Veganesimo è come religione: la sentenza inglese - Il tribunale di Norwich ha stabilito che il veganesimo etico è come una religione. Per cui i suoi seguaci non possono essere sottoposti a discriminazione
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https://www.studiocataldi.it/articoli/36933-veganesimo-e-come-religione-la-sentenza-inglese.asp
[i]Il tribunale del lavoro del Regno Unito, come riportato dalla Stampa, è andato a favore dell'uomo sostenendo che il veganesimo etico ha tutti i requisiti per essere considerato un credo filosofico e religioso e dunque protetto dall'Equality Act del 2010, per cui i suoi seguaci non possono essere sottoposti a discriminazione sulla base delle loro convinzioni.[/i]
[color=red][b]APPROFONDIMENTI GIURISPRUDENZIALI sul tema "Veg"[/b][/color]
[b]T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 31/01/2018, n. 35[/b]
La richiesta in ordine all'erogazione di pasti vegani ad una minore all'interno di una mensa scolastica, in un istituto d'istruzione pubblico, benchè legittima in sede di riconoscimento del diritto di consumare alimenti confacenti alle proprie convinzioni etico-religiose, non ha valore assoluto, atteso il necessario contemperamento dello stesso con i principi di economicità dell'azione amministrativa e della normativa di settore vigente ratione temporis, oltre che l'esistenza di un'offerta di per sé già veriegata, previa valutazione della carenza di lesività del diritto alla salute dei richiedenti. L'amministrazione può legittimamente respingere la richiesta dei genitori di un alunno di un asilo nido di usufruire di un menù personalizzato e, in particolare, di avere un pasto vegano. Ciò in quanto i principi costituzionali di uguaglianza sostanziale e di proporzionalità si frappongono alla possibilità di assecondare ciascuna, singola richiesta di dieta personalizzata, quando la stessa non sia motivata da ragioni di salute ovvero non si iscriva nel novero delle quattro tipologie di menù alternativi maggiormente richiesti.
[b]Trib. Minorenni Cagliari Decr., 09/06/2017[/b]
Non sussistono violazioni dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale da parte dei genitori che scelgano una dieta vegana per il figlio minore, ove questa sia correttamente eseguita secondo le indicazioni degli specialisti, sì da non creare alcun pregiudizio per la crescita del bambino.
[b]Tribunale Monza Sez. IV Decr., 05/07/2016[/b]
L'ente affidatario del minore può essere autorizzato dal Giudice a comunicare all'istituto scolastico frequentato dal bambino che quest'ultimo può seguire anche a scuola una dieta vegana con le integrazioni e i controlli medici periodici raccomandati dal C.T.U.
[b]T.A.R. Trentino-Alto Adige Bolzano, 24/07/2015, n. 245[/b]
E' illegittimo il provvedimento con cui il comune, dopo aver messo a disposizione degli utenti dell'asilo nido un modulo prestampato per la scelta della dieta, comprendente anche quella vegana, ha invitato un genitore che aveva optato in tal senso a consegnare un'attestazione del pediatra di libera scelta da cui risultasse lo stato clinico del bambino e l'assenza di carenze nutrizionali, disponendo che in mancanza di detta attestazione il bambino non avrebbe più potuto frequentare la struttura.
[b]Cass. pen. Sez. I Sent., 25/09/2013, n. 41474 (rv. 257254)[/b]
A fronte di reclamo di un detenuto che lamenti la lesione di un diritto conseguente ad un comportamento dell'amministrazione penitenziaria, il Magistrato di sorveglianza deve procedere con le forme e con le garanzie della procedura giurisdizionale prevista dall'art. 14 ter Ord. pen. e non può limitarsi a comunicare al ricorrente, all'esito di una procedura informale, la ritenuta non afferenza della richiesta a diritti costituzionalmente garantiti. (Fattispecie relativa a reclamo di un detenuto che denunciava lesione del diritto alla propria libertà di culto, in relazione al negato ingresso presso la struttura penitenziaria di un maestro buddista "zen" ed alla mancata somministrazione di cibo vegetariano, nella quale il giudice di sorveglianza si era limitato a comunicare una relazione dell'amministrazione in merito alla non inclusione dei maestri buddisti "zen" nel novero dei ministri di culto abilitati all'ingresso nelle strutture penitenziarie e a riportarsi a un precedente provvedimento adottato, in materia di vitto, su reclamo di altro detenuto). (Annulla senza rinvio, Mag. sorv. Novara, 15/11/2012)