Data: 2019-12-24 19:31:17

taxi ad ncc

illustrissimo dott. Chiarelli
le vorrei sottoporre a chiarimenti un mio dubbio in quanto vorrei trasferire la mia licenza taxi della provincia di milano per acquisire l'autorizzazione di noleggio con conducente di un comune della provincia di varese. Premetto che ho entrambe le iscrizioni a ruolo.
Posso incorrere in qualche impedimento ostativo inerente all'art. 9 comma 3 legge quadro che  potrebbe lasciar spazio a dubbi?
Peraltro rilevo che il comune di Milano disciplina l'esercizio per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente non richiedendo come condizione ostativa la titolarità della licenza taxi nel quinquennio precedente, così come per  la maggior parte dei comuni , regolando quindi in modo distinto i due servizi pubblici con due regolamenti differenti, uno per i taxi, l'altro per i noleggi con conducente.
vorrei conoscere il suo parere
La ringrazio
emanuele olgiati

riferimento id:52835

Data: 2019-12-25 09:21:07

Re:taxi ad ncc

illustrissimo dott. Chiarelli
[color=red]anche troppo come titolo ... :-)[/color]

le vorrei sottoporre a chiarimenti un mio dubbio in quanto vorrei trasferire la mia licenza taxi della provincia di milano per acquisire l'autorizzazione di noleggio con conducente di un comune della provincia di varese. Premetto che ho entrambe le iscrizioni a ruolo.
Posso incorrere in qualche impedimento ostativo inerente all'art. 9 comma 3 legge quadro che  potrebbe lasciar spazio a dubbi?

[color=red]La L. 21/1992 dispone "Al titolare che abbia trasferito la licenza  o  l'autorizzazione non  puo'  esserne  attribuita altra per concorso pubblico e non puo'
esserne trasferita altra se non dopo cinque  anni  dal  trasferimento della prima.

LA NORMA E' APPARENTEMENTE AMBIGUA IN QUANTO UNISCE LICENZA E AUTORIZZAZIONE ANCHE SE IN REALTA' IL LEGISLATORE TIENE SEMPRE DISTINTE LE DUE ATTIVITA'. ESSE SONO UNITE DALLA STESSA LEGGE MA HANNO REGIMI COMPLETAMENTE DIFFERENZIATI.
A MIO AVVISO IL RILASCIO DI LICENZA TAXI NON IMPEDISCE DI AVERE NCC E VICEVERSA
[/color]

Peraltro rilevo che il comune di Milano disciplina l'esercizio per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente non richiedendo come condizione ostativa la titolarità della licenza taxi nel quinquennio precedente, così come per  la maggior parte dei comuni , regolando quindi in modo distinto i due servizi pubblici con due regolamenti differenti, uno per i taxi, l'altro per i noleggi con conducente.
vorrei conoscere il suo parere
La ringrazio
emanuele olgiati
[color=red]INTERPRETAZIONE CORRETTA E COERENTE. SONO ATTIVITA' DISTINTE PUR APPARTENENDO AL MEDESIMO SETTORE "TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA"[/color]

riferimento id:52835
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