'amministrazione.
Del resto va osservato che le richieste istruttorie dell'Amministrazione si fondano su specifiche disposizioni che disciplinano la documentazione da allegare all’istanza (cfr. art. 24 comma 4 e art. 25 commi 1 e 3 del DPR n. 380/2001), comprese quelle del Regolamento edilizio comunale; prescrizioni che non risultano essere contestate, per cui non possono rilevarsi eventuali intenti elusivi dell'obbligo, in capo al Comune, di pronunciarsi sull'istanza.
L’art. 24 comma 1 del DPR n. 380/2001, stabilisce che il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. Di conseguenza le verifiche demandate alla pubblica amministrazione non si esauriscono con la sola ispezione dell'edificio (tra l'altro meramente eventuale) ai sensi dell’art. 25 comma 3 del predetto DPR n. 380/2001, come pretendono i ricorrenti, ma comprendo, come si è visto, accertamenti e valutazioni ben più ampie che non possono essere svolte senza la necessaria documentazione.
L’onere di allegare la prescritta documentazione grava, ovviamente, sui soggetti legittimati alla richiesta del certificato in questione, tra cui, a norma dell'art. 24 comma 3 del DPR n. 380/2001, gli “aventi causa” del titolare del permesso di costruire (come i ricorrenti). Di conseguenza, se i Sigg. Baldoni e Santone sono certamente legittimati a chiedere il rilascio del certificato di agibilità, in qualità di soggetti “aventi causa”, sono anche onerati dal produrre tutta la necessaria documentazione che non è stata prodotta dal loro “dante causa” a questo fine.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, in favore del Comune resistente, nella misura di € 1.500 (millecinquecento), a titolo di spese, onorari di difesa e competenze, oltre ad IVA e CPA.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Passanisi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)