Carissimo Simone,
ti chiedo questo piccolo chiarimento circa la validità delle graduatorie ancora vigenti negli enti locali.
All’interno di una tua lezione denominata “Pubblico impiego e enti locali - LEZIONE APERTA (7/12/2019)” viene riportata una tabella dov’è scritto che “la validità delle graduatorie approvate nel 2015 è estesa fino a 31 marzo 2020”.
L’art. 362-bis della legge 02.11.2019 n. 128 (pubblicata in data successiva alla tua lezione) stabilisce invece che “Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1° gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, entro e non oltre il 30 settembre 2020”.
Qual è tra le due la versione giusta, e cioè: le graduatorie approvate entro il 31 dicembre 2015 son valide fino al 31 marzo 2020 oppure fino al 30 settembre 2020?
Grazie per la risposta. Un abbraccio.
Carissimo Simone,
ti chiedo questo piccolo chiarimento circa la validità delle graduatorie ancora vigenti negli enti locali.
All’interno di una tua lezione denominata “Pubblico impiego e enti locali - LEZIONE APERTA (7/12/2019)” viene riportata una tabella dov’è scritto che “la validità delle graduatorie approvate nel 2015 è estesa fino a 31 marzo 2020”.
L’art. 362-bis della legge 02.11.2019 n. 128 (pubblicata in data successiva alla tua lezione) stabilisce invece che “Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1° gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, entro e non oltre il 30 settembre 2020”.
Qual è tra le due la versione giusta, e cioè: le graduatorie approvate entro il 31 dicembre 2015 son valide fino al 31 marzo 2020 oppure fino al 30 settembre 2020?
Grazie per la risposta. Un abbraccio.
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[color=red][b]30 settembre (modifica avvenuta in fase di conversione)
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D.L. 03/09/2019, n. 101
Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 2019, n. 207.
Art. 6-bis. Armonizzazione dei termini di validità di graduatorie di pubblici concorsi (9)
In vigore dal 3 novembre 2019
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 362 è sostituito dal seguente:
«362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2016 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:
a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;
b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;
c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;
d) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria»;
b) dopo il comma 362 sono inseriti i seguenti:
«362-bis. Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1° gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, entro e non oltre il 30 settembre 2020.
362-ter. E' altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell'anno 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, previa frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità».
(9) Articolo inserito dalla legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128.
Carissimo Simone,
una piccola correzione al mio quesito: alla terza riga, la parte tra parentesi (pubblicata in data successiva alla tua lezione) era da leggersi (pubblicata in data precedente alla tua lezione). Ma ciò non cambia niente vero?
Quello che mi chiedevo leggendo la tua LEZIONE era questo: perché Simone in data 7.12.2019 riportava come scadenza delle graduatorie del 2015 la data del 31 marzo 2020 se la legge del 2 novembre 2019 stabiliva invece quella del 30 settembre 2020?
Puoi chiarirmi quanto sopra?
Di nuovo tanti cari saluti.
Carissimo Simone,
una piccola correzione al mio quesito: alla terza riga, la parte tra parentesi (pubblicata in data successiva alla tua lezione) era da leggersi (pubblicata in data precedente alla tua lezione). Ma ciò non cambia niente vero?
Quello che mi chiedevo leggendo la tua LEZIONE era questo: perché Simone in data 7.12.2019 riportava come scadenza delle graduatorie del 2015 la data del 31 marzo 2020 se la legge del 2 novembre 2019 stabiliva invece quella del 30 settembre 2020?
Puoi chiarirmi quanto sopra?
Di nuovo tanti cari saluti.
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In una settimana leggo centinaia di articoli, faccio decine di commenti e videocommenti ... può essere che in questo caso abbia fatto copia-incolla di uno schema non aggiornato.
Può accadere!!!!!!!!!! Non ricordo nè ho tempo per ripercorrere quel che ho fatto ... la versione che ho pubblicato qui è corretta!
Accontentiamoci di questa certezza.