Buongiorno.
Ci è pervenuta una comunicazione di subingresso in un'attività di vicinato e nei giochi leciti; a tal fine vi chiediamo:
-i giochi leciti si possono istallare anche in esercizi di vicinato? prima c'era anche una tabaccheria che al momento rimane del cedente;
-in caso di subingresso quanto indicato dalla legge regionale e nella circolare inviata come distanze non si applicano giusto?
noi abbiamo anche adottato un apposito regolamento che in merito indica quanto segue:
8. Il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili di cui al presente articolo è richiesto, oltre che per l'apertura di nuovi centri di scommesse e di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro, anche per il trasferimento di sede di tali strutture, nonché per ogni nuova installazione, così come definita all'articolo 3 del presente regolamento.
"Nuova installazione: l'entrata in esercizio ovvero il collegamento di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito alle reti telematiche dell'AAMS in data successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento
2. Ai fini della verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella normativa statale e regionale e nella presente disciplina regolamentare, non si considerano nuova installazione: - il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco; - la sostituzione degli apparecchi per vetustà o guasto, nel corso di validità del contratto relativo all'utilizzo di apparecchi per il gioco già legittimamente installati.
Grazie.
Buona giornata
-i giochi leciti si possono istallare anche in esercizi di vicinato? prima c'era anche una tabaccheria che al momento rimane del cedente;
[b]Certo. Con il DD AAMS del 27/07/2011 sono stati fissati i parametri numerici per l’installazione in tutti gli esercizi, commerciali o meno. Dal 2011, quindi, è stata svincolata la possibilità anche per gli esercizi commerciali.[/b] [b]Attenzione: l'abilitazione per "vicinato" non porta con sé il valore di abilitaizone ex art. 86 TULPS quindi occorre che il subentrante dichiari i requisti morali TULPS. In altre parole, occorre anche una SCIA di subingresso con valore di art. 86 TULPS[/b]
-in caso di subingresso quanto indicato dalla legge regionale e nella circolare inviata come distanze non si applicano giusto?
[b]La normativa regionale Toscana non affronta il problema del subingresso. In assenza di indicazioni direi che si applicano principi generali derivanti dal trasferimento di azienda: l’avente causa si sostituisce nella posizione giuridica del dante causa senza mutamenti di sorta (sempre che abbia i requisiti personali).
Il tuo regolamento è un superfluo copia/ incolla della legge. Ciò che definisce “nuova installazione” è la legge. Il comune non ha potestà legislativa.
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