Buongiorno, pongo un quesito per i puristi della forma letterale: nella patologia dell' invalidità sono presenti le condizioni della nullità e dell' annullabilità, in alcuni manuali viene indicato come illegittimo (non semplicemente invalido) anche l' atto nullo affermando che il vizio di legittimità che lo caratterizza è talmente grave, quindi es. mancanza di elemento essenziale, da causare la nullità, ma in altri manuali l'atto illegittimo è per definizione sempre annullabile e mai nullo proprio perché i vizi di illegittimità sono sanabili. Non è di poco conto questa differenza tra manuali perché in alcune domande a risp multipla può capitare una differenza del genere. Quindi l' atto illegittimo è sempre annullabile perché appunto presenta un vizio di legittimità o è anche nullo nella considerazione forzata che manca proprio l'elemento di legge e quindi può considerarsi illegittimo anche quello nullo? ovvero la formula 'illegittimo' deve essere vista in ottica di lingua parlata quindi 'che viola la legge' e quindi può violarla sia con un vizio (annullabile) che con la mancanza dell elemento previsto dalla legge (nullo) oppure deve essere vista in ottica tecnica di 'viziato da un elemento di legittimità' quindi con elemento sempre presente, quindi solo annullabile? grazie
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Buongiorno, pongo un quesito per i puristi della forma letterale: nella patologia dell' invalidità sono presenti le condizioni della nullità e dell' annullabilità, in alcuni manuali viene indicato come illegittimo (non semplicemente invalido) anche l' atto nullo affermando che il vizio di legittimità che lo caratterizza è talmente grave, quindi es. mancanza di elemento essenziale, da causare la nullità, ma in altri manuali l'atto illegittimo è per definizione sempre annullabile e mai nullo proprio perché i vizi di illegittimità sono sanabili. Non è di poco conto questa differenza tra manuali perché in alcune domande a risp multipla può capitare una differenza del genere. Quindi l' atto illegittimo è sempre annullabile perché appunto presenta un vizio di legittimità o è anche nullo nella considerazione forzata che manca proprio l'elemento di legge e quindi può considerarsi illegittimo anche quello nullo? ovvero la formula 'illegittimo' deve essere vista in ottica di lingua parlata quindi 'che viola la legge' e quindi può violarla sia con un vizio (annullabile) che con la mancanza dell elemento previsto dalla legge (nullo) oppure deve essere vista in ottica tecnica di 'viziato da un elemento di legittimità' quindi con elemento sempre presente, quindi solo annullabile? grazie
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Ottima considerazione e per riepilogare cito una recente sentenza e riporto la disciplina processuale che spiega la differenza dei due istituti
D.Lgs. 02/07/2010, n. 104
Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.
Capo II
Azioni di cognizione
Art. 29 Azione di annullamento
In vigore dal 16 settembre 2010
1. L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni.
Art. 31 Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità
In vigore dal 8 dicembre 2011
1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere. (34)
2. L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
3. Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.
4. La domanda volta all'accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullità dell'atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle nullità di cui all'articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV.
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T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 28/11/2019, n. 2882
Sulla differenza tra nullità ed annullabilità di prescrizioni contenute nella disciplina di una procedura di gara, va precisato che i principi generali dell'azione autoritativa dell'amministrazione pubblica, contenuti negli artt. 21-septies e 21-octies della legge generale 7 agosto 1990 n. 241, disciplinano la patologia del provvedimento, in considerazione dell'incidenza più o meno intensa che discende dal tipo di illegittimità, parlando di annullabilità nelle tradizionali fattispecie di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge e di nullità in caso di mancanza di elementi essenziali, difetto assoluto di attribuzione, violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge; differente ne è poi la disciplina sostanziale e processuale di riferimento. A ben vedere, la differenza tra annullabilità e nullità ricalca la tradizionale impostazione dicotomica tra cattivo esercizio del potere e carenza di potere, tali essendo state qualificate le fattispecie di assenza di elementi costitutivi, difetto assoluto di attribuzione, mentre di nullità tout court si parlava anche con riferimento alle ipotesi di elusione o violazione del giudicato e nelle più recenti fattispecie di nullità ex lege. Ebbene, applicando tale impostazione generale alla fattispecie di nullità delle clausole di bandi e lettere di invito per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, può ritenersi che si sia in presenza di annullabilità ove la norma contempli il potere dell'amministrazione di disciplinare e richiedere determinati requisiti di partecipazione ai concorrenti o modalità di formazione delle offerte, per cui ogni possibile criticità si risolve in un vizio per esercizio contra legem di quel potere, mentre si è in presenza di nullità tutte le volte in cui, invece, quel potere sia esercitato praeter legem, ossia laddove l'amministrazione abbia richiesto requisiti che la norma codicistica o altra non contemplino affatto. Tale soluzione risponde anche ad esigenze di armonizzazione delle qualificazioni sostanziali de quibus con l'indiscutibile preoccupazione del legislatore di consolidamento degli atti delle procedure di gara.
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Art. 21-septies. (Nullità del provvedimento)
1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
Art. 21-octies. (Annullabilità del provvedimento)
1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Buongiorno, mi sono posta anch'io il problema sollevato e sinceramente anche leggendo la sentenza il dubbio mi rimane.. se mi viene detto di parlare della illegittimità, mi fermo ai casi di annullabilità derivante dai 3 vizi, ossia incompetenza relativa, violazione di legge ed eccesso di potere?
Eventualmente se si parla di invalidità, si può dire che quando l'atto è difforme da norma giuridica si può avere nullità (caso grave) o annullabilità (casi sanabili) e qui inserire la questione dell'illegittimità?
Scusate ma forse mi sfugge qualcosa..
Grazie
Buongiorno, mi sono posta anch'io il problema sollevato e sinceramente anche leggendo la sentenza il dubbio mi rimane.. se mi viene detto di parlare della illegittimità, mi fermo ai casi di annullabilità derivante dai 3 vizi, ossia incompetenza relativa, violazione di legge ed eccesso di potere?
[color=red]Certo, in linea di massima sì[/color]
Eventualmente se si parla di invalidità, si può dire che quando l'atto è difforme da norma giuridica si può avere nullità (caso grave) o annullabilità (casi sanabili) e qui inserire la questione dell'illegittimità?
[color=red]Sì, puoi anche accennare alla irregolarità
http://www.forgionegianluca.it/PROCEDIMENTI_AMMINISTRATIVI/DOTTRINA/PROVVEDIMENTO_AMMINISTRATIVO/VICENDE_PATOLOGICHE_PROVVEDIMENTO/IRREGOLARITA_PROVVEDIMENTO.php#:~:text=L'irregolarit%C3%A0%20%C3%A8%20la%20condizione,tale%20da%20viziare%20il%20provvedimento.&text=l'erronea%20indicazione%20di%20un,oggetto%20del%20provvedimento%20(ad%20es.[/color]
Scusate ma forse mi sfugge qualcosa..
[color=red]Vai avanti nello studio, i concetti fondamentali li hai.
Nella fase AVANZATA puoi pensare di approfondire con questo
https://www.diritto.it/nullita-del-provvedimento-amministrativo/
https://www.robertocavalloperin.it/wp-content/uploads/85-Nullita-annullabilita-atto-amministrativo.pdf
https://www.concorsando.it/blog/wiki/diritto-amministrativo/patologia-degli-atti-amministrativi/
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Grazie
Grazie, gentilissimo
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