Gentile Dott. Chiarelli, sono a chiederle un chiarimento in relazione al video dello scorso 12 gennaio dedicato agli atti amministrativi e ai suoi elementi essenziali.
Tra questi indica la motivazione la cui mancanza determinerebbe invalidità così grave da renderlo nullo.
Nel testo che sto utilizzando per la preparazione concorsuale, il difetto di motivazione viene trattato quale causa di annullabilità dell'atto e nello specifico per violazione di legge (i.e. difetto assoluto di motivazione). L'eventuale contraddittorietà della motivazione configurerebbe eccesso di potere configurando il cattivo uso e le figure sintomatiche dell'illogicità, contraddittorietà etc.
Nella constatazione che non esiste una "lista" chiusa di cause di violazione di legge "positivizzate", viene indicata la mancanza assoluta di motivazione quale causa di annullabilità per violazione di legge e non di nullità, insieme per esempio alla violazione dei principi dell'azione amministrativa ex art 1 della 241/1990.
La motivazione non viene inclusa tra l'altro tra gli elementi essenziali.
Ho frainteso forse oppure ci sono delle posizioni dottrinali differenti e fluide?
La ringrazio moltossimo
cordialmente
federica