Salve, di seguito un dubbio operativo.
Un'attività di somministrazione alimenti e bevande presenta Scia Unica nel 2013 per avvio attività. La scia produce i suoi effetti e la pratica si chiude positivamente.
Successivamente questa stessa attività effettua dei lavori e varia sostanzialmente la superficie di somministrazione, spostando i servizi igienici, i forni e predisponendo l'attività di somministrazione anche nel locale posto al piano inferiore (stesso sub).
La polizia locale eleva verbale ai sensi dell'art. 64 c. 1 D. Lgs 59/2010 per attività svolta in assenza di Scia, in quanto a loro parere, il fatto che siano stati variati i luoghi e messi tavoli anche al piano inferiore, fa decadere l'originaria Scia di 6 anni prima poiché lo stato dei luoghi sarebbe diverso dalla planimetria iniziale. Chiedono poi l'emissione di provvedimento interdittivo ai sensi dell'art. 17-ter TuLps.
Io riscontro, affermando che non è possibile emettere provvedimenti ex art. 17 tulps in quanto la Scia esiste (quella del 2013) e che tutt'al più avrei girato la loro informativa alla competente ASL per verifiche sulla omessa presentazione di SCIA per aggiornamento della registrazione sanitaria, in quanto l'art. 64 c. 1 TuLps prevede la Scia per le sole ipotesi di apertura e trasferimento.
Fatto male?
Si possono emettere provvedimenti interdittivo ex art. 17 ter TuLps se la scia esiste, gli effetti sono stabilizzati e la ditta ha omesso solo di comunicare la variazione della superficie di somministrazione e le variazioni strutturali al Suap? Preciso che i lavori edilizi sono regolari.
Infine, al limite, essendo io stesso individuato quale soggetto che applica la sanzione amministrativa (ai sensi della 689/81) potrei ritenere errato il verbale in quanto elevato per attività svolta in assenza di SCIA anziché svolta senza Scia di ampliamento e pertanto per aver inquadrato erroneamente la fattispecie di illecito?
Preciso infine che l'attività è in Campania.
Grazie
Salve, di seguito un dubbio operativo.
Un'attività di somministrazione alimenti e bevande presenta Scia Unica nel 2013 per avvio attività. La scia produce i suoi effetti e la pratica si chiude positivamente.
Successivamente questa stessa attività effettua dei lavori e varia sostanzialmente la superficie di somministrazione, spostando i servizi igienici, i forni e predisponendo l'attività di somministrazione anche nel locale posto al piano inferiore (stesso sub).
La polizia locale eleva verbale ai sensi dell'art. 64 c. 1 D. Lgs 59/2010 per attività svolta in assenza di Scia, in quanto a loro parere, il fatto che siano stati variati i luoghi e messi tavoli anche al piano inferiore, fa decadere l'originaria Scia di 6 anni prima poiché lo stato dei luoghi sarebbe diverso dalla planimetria iniziale. Chiedono poi l'emissione di provvedimento interdittivo ai sensi dell'art. 17-ter TuLps.
Io riscontro, affermando che non è possibile emettere provvedimenti ex art. 17 tulps in quanto la Scia esiste (quella del 2013) e che tutt'al più avrei girato la loro informativa alla competente ASL per verifiche sulla omessa presentazione di SCIA per aggiornamento della registrazione sanitaria, in quanto l'art. 64 c. 1 TuLps prevede la Scia per le sole ipotesi di apertura e trasferimento.
Fatto male?
Si possono emettere provvedimenti interdittivo ex art. 17 ter TuLps se la scia esiste, gli effetti sono stabilizzati e la ditta ha omesso solo di comunicare la variazione della superficie di somministrazione e le variazioni strutturali al Suap? Preciso che i lavori edilizi sono regolari.
Infine, al limite, essendo io stesso individuato quale soggetto che applica la sanzione amministrativa (ai sensi della 689/81) potrei ritenere errato il verbale in quanto elevato per attività svolta in assenza di SCIA anziché svolta senza Scia di ampliamento e pertanto per aver inquadrato erroneamente la fattispecie di illecito?
Preciso infine che l'attività è in Campania.
Grazie
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HAI AGITO CORRETTAMENTE.
Nessun 17 ter e conversione del procedimento sanzionatorio pecuniario da sanzione 17 bis a violazione dell'obbligo di comunicazione di variazione.
Lo fai te in sede di ordinanza ingiunzione dando all'interessato un termine per pagare in misura ridotta in base alla diversa disposizione.
Perdonatemi se insisto, quindi se ho capito bene, anche se dovesse essere elevato verbale per omissione obbligo di SCIA di variazione in ampliamento, a questa violazione non sarebbe ricollegabile la misura interdittiva ex art. 17-ter del TULPS?
Mi viene obiettato che l'art. 17-ter è una conseguenza alla violazione dell'art. 64 c. 1 del D. LGS 59/2010 che è stato modificato dal D. Lgs 222/2016 tabella A che ha previsto la Scia per l'ampliamento. Dunque al contrario confermate che è prevista solo la sanzione pecuniaria per omessa Scia di variazione della somministrazione, senza successiva ordinanza di cessazione dell'attività ex art. 17-ter TULPS?
In pratica l'art. 17-ter si continuerebbe ad applicare (anche a seguito del D. Lgs 222/2016) solo alle ipotesi di omessa SCIA di apertura o trasferimento?
Infine a cosa vi riferite quando parlate di art. 17-bis?
Grazie e scusate per il supplemento di quesito
Staff aiutooo :'( :'(
riferimento id:52709Staff sigh... :'( :'(
riferimento id:52709Perdonatemi se insisto, quindi se ho capito bene, anche se dovesse essere elevato verbale per omissione obbligo di SCIA di variazione in ampliamento, a questa violazione non sarebbe ricollegabile la misura interdittiva ex art. 17-ter del TULPS?
[color=red]Confermo[/color]
Mi viene obiettato che l'art. 17-ter è una conseguenza alla violazione dell'art. 64 c. 1 del D. LGS 59/2010 che è stato modificato dal D. Lgs 222/2016 tabella A che ha previsto la Scia per l'ampliamento. Dunque al contrario confermate che è prevista solo la sanzione pecuniaria per omessa Scia di variazione della somministrazione, senza successiva ordinanza di cessazione dell'attività ex art. 17-ter TULPS?
[color=red]Confermo[/color]
In pratica l'art. 17-ter si continuerebbe ad applicare (anche a seguito del D. Lgs 222/2016) solo alle ipotesi di omessa SCIA di apertura o trasferimento?
[color=red]Confermo[/color]
Infine a cosa vi riferite quando parlate di art. 17-bis?
[color=red]Il 17 ter trova applicazione nelle fattispecie sanzionate dal precedente 17 bis[/color]
Grazie dott. Chiarelli. Risolto un bel problema.