Con la presente si richiede se è previsto l'obbligo di avere, in ogni caso,una rimessa nel comune che ha rilasciato l'Autorizzazione, obbligo che sembra superato dalla legge N 12 dell'11 febbraio, per le regioni Sicilia e Sardegna, e ribadito dalla nota prot. N.6067 del 17.07.2019 da parte dell'Ass Regionale alle infrastrutture e alla mobilità
riferimento id:52689
Con la presente si richiede se è previsto l'obbligo di avere, in ogni caso,una rimessa nel comune che ha rilasciato l'Autorizzazione, obbligo che sembra superato dalla legge N 12 dell'11 febbraio, per le regioni Sicilia e Sardegna, e ribadito dalla nota prot. N.6067 del 17.07.2019 da parte dell'Ass Regionale alle infrastrutture e alla mobilità
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La L. 21/1992 non fa venir meno l'obbligo di una rimessa neanche in Sicilia e Sardegna. Consente solo a chi è titolare di licenza, ferma la rimessa nel Comune, di aprirne quante ne vuole in ogni altra parte del territorio regionale e di operare con quella autorizzazione senza limiti territoriali
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21
[b]Dice l'art. 3
l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione e' valida sull'intero territorio regionale, [color=red][b]entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa[/b][/color][/b]
La formulazione non è perfetta e sempra alludere alla possibilità di richiedere autorizzazione anche senza rimessa, avendo la rimessa extra-comune.