Buongiorno,
sono a disturbarvi di nuovo, sperando che sia l'ultima volta, in quanto con il nostro comune (Signa) continuiamo ad avere ancora dei problemi.
Rifaccio velocemente il quadro della nostra situazione:
- Azienda Artigiana che produce birra artigianale. Nel nostro oggetto sociale abbiamo inserito anche la vendita di alimenti.
- Abbiamo i requisiti professionali per la somministrazione
La nostra idea è questa:
- in un fondo di circa 150 m2 vogliamo dedicarne circa 50 alla somministrazione non assistita di birra, panini, patate fritte e bevande tipo acqua, coca ecc...
Se non ho capito male la legge regionale toscana sull'artigianato (l.r. 53/2008) consente alle aziende artigiane di effettuare la somministrazione non assistita dei propri prodotti (art. 10 comma 3 3. L’impresa artigiana può effettuare la somministrazione nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell’azienda medesima, quale attività strumentale e accessoria alla produzione con esclusione del servizio di somministrazione assistita e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.).
La prima domanda che avrei da fare è se anche i panini e le patate da noi preparate rientrano nell'attività artigianale una volta adeguata la nostra scia sanitaria che al momento prevede solo la produzione di birra.
Per la vendita di prodotti da noi non preparati, ma solo acquistati, tipo le bibite in lattina faremmo una scia di vicinato.
Per quanto riguarda gli arredi del locale metteremmo dei tavoli in quanto a seguito della sentenza del consiglio di stato (2280 del 2019) decadrebbe il vincolo sugli arredamenti lasciando come discriminante fra somministrazione e somministrazione non assistita solo il servizio al tavolo.
Con il comune resta aperto il discorso sul bagno per i clienti (quello per i dipendenti è già presente e a norma).
Da quanto ho capito la nostra somministrazione non assistita si configurerebbe in realtà come vendita al dettaglio con consumazione sul posto.
tale tipo di vendita non prevede il bagno per i clienti, a differenza della somministrazione.
La domanda alla quale avrei bisogno di una risposta è quali sono le fonti, le norme o le leggi che individuerebbero la nostra idea progettuale come vendita al dettaglio e non come somministrazione?
Ho letto che il decreto Bersani all'articolo 3 lettera fbis farebbe ricadere la nostra situazione nel commercio al dettaglio e quindi non richiederebbe il bagno per i clienti.
Leggendo l'articolo non ho ben capito perché, potreste spiegarmi meglio come poter a mia volta spiegare al comune la norma?
Tra l'altro girando su internet mi sono imbattuto nel suap del comune di rapallo che scrive cosa si deve fare per aprire Laboratori Artigiani alimentari (kebab, pizzerie d'asporto, rosticcerie, gastronomia, pasticcerie, ecc.). Nella loro modulistica appare chiaro come il bagno per i clienti non sia richiesto (allego per conoscenza), parlano di stoviglie usa e getta ma ciò dovrebbe essere stato superato dalla sentenza del consiglio di stato
Sperando di non aver scritto troppe castronerie vi ringrazio anticipatamente
Alessandro
La differenza tra esercizio di somministrazione "tradizionale" e la somministrazione non assistita svolta da artigiani o commercianti è che nel primo caso c'è un servizio al tavolo (il cliente si siede, il cameriere prende l'ordinazione e porta al tavolo quanto ordinato), mentre nel secondo caso questo non ci deve essere: il cliente ordina al banco e se vuole porta cibo e bevande al tavolo per consumare sul posto.
Sicuramente non rileva l'utilizzo di stoviglie usa e getta (antiecologiche, tra l'altro).
Buongiorno,
grazie per la risposta, speriamo di convincere il comune.
La domanda che vorrei porle è se noi rientriamo a pieno titolo nella somministrazione non assistita con la nostra idea e se quindi non siamo obbligati a mettere un bagno solo per la clientela, e se vi è un riferimento normativo.
Grazie
Alessandro
Se non fate servizio al tavolo siete somministrazione non assistita e non vi serve il bagno per i clienti
riferimento id:52640Buongiorno,
la ringrazio ancora per la risposta,
In assenza di riferimenti legislativi mi resta difficile far capire al comune che la somministrazione non assistita non richiede bagno per i clienti.
La mia confusione è ulteriormente aumentata quando girando su internet mi sono imbattuto nel Regolamento_Unico_per_le_attività_commerciali_-_Del_7-2018 del comune di Firenze (che allego).
Infatti in questo viene indicato (all'articolo 14, relativo ai requisiti strutturali degli ambienti per conumazione sul posto) come obbligatorio un servizio igienico di cortesia accessibile ai portatori di handicap.
Potreste darmi ulteriori delucidazioni?
Grazie