Egregio Dottore, la legge regionale Puglia 13 dicembre 2013, n. 43 prevedeva distanza minima 500 mt da luoghi sensibili prevedendo 5 anni di tempo per chi già in possesso di autorizzazione per mettersi a norma.
Il comma della legge regionale è sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 17 giugno 2019, n. 21, a decorrere dal 17 giugno 2019 ed ha dimezzato a 250 mt la distanza da luoghi sensibili.
Ma per gli esercenti che prima del 2013 avevano l'autorizzazione (anche se "attaccati" ai luoghi sensibili), e che ad oggi non si sono adeguati come ci dobbiamo comportare?
Ossia chi ha slot machine o punti scommesse di fronte a chiese o ospedali (quindi a pochissimi metri) già da prima dell'entrata in vigore della legge regionale del 2013 ad oggi possono contiunare ad avere questi strumenti oppure li devono eliminare?
Grazie
AIUTO :'( :'( :'(
riferimento id:52962art. 7, comma 2 e comma 2-bis della LR 43/2013
2. Fuori dai casi previsti dall'articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, le nuove autorizzazioni all'esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto. [b]Restano valide le autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata in vigore della presente disposizione[/b]
2-bis. Ai fini della presente legge per nuova autorizzazione si intende l'installazione di apparecchi aggiuntivi, esclusa la sostituzione di apparecchi esistenti. L'ampliamento dei locali superiore al 75 per cento della superficie esistente o il trasferimento dell'attività in altro locale è equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui al presente comma, [b]per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione[/b], le ipotesi di variazioni della titolarità di esercizi, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale.
l'entrata in vigore è il 17/06/2019