Data: 2012-05-15 20:05:06

Orari dei videogiochi - LIMITI al potere del Sindaco - TAR 20/4/2012

Orari dei videogiochi - LIMITI al potere del Sindaco - TAR 20/4/2012

T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 20 aprile 2012, n. 121


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2011, proposto da:
G.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Tommaso Gualtieri e Geronimo Cardia, con domicilio eletto presso l’ avv.
Annamaria Pacialeo in Perugia, via F. Alunni Pierucci, 17;
contro
Comune di Bastia Umbra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Mario Rampini, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, piazza
Piccinino n. 9;
nei confronti di
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’ ordinanza sindacale n. 29700 in data 8.11.2010, con la quale il sindaco di Bastia
Umbra ha:
- disciplinato l’ orario apertura e chiusura delle sale giochi (sale pubbliche per biliardi o
per altri giochi leciti) anche con annesse attività secondarie di somministrazione di alimenti
e bevande, fissandone la fascia oraria massima tra le ore 10.00 e le ore 23.00;
- disciplinato l’ orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento con vincite in
denaro previsto dall’ art. 110 co. 6, TULPS posti all’ interno delle sale giochi o di esercizi
commerciali pubblici o nella aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati di associazioni
autorizzate ai sensi degli artt. 86 e 88, TULPS, anche se le attività al cui interno si
effettuano in un orario più ampio, limitandolo alla fascia oraria fra le ore 13.00 e le ore
23.00;
- raccomandato a chiunque eserciti a qualsiasi titolo l’ attività di cui all’ ordinanza, la
stretta osservanza degli obblighi derivanti da specifiche disposizioni di legge, tra cui in
particolare la disciplina relativa al contingentamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bastia Umbra;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2011 il Cons. Stefano Fantini e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, concessionaria del servizio pubblico inerente l’ attivazione e la conduzione
operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da
divertimento ed intrattenimento in forza di convenzione del 16 luglio 2004, impugna
l’ ordinanza in data 8 novembre 2010 con cui il Sindaco di Bastia Umbra ha disciplinato
l’ orario di apertura e di funzionamento dell’ accesso al pubblico per gli apparecchi da
intrattenimento con vincite in denaro previsti dall’ art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.,
limitandolo dalle ore 13 alle ore 23 (e dunque vietandolo per l’ intera mattina), chiedendo
altresì la condanna dell’ Amministrazione al risarcimento dei danni.
Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto :
1) Violazione di legge, eccesso di potere per carenza e/o erronea valutazione dei
presupposti; incompetenza, nell’ assunto che la disciplina dei giochi spetta allo Stato,
essendo, tra l’ altro, collegata alla disciplina dell’ ordine pubblico; allo Stato è riservata
l’ organizzazione e l’ esercizio dei giochi.
2) Violazione dell’ art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000; violazione dell’ art. 97 della
Costituzione; eccesso di potere per sviamento e per arbitrio.
Sebbene il provvedimento si limiti a richiamare genericamente il t.u.e.l., il riferimento ai
problemi di “ allarme sociale” ed alla presunta esigenza di tutela dei giovani induce a
ritenere che il Sindaco abbia esercitato i poteri di ufficiale di Governo previsti dall’ art. 54
del d.lgs. n. 267 del 2000, nel testo novellato con la legge n. 125 del 2008. Sennonché il
presupposto per l’ esercizio di tali poteri extra ordinem è un grave ed imminente pericolo
per la popolazione (concretantesi in gravi pericoli che minacciano l’ incolumità e la
sicurezza pubblica), non evitabile con l’ utilizzo di rimedi ordinari. Nel caso di specie, non
è dato comprendere come scelte nazionali e governative in materia di politica e diffusione
dei giochi pubblici leciti, sottratti alla criminalità e resi fruibili in modo regolamentato,
possano ingenerare uno stato di allarme sociale a livello locale. D’ altro canto, l’ art. 6,
comma 6, del d.l. n. 92 del 2008 specifica che si può intervenire a modificare gli orari di
apertura degli esercizi che erogano un servizio pubblico (quale è l’ offerta di gioco legale
affidata da A.A.M.S.-Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ai vari
concessionari in Italia) solo in caso di emergenza.
Il divieto di gioco mattutino ed il riferimento alla tutela dei giovani appare anche illogico, in
quanto non tiene conto del fatto che il gioco tramite apparecchi da intrattenimento è
tassativamente vietato ai minori di anni 18, come prescritto dall’ art. 110, comma 8, del
T.U.L.P.S.
Il provvedimento dispone inoltre un divieto assoluto per fasce orarie, esteso a tutto il
territorio comunale, senza alcuna predeterminazione di durata, che è invece requisito
proprio di ciascun provvedimento eccezionale.
3) Eccesso di potere per travisamento di fatto, carenza di istruttoria, illogicità, difetto di
motivazione, nella considerazione che il provvedimento dispone un divieto assoluto di
gioco mattutino, probabilmente al fine di arginare le diserzioni dall’ obbligo scolastico, ma
tali giochi risultano vietati ai minori di anni diciotto.
4) Violazione di legge ed eccesso di potere, nella misura in cui si ritenga che il
contingentamento disposto dall’ ordinanza gravata possa ritenersi esteso a tutti gli
apparecchi di cui all’ art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., ed in particolare alle
“ videolotterie” (di cui alla lett. b).
5) Violazione di legge; eccesso di potere per disparità di trattamento, nell’ assunto che
l’ ordinanza sindacale concerne solamente “ gli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui
all’ art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.” , ignorando inspiegabilmente tutto il resto del
palinsesto dei giochi pubblici, talora sicuramente più onerosi.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bastia Umbra contestando le censure avversarie e
chiedendo la reiezione del ricorso.
All’ udienza del 21 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Debbono essere, per economia di giudizio, preliminarmente esaminati, in modo
congiunto, in quanto tra loro complementari, il secondo ed il terzo motivo di ricorso,
costituenti il nucleo tematico del gravame, in quanto il primo mezzo, con cui si deduce
l’ incompetenza del Sindaco, è dipendente e consequenziale all’ enucleazione della
natura giuridica del potere esercitato con il provvedimento oggetto di scrutinio.
Dunque, con il secondo ed il terzo mezzo si contesta l’ esistenza dei presupposti per
l’ adozione dell’ ordinanza gravata, e quindi per l’ esercizio del potere di cui la
medesima è espressione, ravvisato nelle attribuzioni del Sindaco quale ufficiale del
Governo, deducendosene il contrasto con la disciplina statale in tema di apparecchi idonei
per il gioco lecito, ed anche l’ eccesso di potere.
Il Comune, da parte sua, rappresenta che il fondamento del provvedimento vada
ravvisato, piuttosto, nella disposizione dettata dall’ art. 50, comma 7, del t.u.e.l., che
consente al Sindaco di “ coordinare” gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nel cui ambito rientrano anche le attività di intrattenimento
espletate all’ interno delle sale giochi, non vertendosi dunque al cospetto di un
provvedimento contingibile ed urgente.
Le censure sono fondate, e meritevoli pertanto di positivo apprezzamento.
L’ ordinanza sindacale, ritenuta la necessità di provvedere «a tutela della popolazione,
soprattutto giovanile, con riferimento al fenomeno dell’ abuso di utilizzo dei c.d. “ giochi
leciti” , al quale sono esposti maggiormente i soggetti psicologicamente deboli», ha inteso
disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco, stabilendo la fascia oraria
che va dalle 13 alle 23 per gli apparecchi di cui all’ art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.
Benché sia richiamato genericamente il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il corredo
motivazionale del provvedimento gravato prefigura un contesto di allarme sociale
connesso al gioco, d’ azzardo, ed anche lecito, e si pone nella prospettiva di arginare tale
problema, stabilendo una limitazione oraria alla fruibilità, tra l’ altro, degli apparecchi da
gioco posti all’ interno di esercizi commerciali o pubblici, nelle aree aperte al pubblico, nei
circoli privati ovvero all’ interno delle sale giochi.
Ciò fa ritenere che, seppure in assenza dei presupposti legittimanti (non essendo stati
evidenziati i “ gravi pericoli” ), ed in deviazione anche formale rispetto al paradigma
dell’ art. 54, comma 4, del t.u.e.l. (nel testo riformato dal d.l. n. 92 del 2008), il
provvedimento è espressivo di un’ esigenza di “ sicurezza urbana” , e con tale finalità è
stato adottato.
Quanto ai presupposti mancanti, o comunque non adeguatamente esternati, bene si
intende, anche a livello di principio, come gli apparecchi idonei per il gioco lecito,
interessati dal presente provvedimento, che, a termini dell’ art. 110, comma 6, del
T.U.L.P.S., si caratterizzano per il costo della partita non superiore ad un euro, solo
marginalmente interessano l’ area della “ ludopatia” ; tecnicamente, infatti, tale
patologia è collegata al gioco d’ azzardo, mentre qui viene in rilievo un gioco lecito, frutto
di un bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore statale.
In ogni caso, anche ad escludere lo sviamento di potere, il provvedimento è affetto da
difetto di istruttoria e da vizio motivazionale, in quanto, a fronte di una previsione chiara
della legge statale, avrebbe dovuto quanto meno essere sorretto da una motivazione
intensa e penetrante, idonea a rappresentare una situazione locale particolarmente
problematica, enucleativa dei “ gravi pericoli” , da prevenire od eliminare.
Si consideri, infatti, che l’ atto adottato ai sensi dell’ art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267
del 2000, per effetto della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza 7 aprile
2011, n. 115 del giudice delle leggi, si caratterizza solamente come provvedimento
contingibile ed urgente, al quale soltanto è consentito derogare a norme legislative o
regolamentari vigenti, pur nel rispetto dei principi generali dell’ ordinamento.
La diffusione degli apparecchi da gioco lecito non costituisce di per sé una ragione
sufficiente per intervenire al di là dell’ ordinaria distribuzione delle competenze (in termini
T.A.R. Campania, Sez. III, 15 febbraio 2011, n. 952).
Oltre che sotto il profilo motivazionale, anche dal punto di vista sostanziale, non è
postulabile l’ esercizio di un potere di modifica ex art. 50, comma 7, del t.u.e.l., degli orari
degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, in quanto tale norma, piuttosto, attribuisce
al Sindaco una competenza di “ coordinamento e riorganizzazione” , per giunta sulla
base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ ambito dei criteri
eventualmente indicati dalla Regione, elementi, questi, mancanti nel caso di specie.
2. - L’ accoglimento delle censure esaminate ha portata assorbente ed esime il Collegio
dalla disamina degli ulteriori motivi dedotti.
La domanda risarcitoria deve invece essere disattesa, non essendo stato assolto l’ onere
della prova gravante sulla ricorrente; la stessa si è limitata ad allegare una contrazione del
fatturato, per i mesi di novembre e dicembre 2010, di circa 170.000,00 euro, senza
peraltro fornire alcuna documentazione a sostegno di tale assunto.
3. - In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento
dell’ ordinanza impugnata, mentre deve essere disattesa la pretesa risarcitoria.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per
l’ effetto, annulla l’ ordinanza impugnata, mentre respinge la domanda di risarcimento
del danno.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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