Caso. Un Comune ha rilasciato lìautorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Successivamente il soggetto ha conferito la licenza ad una cooperativa. Ora viene chiesto di poter sostituire il veicolo intestato al soggetto con un altro intestato alla cooperativa.
L'autovettura va intestata al titolare dell'autorizzazione?
Caso. Un Comune ha rilasciato lìautorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Successivamente il soggetto ha conferito la licenza ad una cooperativa. Ora viene chiesto di poter sostituire il veicolo intestato al soggetto con un altro intestato alla cooperativa.
L'autovettura va intestata al titolare dell'autorizzazione?
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Secondo me dalla lettura dell'art. 7 della legge 21/1992 emerge che:
1) in caso di conferimento a cooperative la licenza passa alla cooperativa
2) quindi il mezzo va intestato alla cooperativa
Il comma 2 prevede infatti il caso di recesso proprio a conferma di questa interpretazione
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7. Figure giuridiche. - 1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.
2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
Sono d'accordo. Rimango perplesso però ove vi sia una vera e propria cessione del ramo d'azienda
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