Buonasera, si chiede conferma se ai fini della Legge regionale veneto n. 10/2001 un operatore economico può essere titolare di tre posteggio nella stessa fiera. Quindi se l'impresa ha fatto già la Scia di subingresso (con relativo atto del notaio di compravendita) il Comune deve tramite Suap non accogliere la Scia e non dare la concessione del terzo posteggio? Il posteggio è nella disponibilità del Comune oppure rientra nella sfera del soggetto che ha venduto?
grazie per la disponibilità
saluti
Pur non essendo un espertissimo della normativa veneta, vedo che la LR n. 10/01 detta disposizioni sul numero massimo di concessioni per operatore limitatamente ai MERCATI. Vedi art. 3, comma 5:
[i]Ciascun operatore, nell'ambito dello stesso [b]mercato[/b], può essere concessionario di non più di due posteggi, fatti salvi i diritti già acquisiti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.[/i]
Relativamente alle FIERE, la stessa indicazione è data dalla DGR n. 1902/2001. Vedi art. 9:
[i][...] Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione per la stessa fiera, anche utilizzando autorizzazioni diverse. Il medesimo soggetto non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.[/i]
Comunque, al di là di quanto affermato, se l'operatore esegue un subingresso tramite SCIA oltrepassando il contingente consentito, il SUAP ha l'obbligo di intervenire e qui si aprono varie strade. Sicuramente la SCIA di subingresso è da dichiarare inefficace e, pertanto, l'eventuale esercizio sarebbe da sanzionare come abusivo (senza titolo abilitativo). Siccome la LR non prevede la revoca per questa fattispecie, hai margine per trovare la soluzione più ragionevole, ad esempio: entro i termini della decadenza per mancato esercizio (visto che non può esercitare), il dante causa può re-avviare l'attività oppure può affittare/vendere ad un altro soggetto.