Data: 2011-03-14 09:21:20

suap

dubbio...l'allegato A19 sostituisce il parere provvisorio di classificazione delle strutture ricettive..dopo che perviene il parere dell'APT il Comune (o il SUAP?) PRIMA del rilascio del provvedimento definitivo di classifica deve effettuare il sopralluogo nella struttura?

riferimento id:526

Data: 2011-03-14 17:15:43

Re: suap

No, il modello A19 permette al titolare della struttura di autocertificare la classifica provvisoria della struttura. Tale autocertificazione è comunque provvisoria in quanto il comune deve provvedere al rilascio di un provvedimento di classifica definitivo.
Il parere dell'EPT non esiste più e lo stesso è stato sostituito da un parere obbligatorio, ma non vincolante, della provincia.
Il sopralluogo deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento definitivo.

riferimento id:526

Data: 2011-05-16 09:17:59

Re: suap

il sopralluogo va fatto sempre o può essere fatto un controllo a campione??

riferimento id:526

Data: 2011-05-21 19:45:04

Re: suap

Il sopralluogo non è obbligatorio, ma io ritengo che in assenza dello stesso sia impossibile verificare l'esistenza di tutti i requisiti fungibili ed infungibili denunciati con i modelli AR.
Una prima verifica può essere effettuata sulla carta con l'ausilio delle planimetrie della struttura.
In loco puoi verificare la veridicità di quanto dichiarato e redigere un apposito verbale prima del rilascio del provvedimento definitivo di classificazione.

riferimento id:526

Data: 2011-05-22 09:38:03

Re: suap


Il sopralluogo non è obbligatorio, ma io ritengo che in assenza dello stesso sia impossibile verificare l'esistenza di tutti i requisiti fungibili ed infungibili denunciati con i modelli AR.
Una prima verifica può essere effettuata sulla carta con l'ausilio delle planimetrie della struttura.
In loco puoi verificare la veridicità di quanto dichiarato e redigere un apposito verbale prima del rilascio del provvedimento definitivo di classificazione.
[/quote]

Il sopralluogo NON COSTITUISCE condizione necessaria per l'avvio dell'attività alla luce della nuova formulazione dell'art. 19 della legge 241/1990 che prevede espressamente tale possibilità

Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, [color=red]ovvero l’esecuzione di verifiche preventive[/color], essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

NIENTE VERIFICHE PREVENTIVE, fa fede l'autocertificazione dell'interessato. Se poi emergono difformità l'art.19 e 21 prevedono gli strumenti di intervento e repressione.


*************

Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme sul procedimento amministrativo

Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)
(articolo così sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010)
(per l'interpretazione si veda l'articolo 5, comma 3, decreto-legge n. 70 del 2011)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
(comma così modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70 del 2011)

2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
(comma introdotto dall'articolo 2, comma 1-quinquies, della legge n. 163 del 2010)

5. (comma abrogato dall'Allegato 4, articolo 4, del decreto legislativo n. 104 del 2010)

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
(comma aggiunto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70 del 2011)


Art. 21 (Disposizioni sanzionatorie)

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.
(comma aggiunto dall'articolo 3, comma 6-nonies, legge n. 80 del 2005)

riferimento id:526

Data: 2011-05-22 12:26:12

Re: suap

Non mi riferivo all'[i]esecuzione di verifiche preventive[/i].
In Sardegna la materia della classificazione delle strutture ricettive è disciplinata da due norme regionali, la L.R. 22/1984 (strutture alberghiere) e la L.R. 27/1998 (strutture extralberghiere).
In particolare per le prime il legislatore ha previsto la classificazione, oltre che all'avvio dell'attività, anche ogni cinque anni (il quinquennio in corso è il 2010/2014).
Il titolare, in fase di avvio o prima della scadenza del quinquennio, deve presentare la DUAAP, il modello A19 e i i modelli regionali AR autocertificando la classificazione della struttura.
[color=red][b]Solo successivamente[/b][/color] è possibile procedere a richiedere il parere (obbligatorio e non vincolante) di competenza della Provincia, e al sopralluogo volto a verificare quanto autocertificato con la DUAAP. 
Nella mia esperienza posso dire che nel 99% dei casi quanto dichiarato non corrisponde a ciò che si trova nella struttura. Per questo motivo io suggerisco di effettuare sempre il sopralluogo.

riferimento id:526

Data: 2011-05-22 13:55:31

Re: suap


Non mi riferivo all'[i]esecuzione di verifiche preventive[/i].
In Sardegna la materia della classificazione delle strutture ricettive è disciplinata da due norme regionali, la L.R. 22/1984 (strutture alberghiere) e la L.R. 27/1998 (strutture extralberghiere).
In particolare per le prime il legislatore ha previsto la classificazione, oltre che all'avvio dell'attività, anche ogni cinque anni (il quinquennio in corso è il 2010/2014).
Il titolare, in fase di avvio o prima della scadenza del quinquennio, deve presentare la DUAAP, il modello A19 e i i modelli regionali AR autocertificando la classificazione della struttura.
[color=red][b]Solo successivamente[/b][/color] è possibile procedere a richiedere il parere (obbligatorio e non vincolante) di competenza della Provincia, e al sopralluogo volto a verificare quanto autocertificato con la DUAAP. 
Nella mia esperienza posso dire che nel 99% dei casi quanto dichiarato non corrisponde a ciò che si trova nella struttura. Per questo motivo io suggerisco di effettuare sempre il sopralluogo.
[/quote]

IN PRATICA STIAMO DICENDO LA STESSA COSA.
AL MOMENTO DELLA DUUAP NON VI E' SOPRALLUOGO E L'ENTE COMPETENTE ALLA VERIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE INTERVIENE IN UNA SECONDA FASE.
SCEGLIERA' LUI SE CON O SENZA SOPRALLUOGO E QUANDO EFFETTUARE DETTO SOPRALLUOGO.

LA SITUAZONE SARDA E' ANALOGA A QUELLA DI MOLTI ALTRI CONTESTI REGIONALI DOVE SI E' PASSATI DA UNA VERIFICA ISPETTIVA PREVENTIVA AD UNA SUCCESSIVA EVENTUALE.

riferimento id:526

Data: 2011-05-23 06:53:54

Re: suap

Intervengo con ritardo, ma non posso che concordare.
L'art. 19 della legge 241/1990, che Simone cita a proposito, non ha fatto che riportare quanto la nostra LR 3/2008 dispone già dal 2008, per cui tutti i pareri vengono sostituiti dalle autocertificazioni ed asseverazioni, che consentono all'imprenditore di avviare immediatamente l'attività.
Tuttavia, la classificazione delle strutture ricettive è una procedura "ibrida" in Sardegna, in quanto è stato espressamente previsto nella D.G.R. n° 22/1 dell'11/04/2008 che la stessa debba essere considerata legge speciale: in questo caso, l'asseverazione del tecnico non sostituisce tout court i pareri ed i provvedimenti di classificazione, ma costituisce una classificazione provvisoria a cui segue comunque il procedimento ordinario, senza che però l'imprenditore ne debba attendere gli esiti. E' una chiara eccezione, prevista espressamente dalle direttive regionali.

riferimento id:526
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it