Data: 2019-12-10 12:17:05

Quando può essere considerata Attrazione

Buongiorno,
sono a chiedere un vostro parere; secondo voi le luminarie calpestabili, che si possono visitare internamente, accessibili tramite scale e scivoli; può essere considerata attrazione  di spettacolo viaggiante?

Allego foto!

ilpescara.it/cultura/luci-d-artista-pescara-titanic-foto-video.html

piratinviaggio.it/travel-magazine/le-luci-dartista-illuminano-pescara-e-chieti-due-mete-sfavillanti-per-le-feste-natalizie_15577

riferimento id:52707

Data: 2019-12-11 14:38:50

Re:Quando può essere considerata Attrazione

A parere mio NON sono attrazioni in senso stretto. Non essendo comprese nell’elenco non si applica il DM 18/05/2007. Tuttavia, come per i “parchi avventura” si potrebbe riconoscere una generica finalità di trattenimento e ricondurli al TULPS: non al DM 18/05/2007 (perché non compresi in elenco) ma alla generica necessità di abilitazione ex art. 68/80 TULPS.
Nel tuo caso c’è un margine di discrezionale nel giudicare la cosa. Per l’esempio di parchi avventura la cosa è assodata, ma per quello che descrivi io opterei più per il Non che per il Si’.

Se messe su AAPP senza lucro escluderei l’art. 68/69 anche fossero attrazioni. Inoltre, tratterei l’argomento più come esposizione di addobbi e non come attrazione: l’esplosione di opere non è spettacolo in accezione TULPS.

Detto questo, nulla vieta la Comune di porre in essere delle misure di safety e security a prescindere dall’applicazione della normativa TULPS

Per altri versi, non escluderei, invece, l'applicabilità dell'art. 110 del Reg. TULPS:
[i]L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37[/i]

Prima del d.lgs. n. 222/2016 occherrava la licenza (non la faceva nessuno) adesso basra una comunicazione.

Prima della modifica era:
[i]E' soggetta alla licenza contemplata dall'art. 57 della legge la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza.[/i]

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