Data: 2020-01-14 09:38:46

Noleggio con conducente - Comunicazione nuovo guidatore

E' possibile comunicare e/o è dovuta la comunicazione di un nuovo guidatore per l'attività di noleggio con conducente?? Grazie

riferimento id:52970

Data: 2020-01-20 08:08:38

Re:Noleggio con conducente - Comunicazione nuovo guidatore


E' possibile comunicare e/o è dovuta la comunicazione di un nuovo guidatore per l'attività di noleggio con conducente?? Grazie
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CERTO, dipende dai regolamenti comunali ed in mancanza è VIETATA. Se prevista di solito va autorizzata espressamente.
La licenza/autorizzazione di NCC e TAXI è personale e la sostituzione è prevista solo in casi eccezionali

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Data: 2020-01-30 10:19:48

Re:Noleggio con conducente - Comunicazione nuovo guidatore

Buongiorno l'art. 20 del R.R. Lombardia n. 2 del 08/04/2014 prevede la possibilità del conducente aggiuntivo per il servizio taxi e non per il NCC, verifico quindi solo con il Comune che ha rilasciato la licenza di NCC se nel regolamento è possibile l'aggiunta? Grazie

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Data: 2020-02-01 13:05:45

Re:Noleggio con conducente - Comunicazione nuovo guidatore

Non so cosa intendi per aggiuntivo. L'NCC può avere un dipendente o un collaboraore familiare ma, in questo caso, non è prevista comunicazione. Altra cosa è la sostituzione del conducente (vedi impresa individuale senza dipendenti), in questo caso si applica l'art. 10. comma 2-bis e seguenti della legge 21/92, che per l'NCC, prevede delle condizioni particolari (come è stato detto, il TAXI gode della possibilità senza condizioni - vedi tutto l'art. 10):
[i]2-bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, [b]in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente[/b], intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente[/i]

[i] 3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della [b]collaborazione di familiari[/b], sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile. [/i]

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