Buongiorno,
una commerciante su area pubblica titolare di aut. tipo A ha comunicato nel mese di luglio 2019 tramite al SUAP la sospensione dell’attività per motivi di salute dal 11/07/2019 al 24/12/2019. Scadendo in questi giorni il periodo, la titolare domanda se è possibile, non essendo guarita del tutto, una proroga dello stesso a partire da gennaio, senza interruzione della sospensione. E’ possibile questo ulteriore periodo? La normativa che ho consultato mi parla di un massimo di 4 mesi salvo assenze dovute a malattia, servizio militare o gravidanza. Solo il Comune può discrezionalmente consentire la sospensione al massimo per 12 mesi. Questa valutazione discrezionale a quale organo spetta?
Grazie
Margherita
Buongiorno,
una commerciante su area pubblica titolare di aut. tipo A ha comunicato nel mese di luglio 2019 tramite al SUAP la sospensione dell’attività per motivi di salute dal 11/07/2019 al 24/12/2019. Scadendo in questi giorni il periodo, la titolare domanda se è possibile, non essendo guarita del tutto, una proroga dello stesso a partire da gennaio, senza interruzione della sospensione. E’ possibile questo ulteriore periodo? La normativa che ho consultato mi parla di un massimo di 4 mesi salvo assenze dovute a malattia, servizio militare o gravidanza. Solo il Comune può discrezionalmente consentire la sospensione al massimo per 12 mesi. Questa valutazione discrezionale a quale organo spetta?
Grazie
Margherita
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RICORDATI DI PRECISARE LA REGIONE DI RIFERIMENTO ... altrimenti non è possibile rispondere
Buongiorno,
una commerciante su area pubblica titolare di aut. tipo A ha comunicato nel mese di luglio 2019 tramite al SUAP la sospensione dell’attività per motivi di salute dal 11/07/2019 al 24/12/2019. Scadendo in questi giorni il periodo, la titolare domanda se è possibile, non essendo guarita del tutto, una proroga dello stesso a partire da gennaio, senza interruzione della sospensione. E’ possibile questo ulteriore periodo? La normativa che ho consultato mi parla di un massimo di 4 mesi salvo assenze dovute a malattia, servizio militare o gravidanza. Solo il Comune può discrezionalmente consentire la sospensione al massimo per 12 mesi. Questa valutazione discrezionale a quale organo spetta?
Grazie
Margherita
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Nella disciplina regionale del PIEMONTE non ho trovato disposizioni specifiche per cui rimane ferma la disciplina dell'art. 29 comma 4 Dlgs 114/1998 "b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare";
Tale disposizione fa salvi (senza limiti) i periodo di malattia, gravidanza e servizio militare. Quindi non occorre una valutazione discrezionale o autorizzazione dell'ente ma la produzione di idonei giustificativi (certificati medici)
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/commercio/normativa-generale-commercianti-ambulanti