Buongiorno,
da un confronto tra DPR 227/2011 art. 4 e DGR Lombardia X_7477 del 4_12_2017 relativamente alla possibilità di sostituire la valutazione previsionale di impatto acustico con una dichiarazione sost. di atto notorio da parte del titolare mi è sorto un dubbio:
La DGR X_7477 ESTENDE la possibilità di presentare dichiarazione sostitutiva anche nei casi di pubblici esercizi, con le caratteristiche indicate nei 3 casi specifici dall'allegato alla DGR stessa, che SUPERANO i limiti del piano di zonizzazione acustica comunale?
Diversamente infatti, se la DGR avesse carattere assoluto, cioè andasse a disciplinare le caratteristiche di TUTTI i pubblici esercizi sia che superano che quelli che non superano i predetti limiti, si verificherebbe un contrasto con il DPR 227/11 relativamente ,ad esempio, a pubblici esercizi che non hanno caratteristiche rientranti nei 3 casi presentati dalla DGR ma che, contestualmente, non superano i limiti del piano di zonizzazione acustica: per il DPR basterebbe infatti dichiarazione sostitutiva mentre la DGR richiederebbe valutazione previsionale da parte di un tecnico.
Per come la interpreto io quindi la DGR è un ulteriore semplificazione del DPR e individua 3 casi in cui il pubblico esercizio, pur superando i limiti del piano di zonizzazione, può evitare la valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico mediante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Quindi individuando 4 esempi:
1) Pubblico esercizio che NON supera i limiti del piano di zonizzazione acustica e che RIENTRA nei 3 casi della DGR: basta dichiarazione sostitutiva. (fonte: art 4 DPR 227/2011 e Allegato alla DGR X_7477)
2) Pubblico esercizio che NON supera i limiti del piano di zonizzazione acustica ma che NON rientra nei 3 casi della DGR: basta dichiarazione sostitutiva. (fonte: art 4 DPR 227/2011)
3) Pubblico esercizio che SUPERA i limiti del piano di zonizzazione acustica ma che RIENTRA in uno dei 3 casi della DGR: basta dichiarazione sostitutiva. (fonte: Allegato alla DGR X_7477)
4) Pubblico esercizio che SUPERA i limiti del piano di zonizzazione acustica e che NON rientra nei 3 casi della DGR: serve valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato. (fonte: art 4 DPR 227/2011).
E' corretto?
Grazie
A mio avviso NO.
Partiamo dalla L. 26/10/1995, n. 447
Art. 4 c. 86
[i]6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, c[b]he si prevede possano produrre valori di emissione superiori [/b]a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), [b]deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune[/b][/i]
In tutti i casi in cui si superano i limiti è necessario il nulla osta del comune.
Tale nulla osta non può essere rilasciato sulla base di una mera autocertificazione di superamento dei limiti. In tali casi infatti spetta a chi redige tale relazione individuare le misure idonee a ridurre.
Diversamente e in via eccezionale il Comune rilascia la deroga acustica.
Lo stesso n. 227/2011 all'art. 4 c. 3 prevede che in tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti è fatto obbligo di presentare la documentazione predisposta da un tecnico competente in acustica".
La DGR nelle 3 casistiche vale pertanto solo in caso congiunto di:
- emissioni di rumore che NON superiori ai limiti stabiliti;
- verifica di tutte le sotto-condizioni di uno dei 3 casi.
Buongiorno,
innanzitutto grazie.
In relazione alla sua valutazione quindi la DGR aggiunge ulteriori requisiti, rispetto a quanto stabilito nel DPR, alle attività che possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva?
Es. un bar che effettua musica e che NON supera i limiti del piano di zonizzazione acustica: per il DPR basta dichiarazione sostitutiva in ogni caso, per la DGR invece la dichiarazione sostitutiva può essere presentata solo se si rientra nelle 3 casistiche indicate.
In questo caso DGR e DPR non risultano in contrasto?
Grazie
Diciamo che Regione ha cercato di "limitare" il potere dell'autocertificazione. Che detto csì è brutto, ma in questo caso ha un suo perché.
Da sempre sostengo che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come peraltro dispone la legge (art. 47 del DPR 445/2000), riguardando "stati, qualità personali o fatti che siano [u]a diretta conoscenza dell'interessato[/u]", non può riguardare la dichiarazione di rispetto dei limiti acustici, a meno che a monte sia stata fatta una valutazione di impatto, che per sua natura prevede conoscenze tecniche (non è una banale misurazione diretta) e apparecchiature certificate. Ma a questo punto, avendo la valutazione, l'autocertificazione [i]cui prodest?[/i]