Data: 2019-12-31 11:21:03

DGR 2715/19 - Limitazione circolazione veicoli euro 3 commercio itinerante

BURL Serie Ordinaria n. 53 - Martedì 31 dicembre 2019

D.g.r. 23 dicembre 2019 - n. XI/2715
Misure per il miglioramento della qualità dell’aria: nuove disposizioni temporanee inerenti alle limitazioni alla circolazione dei veicoli fino a euro 3 diesel appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa»;
Viste:
Valutazione
• la legge regionale 11/12/06, n. 24 «Norme per la prevenzio- ne e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente», ed in particolare l’art. 13 che preve- de che la Giunta regionale determini con apposito atto le misure di limitazione alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell’accumulo degli inquinanti in atmosfera e ne definisca le modalità di attuazione;
• la d.g.r. 11 settembre 2013 n. 593 che ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualita’ dell’Aria (PRIA) e i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione
• Ambientale Strategica;
la d.g.r. 2 agosto 2018 n. 449 che ha approvato l’aggior- namento del Piano Regionale degli Interventi per la quali- tà dell’Aria (PRIA) e che ha stabilito, in particolare, che «la Giunta regionale adotti i provvedimenti di attuazione del PRIA, graduando, anche con riferimento alle specificità ter- ritoriali e socioeconomiche del contesto lombardo, l’attua- zione nel tempo delle diverse misure dallo stesso previste, tenendo conto anche delle disposizioni fornite dal Program- ma Regionale di Sviluppo (PRS XI Legislatura) e dagli stru- menti di programmazione regionale ex l.r. 34/1978»;
Vista la d.g.r. 31 luglio 2019 n. 2055 «Nuove disposizioni ineren- ti alle limitazioni alla circolazione dei veicoli piu’ inquinanti, com- pendio delle disposizioni amministrative vigenti in tema di limita- zioni della circolazione e dell’utilizzo dei veicoli più inquinanti e avvio dei servizi previsti dal progetto MOVE-IN» che ha disposto il nuovo regime delle limitazioni dei veicoli inquinanti e che ha rivisto il sistema delle deroghe contestualmente all’introduzione della deroga chilometrica MoVe-In;
Richiamato, in particolare, della d.g.r. 31 luglio 2019 n. 2055, il punto 2 del deliberato che ha disposto che il nuovo sistema di limitazioni e deroghe riportato in Allegato 1 acquista efficacia a far data dal 1 gennaio 2020;
Considerato che il nuovo sistema delle deroghe ha eliminato alcune deroghe specifiche per talune tipologie di veicoli pre- vedendo la possibilità di farle confluire all’interno della deroga chilometrica MoVe-In che risulta monitorabile sul versante delle percorrenze dei veicoli e quantificabile sotto il profilo delle emis- sioni prodotte, privilegiando l’adesione ad un portafoglio chilo- metrico misurabile e controllabile che consente di conseguire un risparmio emissivo totale di inquinanti per tutte le classi di veicoli limitate;
Considerato che tra le deroghe attualmente vigenti che sa- ranno eliminate a partire dal 1 gennaio 2020 vi è, in particolare, quella dei veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati setti- manali scoperti, limitatamente al percorso strettamente neces- sario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
Preso atto delle istanze presentate dalle Associazioni di cate- goria Fiva-Confcommercio (Federazione Italiana Venditori Am- bulanti), APECA (associazione Provinciale esercenti il Commer- cio ambulante di Unione Commercio) e ANVA Confersercenti (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti) che hanno evi- denziato gli impatti del nuovo sistema di limitazioni e di deroghe sulla categoria degli operatori del commercio ambulante in re- lazione alla crisi attraversata dal settore del commercio su area pubblica che rende sempre più gravoso finanziare nuovi investi- menti - specie se impattanti quanto quelli legati all’acquisto di un nuovo veicolo - e all’elevato costo intrinseco di sostituzione di taluni mezzi dotati di attrezzature speciali quali gli autonegozi;
Preso atto del ruolo economico svolto dagli operatori del commercio ambulante all’interno dei mercati e delle fiere che contribuiscono anche a portare un servizio diretto in prossimità delle aree di residenza dei cittadini, contribuendo a ridurre, in via generale, gli spostamenti necessari agli stessi;
Visti gli esiti degli incontri del 12 e del 16 dicembre 2019 tra le suddette Associazioni e l’Assessorato all’Ambiente e Clima che hanno portato ad un accordo che, tenuto conto delle richieste della categoria interessata e contemporaneamente della salva- guardia dell’ambiente e della qualità dell’aria, mira, attraverso l’impegno diretto delle Associazioni, a garantire un’adesione coordinata e massiva alla deroga Move-In da parte di tutti gli associati entro i prossimi tre mesi e a raccogliere tali adesioni entro il 31 marzo 2020, individuando in particolare quelle relative agli autoveicoli ad uso negozio, la cui consistenza in Lombardia è stimata dalle Associazioni nell’ordine di 500 veicoli;
Ritenuto pertanto di prevedere una proroga fino al 31 marzo 2020 della scadenza, prevista al 31 dicembre 2019 dalla d.g.r. 31 luglio 2019 n. 2055, della deroga specifica relativa ai veicoli dei commercianti ambulanti individuata dalle precedenti deli- bere di limitazione della circolazione dd.g.r. n. 7635/08, 9958/09, 2578/14 e 449/2018;
Valutato che tale proroga contribuisce, in questa fase, al giusto contemperamento degli impatti socio-economici prodotti dall’attuazione del nuovo sistema di limitazioni e di deroghe ap- provate con la d.g.r. 31 luglio 2019 n. 2055 sui cittadini e sulle imprese;
Ritenuto di demandare a successivo atto, tenendo conto del- la necessità di contenere l’impatto sull’ambiente e sulla qualità dell’aria, ulteriori determinazioni in merito alle soglie chilometri- che assegnabili agli aderenti al servizio MoVe-In appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante, come previsto nell’allegato 3 della d.g.r. 31 luglio 2019 n. 2055, con particolare riferimento alla possibilità, in caso di adesione trien- nale entro il 31 marzo 2020, di percorrere la somma dei chilo- metri concessi annualmente nell’arco del triennio e, nel caso di autoveicoli ad uso negozio, la concessione di 6000 km annuali per i veicoli Euro 0 e di 9000 km annuali per i veicoli Euro 1 e 2;
Visto il PRS della XI Legislatura e in particolare il risultato atteso Ter.09.08.218 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del piano regionale degli interventi»;
Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché in provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;
A voti unanimi dei voti espressi nelle forme di legge; DELIBERA
richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
1. di prorogare fino al 31 marzo 2020 la scadenza, prevista al 31 dicembre 2019 dalla d.g.r. 31 luglio 2019 n. 2055, della dero- ga specifica relativa ai veicoli dei commercianti ambulanti indi- viduata dalle precedenti delibere di limitazione della circolazio- ne dd.g.r. n. 7635/08, 9958/09, 2578/14 e 449/2018;
2. di demandare a successivo atto le ulteriori determinazio- ni in merito alle soglie chilometriche assegnabili agli aderenti al servizio MoVe-In appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante, come previsto nell’allegato 3 del- la d.g.r. 31 luglio 2019 n. 2055, con particolare riferimento alla possibilità, in caso di adesione triennale entro il 31 marzo 2020, di percorrere la somma dei chilometri concessi annualmente nell’arco del triennio e, nel caso di autoveicoli ad uso negozio, la concessione di 6000 km annuali per i veicoli Euro 0 e di 9000 km annuali per i veicoli Euro 1 e 2;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web istituzionale dell’ente www.regione.lombardia.it.
Il segretario: Enrico Gasparini

riferimento id:52866
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it