Relativamente ad una struttura ricettiva del nostro Comune (albergo + somministrazione) attualmente classificata a 4 stelle, sono pervenute più segnalazioni da clienti che denunciavano la non rispondenza della struttura a tale livello di classifica.
Dalla prima segnalazione il nostro ente si è attivato richiedendo al Comune capoluogo di provincia la verifica dei requisiti di classificazione al fine dell’eventuale declassificazione d’ufficio della struttura ricettiva, considerato che gli art. 9, comma 1 lett. b) e 38 della L.R. 86/2016 demandano a detto ente le funzioni in materia di classificazione delle strutture ricettive, compresi espressamente gli obblighi di verifica d’ufficio.
Ad oggi tali verifiche non sono state effettuate ed il Comune capoluogo, dopo nostro sollecito, ci ha risposto per scritto che, “considerate anche le prescrizioni già intimate dalla USL (trattasi di intimazioni lavori, per le quali la USL deve ancora verificare l’avvenuto o non avvenuto adempimento) ritiene che l’albergo (per il quale nel frattempo è stato comunicato un subingresso nella gestione) non avesse, al momento di detto subingresso, i requisiti per le 4 stelle ed addirittura sarebbe dubbio che possedesse e possegga i requisiti minimi per l’esercizio dell’attività”. Invita inoltre il nostro comune, essendo a loro opinione l’ente competente in merito, “a voler accertare il possesso dei requisiti per il livello minimo di classificazione ai sensi art. 42 comma 2 della L.R. 86/2016” aggiungendo che “nelle more dei controlli da effettuarsi, a loro giudizio, detta struttura non può che essere classificata a una stella”
Io ritengo che l’ente competente all’accertamento sia senz’altro il comune capoluogo e che il nostro ente, in mancanza di detto necessario accertamento, non possa adottare nessun provvedimento di declassifica, tantomeno applicare sanzioni, comprese le misure di cui all’art. 42, comma 2 nella parte in cui prevede la procedura da attuarsi in caso di accertata mancanza di uno o più requisiti strutturali o dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento regionale, quindi vorremmo rispondere formalmente in questo senso.
Vi chiedo se, secondo voi, il nostro punto di vista è corretto o se invece il comune capoluogo può chiederci, come ha scritto, di accertare noi il possesso dei requisiti minimi ai sensi art. 42, comma ed addirittura di declassificare noi l’albergo a una stella “nelle more dei controlli”.
Grazie per l’aiuto, saluti
Faccio una sintesi a uso di tutti i lettori.
La cosa, come al solito, è complicata. La legge regionale 86/2016, negli articoli iniziali, ha messo in chiaro quali siano le competenze fra Regione, Comuni Capoluogo (ex Province) e Comuni. Nell’art. 9 la questione di cui trattasi è indicata in modo esplicito: FUNZIONI AMMINISTRATIVE, quindi il Comune C. è la c.d. AMMINISTRAZIONE ATTIVITA. L’autorità competente per la sanzione è, quindi il Comune C.
Il concetto, anche se non ce n’era bisogno, è ribadito all’art. 158 della stessa LR:[i] Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente testo unico, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza degli enti cui è attribuita la funzione di amministrazione attiva.[/i]
All’art. 38 della stessa LR, leggiamo:
[i]I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze in ogni momento e comunque a seguito della presentazione della SCIA verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione attribuita e, qualora accertino che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato, da notificare all'interessato, procedono alla rettifica della classificazione.[/i]
TUTTAVIA, il Comune C. può avere ragione, in parte, se la struttura non ha nemmeno i requisiti minimi per raggiungere una stella perché, in quel caso, è il Comune di riferimento che dovrebbe intervenire sulla chiusura dell’attività. Sul punto, vedi l’art. 42 della LR: [i]Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti strutturali o dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l’interessato provvede a conformare l'attività alla normativa vigente. Qualora l’interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell'attività.[/i]
Quindi, se si tratta di requisiti strutturali che prescindono dalla classificazione (es. non è agibile) allora il Comune C. può restare fuori dalla questione ma se mancano i requisiti per la classificazione minima, sarà il Comune C. a [b]verificare, sanzionare e, [u]poi[/u], invitare il Comune, ad attivarsi [/b]per l’applicazione dell’art. 42, comma 2 e 4.