Data: 2019-12-10 14:15:42

Variazione somministrazione (ampliamento) e art. 17 ter TULPS

Salve, di seguito un dubbio operativo.
Un'attività di somministrazione alimenti e bevande presenta Scia Unica nel 2013 per avvio attività. La scia produce i suoi effetti e la pratica si chiude positivamente.
Successivamente questa stessa attività effettua dei lavori e varia sostanzialmente la superficie di somministrazione, spostando i servizi igienici, i forni e predisponendo l'attività di somministrazione anche nel locale posto al piano inferiore (stesso sub).
La polizia locale eleva verbale ai sensi dell'art. 64 c. 1 D. Lgs 59/2010 per attività svolta in assenza di Scia, in quanto a loro parere, il fatto che siano stati variati i luoghi e messi tavoli anche al piano inferiore, fa decadere l'originaria Scia di 6 anni prima poiché lo stato dei luoghi sarebbe diverso dalla planimetria iniziale. Chiedono poi l'emissione di provvedimento interdittivo ai sensi dell'art. 17-ter TuLps.
Io riscontro, affermando che non è possibile emettere provvedimenti ex art. 17 tulps in quanto la Scia esiste (quella del 2013) e che tutt'al più avrei girato la loro informativa alla competente ASL per verifiche sulla omessa presentazione di SCIA per aggiornamento della registrazione sanitaria, in quanto l'art. 64 c. 1 TuLps prevede la Scia per le sole ipotesi di apertura e trasferimento.
Fatto male?
Si possono emettere provvedimenti interdittivo ex art. 17 ter TuLps se la scia esiste, gli effetti sono stabilizzati e la ditta ha omesso solo di comunicare la variazione della superficie di somministrazione e le variazioni strutturali al Suap? Preciso che i lavori edilizi sono regolari.
Infine, al limite, essendo io stesso individuato quale soggetto che applica la sanzione amministrativa (ai sensi della 689/81) potrei ritenere errato il verbale in quanto elevato per attività svolta in assenza di SCIA anziché svolta senza Scia di ampliamento e pertanto per aver inquadrato erroneamente la fattispecie di illecito?
Preciso infine che l'attività è in Campania.
Grazie

riferimento id:52709

Data: 2019-12-10 16:26:17

Re:Variazione somministrazione (ampliamento) e art. 17 ter TULPS


Salve, di seguito un dubbio operativo.
Un'attività di somministrazione alimenti e bevande presenta Scia Unica nel 2013 per avvio attività. La scia produce i suoi effetti e la pratica si chiude positivamente.
Successivamente questa stessa attività effettua dei lavori e varia sostanzialmente la superficie di somministrazione, spostando i servizi igienici, i forni e predisponendo l'attività di somministrazione anche nel locale posto al piano inferiore (stesso sub).
La polizia locale eleva verbale ai sensi dell'art. 64 c. 1 D. Lgs 59/2010 per attività svolta in assenza di Scia, in quanto a loro parere, il fatto che siano stati variati i luoghi e messi tavoli anche al piano inferiore, fa decadere l'originaria Scia di 6 anni prima poiché lo stato dei luoghi sarebbe diverso dalla planimetria iniziale. Chiedono poi l'emissione di provvedimento interdittivo ai sensi dell'art. 17-ter TuLps.
Io riscontro, affermando che non è possibile emettere provvedimenti ex art. 17 tulps in quanto la Scia esiste (quella del 2013) e che tutt'al più avrei girato la loro informativa alla competente ASL per verifiche sulla omessa presentazione di SCIA per aggiornamento della registrazione sanitaria, in quanto l'art. 64 c. 1 TuLps prevede la Scia per le sole ipotesi di apertura e trasferimento.
Fatto male?
Si possono emettere provvedimenti interdittivo ex art. 17 ter TuLps se la scia esiste, gli effetti sono stabilizzati e la ditta ha omesso solo di comunicare la variazione della superficie di somministrazione e le variazioni strutturali al Suap? Preciso che i lavori edilizi sono regolari.
Infine, al limite, essendo io stesso individuato quale soggetto che applica la sanzione amministrativa (ai sensi della 689/81) potrei ritenere errato il verbale in quanto elevato per attività svolta in assenza di SCIA anziché svolta senza Scia di ampliamento e pertanto per aver inquadrato erroneamente la fattispecie di illecito?
Preciso infine che l'attività è in Campania.
Grazie
[/quote]

HAI AGITO CORRETTAMENTE.
Nessun 17 ter e conversione del procedimento sanzionatorio pecuniario da sanzione 17 bis a violazione dell'obbligo di comunicazione di variazione.
Lo fai te in sede di ordinanza ingiunzione dando all'interessato un termine per pagare in misura ridotta in base alla diversa disposizione.

riferimento id:52709

Data: 2019-12-10 17:38:19

Re:Variazione somministrazione (ampliamento) e art. 17 ter TULPS

Perdonatemi se insisto, quindi se ho capito bene, anche se dovesse essere elevato verbale per omissione obbligo di SCIA di variazione in ampliamento, a questa violazione non sarebbe ricollegabile la misura interdittiva ex art. 17-ter del TULPS?
Mi viene obiettato che l'art. 17-ter è una conseguenza alla violazione dell'art. 64 c. 1 del D. LGS 59/2010 che è stato modificato dal D. Lgs 222/2016 tabella A che ha previsto la Scia per l'ampliamento. Dunque al contrario confermate che è prevista solo la sanzione pecuniaria per omessa Scia di variazione della somministrazione, senza successiva ordinanza di cessazione dell'attività ex art. 17-ter TULPS?
In pratica l'art. 17-ter si continuerebbe ad applicare (anche a seguito del D. Lgs 222/2016) solo alle ipotesi di omessa SCIA di apertura o trasferimento?
Infine a cosa vi riferite quando parlate di art. 17-bis?
Grazie e scusate per il supplemento di quesito

riferimento id:52709

Data: 2019-12-12 06:09:31

Re:Variazione somministrazione (ampliamento) e art. 17 ter TULPS

Staff aiutooo  :'(  :'(

riferimento id:52709

Data: 2019-12-16 08:13:31

Re:Variazione somministrazione (ampliamento) e art. 17 ter TULPS

Staff sigh... :'(  :'(

riferimento id:52709

Data: 2019-12-16 13:15:46

Re:Variazione somministrazione (ampliamento) e art. 17 ter TULPS

Perdonatemi se insisto, quindi se ho capito bene, anche se dovesse essere elevato verbale per omissione obbligo di SCIA di variazione in ampliamento, a questa violazione non sarebbe ricollegabile la misura interdittiva ex art. 17-ter del TULPS?
[color=red]Confermo[/color]
Mi viene obiettato che l'art. 17-ter è una conseguenza alla violazione dell'art. 64 c. 1 del D. LGS 59/2010 che è stato modificato dal D. Lgs 222/2016 tabella A che ha previsto la Scia per l'ampliamento. Dunque al contrario confermate che è prevista solo la sanzione pecuniaria per omessa Scia di variazione della somministrazione, senza successiva ordinanza di cessazione dell'attività ex art. 17-ter TULPS?
[color=red]Confermo[/color]
In pratica l'art. 17-ter si continuerebbe ad applicare (anche a seguito del D. Lgs 222/2016) solo alle ipotesi di omessa SCIA di apertura o trasferimento?
[color=red]Confermo[/color]
Infine a cosa vi riferite quando parlate di art. 17-bis?
[color=red]Il 17 ter trova applicazione nelle fattispecie sanzionate dal precedente 17 bis[/color]

riferimento id:52709

Data: 2019-12-16 17:04:11

Re:Variazione somministrazione (ampliamento) e art. 17 ter TULPS

Grazie  dott. Chiarelli. Risolto un bel problema.

riferimento id:52709
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it