Salve.
L'articolo 9 comma 8 della LRT n. 26/2013 "norme in materia di attività di acconciatore" prevede l'applicazione della sanzione amministrativa da 250 a 5000 euro in caso di violazione del regolamento comunale di cui all'articolo 7.
All'articolo 7 si legge che entro 180 gg dall'entrata in vigore della Legge Regionale i comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti alle norme legislative statali e regionali vigenti in materia.
La domanda è la seguente:
Se un Comune non avesse mai provveduto all'adeguamento sopra prescritto, è legittimato ad applicare la sanzione sopra richiamata?
Grazie.
Salve.
L'articolo 9 comma 8 della LRT n. 26/2013 "norme in materia di attività di acconciatore" prevede l'applicazione della sanzione amministrativa da 250 a 5000 euro in caso di violazione del regolamento comunale di cui all'articolo 7.
All'articolo 7 si legge che entro 180 gg dall'entrata in vigore della Legge Regionale i comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti alle norme legislative statali e regionali vigenti in materia.
La domanda è la seguente:
Se un Comune non avesse mai provveduto all'adeguamento sopra prescritto, è legittimato ad applicare la sanzione sopra richiamata?
Grazie.
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Si tratta del REGOLAMENTO ADEGUATO, quindi se avete un vecchio regolamento che non è stato aggiornato (o anche solo CONFERMATO a seguito della legge regionale) NON TROVA APPLICAZIONE la citata disposizione sanzionatoria ma, eventualmente, l'art. 7 bis TUEL.
[b]8. Per ogni violazione del regolamento comunale di cui all’articolo 7, si applica la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 5.000,00.[/b]
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2013-06-03;29&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0