Salve, mi chiamo Giovanni Cirillo, mi sono iscritto al forum perché ho davvero bisogno di una dritta. Vorrei aprire una palestra esclusivamente d'arrampicata, ho conseguito qualifiche come istruttore FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana) di 1° e 2° livello e come istruttore CONI di 1° e 2° livello inoltre una qualifica come tracciatore FASI di 1°.
La mia domanda è: mi serve comunque un direttore tecnico in possesso di una laurea in scienze motorie per la palestra? Non posso ricoprire io questa figura essendo la palestra è esclusivamente di arrampicata e con le mie qualifiche a riguardo?
Nel caso non possa essere io direttore tecnico, questa figura deve essere necessariamente un dipendente? O può essere un professionista esterno?
Grazie mille in anticipo
La questione è sempre complicata. Manca una norma chiara a livello nazionale e le regioni produco norme che spesso non sono molto chiare.
Vedi qua per una chiave di lettura:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=50606.0
Si riferisce alla norma toscana ma la sostanza è traslabile ad ogni realtà.
Come puoi vedere dal post linkato, la suddivisione di base è fra impianti sportivi intesi come luoghi dove si svolgono attività sportive riconosciute come tali con proprio ordinamento e riconoscimento e luoghi dove si fa attività ludico motoria (palestre in senso stretto per fare pilates, zumba, attrezzi e le altre mille declinazioni ludico-motorie)
Gli impianti sportivi devono rispettare le condizioni CONI , le palestre devono rispettare le norma regionali (se ci sono). La Campania mi sembra che abbia "mescolato" le due ipotesi base ma poi, all'art. 23 della legge 18/2013 ha specificato che l'obbligo del responsabile tecnico con i relativi titoli previsti dall'art. 22 non si applica per:
l[i]e attività, le competizioni e le manifestazioni sportive organizzate e disciplinate dalle federazioni sportive, dalle discipline sportive associate, da enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le cui responsabilità, per la tutela della salute e della sicurezza degli atleti, sono a carico dei soggetti promotori ed organizzatori.[/i]
Il tuo caso potrebbe essere proprio questo. Resta da interpretare il termine "attività". Usa questa chiave di lettura per parlare con l'amministrazione competente.
La legge regionale, comunque, non prevede procedure amministrative particolari: né SCIA né autorizzazione. Semmai si applica la normativa statale se c'è presenza di pubblico.