Il TAR Toscana fa un po’ di chiarezza sul concetto sopra indicato....
Pubblicato il 09/12/2019
N. 01682/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00539/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 539 del 2019, proposto da
Roberta D’Iorio, in proprio e quale legale rappresentante della ditta individuale I’Cicchino, rappresentati e difesi dall'avvocato Greta Ferroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianna Rogai, Andrea Sansoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza Signoria;
Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Gentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
John Video S.r.l., Snaitech S.p.a.;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
John Video S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Greta Ferroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Snaitech S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Matilde Tariciotti, Luca Giacobbe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Giacobbe in Roma, via Po 10;
ad opponendum:
Euro Slot S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giulia Benevieri Innocenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’atto Prot. n. 140808 del 23.04.2019 notificato il 24.04.2019, con il quale il Comune di Firenze ha ordinato la chiusura degli apparecchi con vincita in denaro installati nell’esercizio di proprietà
dell’odierna ricorrente, per asserita violazione degli artt. 4 comma 1 e 5, in relazione all’art. 14
della legge regionale toscana n. 57/2013;
- di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;
- nonché, in via subordinata, degli articoli 2 e 4, comma 8, del Regolamento del Comune di Firenze adottato con deliberazione n. 70 del 18.12.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze e della Regione Toscana;
Visti gli atti d’intervento della John Video S.r.l., della Snaitech S.p.a. e della Euro Slot S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2019 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso Roberta D’Iorio, in proprio e quale titolare della ditta individuale “I’Cicchino”, ha impugnato il provvedimento del Comune di Firenze notificato il 24 aprile 2019, con il quale è stata disposta la chiusura degli apparecchi installati nel pubblico esercizio di proprietà della stessa per violazione degli artt. 4 commi 1 e 5, in relazione all’art.14, della legge regionale n. 57/2013.
In via subordinata, la ricorrente, nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere il provvedimento impugnato legittimamente emesso in attuazione del regolamento comunale, adottato con deliberazione n. 70 del 18 dicembre 2017, e della legge regionale n. 57 del 2013 e successive modificazioni, ha chiesto l’annullamento di tale regolamento, in parte qua, relativamente agli artt. 2 e 4 comma 8, e, con riferimento alla legge regionale, ha proposto di sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 4 comma 1, 5 e 6, per contrasto con gli artt. 3, 41, 42, 97, 117, 120 Cost. .
Il provvedimento impugnato trae origine dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale presso l’attività della ditta individuale denominata “I’Cicchino”; in particolare, con il verbale n. 20722/L del 14 dicembre 2018, si accertava la violazione dell’art 4 cc. 1 e 5, in relazione all’art. 14 comma 1 della LRT 57/2013 e successive modifiche: << perché come da sopralluogo effettuato da personale di questo comando in data 5.11.2018 alle ore 16.45 nel Viale Canova 116, presso l’attività di somministrazione alimenti e bevande tabaccheria denominata “I’Cicchino di Roberta D’Iorio” ed accertamenti successivi terminati in data 7.12.2018 presso AAMS, emergeva che in qualità di unico titolare della ditta suddetta con sede legale in Firenze – Viale Canova n. 116, consentiva la nuova installazione di apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all’art 110 comma 6 del TULPS ad una distanza inferiore a metri 500 da luoghi sensibili (sportello bancomat e centro sportivo) misurati in base al percorso pedonale più breve. Nello specifico trattasi di sportello bancomat dell’Istituto Bancario Intesa San Paolo, posto nel Viale Canova n. 164/8 – Firenze a metri 350 di distanza e complesso sportivo comunale “Giuliano Borsieri” posto in via De’ Bassi n. 5 - Firenze, a metri 432. Gli apparecchi risultati di nuova installazione a seguito di stipula di un nuovo contratto da parte dell’esercente con differente distributore sono n. 3 slot art. 110 comma 6 lett. a) come di seguito descritti: - art 110 comma 6 lett. a) cod. id. QN05136659U ubicato in Viale Canova n. 116 il 31.10.2018; - art. 110 comma 6 lett. a) cod. id. QN05145523E ubicato in viale Canova n. 116 il 31.10.2018; - art. 110 comma 6 lett. a) cod. Id QN05174296V ubicato in viale Canova n. 116 il 31.10.2018.>>.
A fronte di tale verbale, la ditta individuale ricorrente presentava scritti difensivi ai sensi dell’art 18 della L. 689/1981 con allegati, ai quali faceva seguito l’audizione personale.
Esaminati gli atti, la competente Direzione attività economiche del Comune di Firenze notificava in data 13 febbraio 2019 l’avvio del procedimento ai sensi dell’art 7 L. 241/1990 per la chiusura degli apparecchi e congegni ex art 110 comma 6 lett. a) del T.U.L.P.S. ai sensi dell’art 86 T.U.L.P.S , per mancata osservanza dei divieti di cui all’art 4 comma 1 e 5 della L.R.T. 57/2013 e ss. mm. e ii. – ai sensi dell’art 14 comma 1 della medesima legge. In particolare, con il suddetto avvio, veniva rilevato che l’installazione di nuovi e diversi apparecchi costituiva “nuova installazione”, con la conseguente nuova misurazione delle distanze dai luoghi sensibili. Infatti, i nuovi apparecchi del gestore John Video S.r.l., erano stati installati il 31 ottobre 2018, come da citato verbale della Polizia Municipale, ed in tale data era già in vigore la nuova normativa.
In data 24 aprile 2019 veniva notificato, previo esame delle memorie difensive prodotte, il provvedimento conclusivo di chiusura degli apparecchi da gioco.
In tale provvedimento si osserva che: <<…In particolare l’art. 4 comma 4 recita: “ai fini di quanto stabilito dal comma 1 per nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”. Al comma 5 lo stesso articolo prevede: “Si considera altresì nuova installazione, ai fini di quanto previsto al comma 1: A) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere…”. Tali disposizioni nel rispetto del principio di irretroattività della legge non si applicano agli apparecchi già installati alla data del 15.02.2018. La circolare interpretativa della Regione Toscana nel ribadire tale principio di irretroattività, chiarisce che per nuova installazione deve intendersi “nuovi” apparecchi oltre a quelli già esistenti. Inoltre è altresì da considerare “nuova installazione” quella derivante dalla stipula di un nuovo contratto, anche (ma non solo) con un differente concessionario nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere. Il Regolamento per l’esercizio del gioco lecito del Comune di Firenze, infine, definisce all’art. 2 la “nuova installazione”, l’entrata in esercizio ovvero il collegamento di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito alle reti telematiche dell’AAMS. La signora D’ Iorio, tramite il proprio legale, ha presentato, insieme agli scritti difensivi, un contratto di concessione stipulato in data 20.04.2015 con la Società Cogetech Spa, e poi con Snaitech, nonché il contratto di noleggio con la Videonolo Srl del 20.05.2015 gestore/proprietario degli apparecchi. Come risulta dalla documentazione gli apparecchi della Videonolo Srl sono stati staccati e sostituiti con apparecchi di altro gestore/proprietario che ha fornito gli apparecchi per il periodo successivo al 2015 e comunque fino al 29/10/2018, confermato anche dall’AAMS. La società Euroslot Srl al momento dell’accertamento della Polizia Municipale non era più il proprietario/gestore degli apparecchi in essere, confermato anche dalla documentazione dell’AAMS che, in data 22.11.2018 comunica che gli apparecchi sono di proprietà della società “John Video Srl.” Pertanto gli apparecchi precedentemente in essere fino al 29.10.2018 sono stati staccati ed è intervenuto un nuovo allaccio, con apparecchi di diversa proprietà, alle reti telematiche dell’AAMS configurando la fattispecie prevista dall’Art 2 del Regolamento Comunale succitato, dove si definisce il concetto di “nuova installazione”.>>.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce l’illegittimità formale del provvedimento di chiusura del procedimento, nonché l’eccesso di potere e la carenza d’istruttoria, in ragione della mancata sospensione di tale procedimento, volto alla chiusura degli apparecchi, in attesa della definizione, in contraddittorio con l’interessata, dell’accertamento, ai sensi della Legge 689/1981, preordinato all’adozione della sanzione pecuniaria; sanzioni queste, entrambe previste dall’art. 14 comma 1 L. R. 57/2013, e legate secondo la ricorrente da un nesso di accessorietà della prima rispetto alla seconda.
Con il secondo motivo di ricorso viene contestato il vizio di legittimità dell’atto per violazione e falsa applicazione della L.R.T. n. 57/2013 come modificata dalla L.R.T. n. 4 del 2018, in relazione agli articoli 4 e 16. La ricorrente, in particolare, deduce che nel caso di specie, non sussisterebbe, né il presupposto, ai fini sanzionatori, dell’installazione di nuovi apparecchi, avendo ella ridotto il numero degli apparecchi dai quattro installati prima del 31 ottobre 2018 da parte della società Euroslot srl ai tre rinvenuti in sede di accertamento e di proprietà della società John Video srl; né il presupposto della sottoscrizione di un nuovo contratto, rimanendo valido quello in data 20 aprile 2015 stipulato - per l’attività di raccolta delle giocate con gli apparecchi di intrattenimento, di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S. - con il concessionario di Stato Cogetech spa, oggi rientrante nel gruppo Snaitech spa, ed essendo solo mutato il soggetto incaricato da quest’ultimo per la gestione di tali apparecchi. Infatti – evidenzia la ricorrente – il 15 aprile 2016, il concessionario Cogetech s.p.a. aveva ceduto il nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi e trasferito i medesimi dal gestore Videonolo s.r.l. al gestore Euroslot s.r.l., senza che ciò avesse comportato la sottoscrizione di un nuovo e diverso contratto tra il gestore Euroslot s.r.l. e l’esercente. Ugualmente era accaduto per il gestore John Video srl, che opererebbe sempre e soltanto come delegato del concessionario e in assenza di specifico e diverso contratto con l’esercente.
In conclusione, secondo la ricorrente, si sarebbe trattato di un’ipotesi di mera sostituzione degli apparecchi preesistenti con altri appartenenti allo stesso tipo, ma senza che vi sia stato un incremento degli stessi, né, per altro verso, una disconnessione temporanea dalla rete, né tanto meno la stipulazione o il rinnovo del contratto con il concessionario di Stato, rappresentato dalla società Cogetech Spa (oggi Snaitech Spa). D’altro canto, nessun rapporto diretto sarebbe intercorso tra le società succedutesi nella gestione degli apparecchi, Euroslot srl e John Video srl, e l’impresa individuale ricorrente, avendo le prime agito quali ausiliarie del concessionario di rete.
Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto la mancata corrispondenza tra quanto contestato nell’avvio del procedimento e nel provvedimento finale, essendo mancata, nella comunicazione di avvio del procedimento, la citazione dell’art 2 del regolamento per l’esercizio del gioco lecito del Comune di Firenze, riportata invece nel provvedimento definitivo.
Infine, con il quarto motivo la ricorrente, in via subordinata, ha contestato la nullità del regolamento comunale, ed ha argomentato in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge 57/2013, e successive modifiche, in relazione agli articoli 3, 41, 42, 97,17,120 Cost, 49 e 56 TFUE, evidenziando il contrasto delle norme applicate nella fattispecie, fra l’altro, con quanto stabilito dall’Intesta Stato – Regione del 7 settembre 2017 e con i principi costituzionali di leale collaborazione e di libertà di iniziativa economica.
Si è costituito il Comune di Firenze, difendendo l’operato dell’amministrazione e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Si sono anche costituite:
- la Regione Toscana, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque concludendo nel merito per il rigetto del ricorso;
- ad adiuvandum, per sostenere le ragioni della ricorrente, la società John Video e la società Snaitech, confermando che tra John Video s.r.l. e Roberta D’Iorio non era stato stipulato alcun contratto, operando la prima, come gestore degli apparecchi per conto del concessionario di Stato Snaitech, e che allo stesso modo, il gestore Euroslot s.r.l. aveva precedentemente fornito i medesimi servizi sempre su incarico del concessionario di Stato;
- ad opponendum la società Euro Slot, chiedendo, oltre al rigetto del ricorso, preliminarmente la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per mancata sua notifica alla medesima Euro Slot, che rivestirebbe la qualità di controinteressata.
Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza del 23 maggio 2019 è stata accolta la domanda cautelare.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica. In particolare, la ricorrente ha eccepito l’inammissibilità per difetto d’interesse dell’intervento ad adiuvandum della Euroslot; mentre quest’ultima ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata notifica dello stesso ai controintressati, per tali dovendosi intendere, oltre alla medesima Euroslot, anche l’Istituto Bancario Intesa San Paolo ed il Centro Sportivo Giuliano Borsieri, individuati dall’Amministrazione comunale nel provvedimento impugnato quali luoghi sensibili ubicati ad una distanza inferiore di 500 metri dai locali di esercizio.
All’udienza del 3 dicembre 2019 all’esito della discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione formulata dalla Euroslot d’inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso ai controinteressati; non potendo rivestire tale qualifica, nè la Euroslot, la quale non riceverebbe alcun vantaggio diretto dal rigetto del ricorso e neppure alcun diretto pregiudizio dall’annullamento del provvedimento impugnato; né l’istituto bancario e il centro sportivo, avendo il provvedimento impugnato lo scopo di tutelare, non gli interessi di questi soggetti, ma l’interesse della collettività.
Tuttavia, l’interesse di fatto e indiretto di cui è portatrice la Euroslot, a non veder (in ipotesi) illegittimamente avvantaggiata una propria diretta concorrente, ovvero la John Video, che attualmente gestisce gli apparecchi da gioco nel locale della ricorrente, è tale da legittimare il suo intervento ad opponendum di tipo adesivo dipendente. Al riguardo il Consiglio di Stato ha già stabilito infatti (cfr. sez. V, 8 aprile 2014, n. 1669), che la finalità di tale tipo d’intervento è di contrastare le ragioni del ricorrente, ed è ammissibile se ed in quanto l'interveniente risulti titolare di un interesse di fatto dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero di quello sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consente di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso.
Deve invece essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Toscana, venendo impugnato un atto del Comune di Firenze, ed essendo pacifico che la prospettazione della questione di legittimità costituzionale non determina il litisconsorzio necessario del legislatore, in questo caso regionale, in quanto l’eventuale rimessione della questione di costituzionalità integrerebbe un mero incidente processuale.
Ciò premesso nel merito il ricorso è fondato.
La legge Regionale Toscana rubricata “Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d’azzardo” del 18 ottobre 2013 n. 57 è stata recentemente modificata, prevedendo misure ancora più restrittive per contenere la ludopatia, coerentemente anche con gli indirizzi emersi a livello nazionale.
In particolare, a seguito della novella intervenuta con L.R. 23 gennaio 2018 n. 4, l’art. 4 è stato modificato nei seguenti termini: “E’ vietata l’apertura di centri scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da: a) istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell’infanzia, nonché i nidi di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002 n.32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); b) luoghi di culto; c) centri socio-ricreativi e sportivi; d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale; e) istituti di credito e sportelli bancomat; f) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.......”. Il comma 4 così prosegue: “Ai fini di quanto stabilito al comma 1, per nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”. Al successivo comma 5 così si stabilisce: “Si considera altresì nuova installazione, ai fini di quanto previsto al comma 1: a) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; b) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività”.
Quindi, da un lato è stato introdotto il divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito, mentre dall’altro, tra i luoghi sensibili sono state espressamente aggiunte le scuole dell’infanzia, nonché gli sportelli bancomat ed i “compro-oro”, con la possibilità per i Comuni di individuarne degli altri. Inoltre, i centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani sono stati sostituiti da un più generico “centri socio-ricreativi e sportivi”.
Nel caso di specie - premesso che è incontestato che l’attività in questione della ditta individuale ricorrente, iniziata nel 2014, è stata autorizzata dal Comune di Firenze sulla base dei presupposti esistenti alla stregua della legge del 2013, e che gli apparecchi installati nell’esercizio commerciale e regolarmente collegati alla rete dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato erano inizialmente quattro sino al 31 ottobre del 2018 e poi sono stati ridotti a tre - quel che invece si contesta alla ricorrente è la stipulazione di un nuovo contratto con un diverso gestore (la John Video), che, secondo la tesi dell’amministrazione resistente e della Euroslot, verrebbe equiparata dal sopra citato comma 5, dell’art. 4, ad una nuova installazione e come tale soggiacerebbe alla normativa sopravvenuta in tema di distanze dai luoghi sensibili, la quale nel caso di specie non sarebbe rispettata con riguardo all’istituto di credito e al centro sportivo.
Il Collegio ritiene innanzitutto pienamente condivisibili le osservazioni della Regione Toscana contenute nella circolare interpretativa in merito alle modifiche apportate dalla L.R. n. 4/2018, depositata in atti, dove si precisa, in particolare, che con il termine “nuova installazione” di cui ai commi 1 e 5 dell’art. 4, il legislatore regionale ha inteso riferirsi agli apparecchi “nuovi” nel senso di aggiuntivi rispetto a quelli già detenuti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 4/2018, e si spiega che: “l’intenzione del legislatore è stata quella di congelare il numero di apparecchi esistenti alla data del 15 febbraio 2018, non quella di smantellare gli apparecchi già esistenti”.
Nella circolare si prosegue poi puntualizzando che, in base al comma 5 dell’art. 4, è da reputarsi nuova installazione per quanto riguarda gli apparecchi esistenti anche quella derivante dalla “stipulazione di un nuovo contratto”, tuttavia, “nel caso di mero rinnovo o mero subentro che non modifichino in alcun modo le condizioni contrattuali precedenti, non siamo in presenza di un nuovo contratto, ma dello stesso contratto che prosegue con una parte contrattuale diversa (novazione soggettiva ex art. 1235 c.c.) e pertanto l’apparecchio può continuare ad essere legittimamente utilizzato anche dal subentrante”.
Il regolamento comunale in materia, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 18 dicembre 2017, all’art.2, in linea con la suddetta ratio della legge regionale, definisce la nuova installazione come “l’entrata in esercizio ovvero il collegamento di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito alle reti telematiche dell’AAMS in data successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento”.
Ne deriva dunque che, sia in base alla legge regionale che in base al regolamento comunale, la mera sostituzione degli apparecchi esistenti non può dar luogo ad una nuova installazione, anche se la sostituzione non sia avvenuta per vetustà o malfunzionamento, essendo le suddette fonti normative dirette ad ostacolare l’ampliamento dell’offerta di gioco in violazione dei limiti introdotti dalla normativa sopravvenuta.
Quanto, invece, alla stipulazione di un nuovo contratto, ciò che nella fattispecie in esame avrebbe potuto integrare l’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 5, ovvero, “la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere”, sarebbe stata la stipulazione di un nuovo contratto con il concessionario di Stato Snaitech o con altro concessionario, che tuttavia è pacifico non sia intervenuta. Solo in tale eventualità, infatti, si sarebbe potuta realizzare l’equivalenza, tenuta in conto nella volontà legislativa, fra nuovo contratto e nuova installazione, perché sarebbe stato introdotto un nuovo titolo per il mantenimento dell’allaccio degli apparecchi alla rete telematica, equiparabile ad un nuovo allaccio avvenuto nella vigenza della sopravvenuta normativa sulle distanze. Diversamente, il solo cambiamento del soggetto incaricato della gestione degli apparecchi da gioco, non può dar luogo né ad un nuovo contratto né ad una nuova installazione, posto che tale avvicendamento si inscrive all’interno dello stesso contratto tra esercente e soggetto titolare della concessione di Stato, che rimane invariato, così come prosegue senza soluzione di continuità il collegamento dell’esercizio alla rete tramite la Snaitech.
Come dimostrato dalla documentazione versata in giudizio, infatti, l’unico contratto esistente che lega l’odierna ditta ricorrente è quello tra quest’ultima e il concessionario Cogetech, oggi Snaitech, di cui, al momento del subentro come gestore della Euroslot e poi della John Video, è mutato l’allegato C, che contiene i dati identificativi del gestore in carica e l’assunzione da parte di quest’ultimo di alcuni impegni accessori e complementari.
Mentre, il rapporto principale intercorre fra il concessionario e l’esercente, ed è in forza di tale contratto che l’esercente, in quanto soggetto abilitato, può collaborare con il concessionario all’attività di raccolta delle giocate attraverso apparecchi collegati alla rete telematica, installati e gestititi dal gestore presso l’esercizio.
Dalla documentazione versata in atti risulta altresì che il gestore degli apparecchi nel singolo esercizio è scelto dal concessionario, con il quale è legato da un separato accordo di collaborazione per la raccolta delle giocate.
E’ dunque evidente che la stipulazione da parte della Snaitech di un nuovo contratto con un diverso gestore costituisce un fatto: indipendente dalla volontà dell’esercente (per cui sarebbe irragionevole imputare a quest’ultimo delle conseguenze pregiudizievoli per tale fatto); non equiparabile ad una nuova installazione; ininfluente sul contratto tra concessionario ed esercente e sulla sua durata; neutro rispetto al fine di limitare l’incremento dell’offerta di gioco e del contrasto alla ludopatia più in generale.
Ne consegue, dunque, che al comma 5 dell’art. 4, dove si stabilisce: “Si considera altresì nuova installazione, ai fini di quanto previsto al comma 1: a) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere.”, ci si riferisce alla stipulazione di un nuovo contratto sempre con il concessionario (che può essere lo stesso o uno diverso), mentre la congiunzione “anche” non può essere intesa nel senso di estendere il concetto di installazione di nuovi apparecchi anche all’ipotesi in cui vengano forniti nuovi apparecchi da altro differente gestore degli stessi.
Quest’ultima interpretazione sarebbe, peraltro, eccessivamente e irragionevolmente penalizzante per la libertà d’iniziativa economica degli operatori del settore e di ostacolo per lo sviluppo della libera concorrenza in particolare fra i gestori degli apparecchi in questione, perché in un caso del tipo di quello in esame, l’alternativa per il concessionario al mantenimento del contratto col gestore in carica sarebbe la chiusura definitiva degli apparecchi installati presso l’esercizio.
In conclusione, non risulta integrata nel caso in esame la fattispecie della “nuova installazione”, prevista dalla legge regionale e dal regolamento comunale, e posta a base della disposta chiusura degli apparecchi per il gioco collocati nell’esercizio commerciale della ricorrente.
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, con assorbimento degli altri motivi di natura formale e delle altre questioni anche di legittimità costituzionale proposte solo in via subordinata.
Le spese di lite possono essere compensate fra tutte le parti tenuto conto della novità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di chiusura degli apparecchi impugnato;
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Regione Toscana;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere
Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Fenicia Rosaria Trizzino
IL SEGRETARIO