Mi trovo a dover fare un accertamento di conformità (art. 209 LRT 65/2014) per un negozio che nel 1962 è stato realizzato in corso d'opera in difformità dal Nulla Osta.
Nell'accertare la doppia conformità, mi sono scontrato col DPGR 61/R/2009 che prevede un bagno per disabili in tutte le strutture non residenziali (art. 13). Il bagno ora esistente nel negozio non è invece accessibile.
Visto però che l'art. 2 del DPGR dice che il decreto si applica a edifici "sottoposti a interventi edilizi", vorrei sapere se nel mio caso devo rispettarlo. Un accertamento di conformità è da considerarsi intervento edilizio?
Secondo me quando l'art. 209 L. 65 impone la doppia conformità alla disciplina edilizia e urbanistica chiede il rispetto anche di questo DPGR (infatti se il negozio lo facessi ora dovrei dotarlo di bagno per disabili).
Voi che ne pensate?
Grazie.
Mi trovo a dover fare un accertamento di conformità (art. 209 LRT 65/2014) per un negozio che nel 1962 è stato realizzato in corso d'opera in difformità dal Nulla Osta.
Nell'accertare la doppia conformità, mi sono scontrato col DPGR 61/R/2009 che prevede un bagno per disabili in tutte le strutture non residenziali (art. 13). Il bagno ora esistente nel negozio non è invece accessibile.
Visto però che l'art. 2 del DPGR dice che il decreto si applica a edifici "sottoposti a interventi edilizi", vorrei sapere se nel mio caso devo rispettarlo. Un accertamento di conformità è da considerarsi intervento edilizio?
Secondo me quando l'art. 209 L. 65 impone la doppia conformità alla disciplina edilizia e urbanistica chiede il rispetto anche di questo DPGR (infatti se il negozio lo facessi ora dovrei dotarlo di bagno per disabili).
Voi che ne pensate?
Grazie.
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CONCORDO CON QUESTA RICOSTRUZIONE. Anche se l'uso della dizione "sottoposti a interventi edilizi" può risultare ambiguo in questo caso l'esigenza del legislatore (da sempre) è porsi la domanda "oggi sarebbe consentito?" ....