Buonasera,
dal controllo sul portale ministeriale ci siamo accorti che un Gestore di distribuzione di Carburanti sito nel nostro Comune non comunica ormai da tempo l'aggiornamento dei prezzi. Sentito il proprietario, abbiamo saputo che il Gestore è in fallimento e pertanto sarà prossimo il subingresso per reintestazione.
Secondo l'art. 51 c. 3 della L. 23/07/2009 n.99 "in caso di omessa comunicazione....si applica la sanzione amministrativa pecunaria di cui all'art.22, c.3, del D.L.G.S. 31/03/1998 n.114".
In Toscana, è ancora in vigore il D.L.G.S. 31/03/1998 n.114?
Se non lo fosse, quale sanzione dovremmo applicare? Rimane comunque in capo al Comune sanzionare il Gestore?
Grazie mille.
Elisa
Buonasera,
dal controllo sul portale ministeriale ci siamo accorti che un Gestore di distribuzione di Carburanti sito nel nostro Comune non comunica ormai da tempo l'aggiornamento dei prezzi. Sentito il proprietario, abbiamo saputo che il Gestore è in fallimento e pertanto sarà prossimo il subingresso per reintestazione.
Secondo l'art. 51 c. 3 della L. 23/07/2009 n.99 "in caso di omessa comunicazione....si applica la sanzione amministrativa pecunaria di cui all'art.22, c.3, del D.L.G.S. 31/03/1998 n.114".
In Toscana, è ancora in vigore il D.L.G.S. 31/03/1998 n.114?
Se non lo fosse, quale sanzione dovremmo applicare? Rimane comunque in capo al Comune sanzionare il Gestore?
Grazie mille.
Elisa
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La sanzione è applicabile (anche se il gestore è in fase di fallimento). Si applica quella del 114 e l'accertamento spetta alla Polizia Locale e ad altri organi di vigilanza.
Non vi sono deroghe
http://osservaprezzi.mise.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=272
http://www2.comune.prato.it/comefareper/economia/attivita-commerciali/impianti-distribuzione-carburanti/archivio7_88_816_237_8.html