Buonasera. Il SUAP deve gestire "ex novo" e, purtroppo, per la prima volta, l'apertura di un impianto di distribuzione carburanti (benzine e gpl) al pubblico.
Vi sono in "rete" siti da cui acquisire le procedure per autorizzare un simile impianto ai sensi della L.R. 6/2010?
Grazie!
Siti non saprei...
Ma gli artt. 2 e seguenti della Delib.G.R. 09/06/2017, n. 10/6698 "Riordino e razionalizzazione delle disposizioni attuative della disciplina regionale in materia di distribuzione carburanti e sostituzione delle dd.gg.rr. 11 giugno 2009, n. 8/9590, 2 agosto 2013, n. 10/568, 23 gennaio 2015 n. 10/3052, 25 settembre 2015, n. 10/4071, 26 settembre 2016 n. 10/5613" indicano le procedure da seguire.
In particolare l'art. 2 ti dice cosa deve contenere la domanda.
Gli artt. 3 e 4 ti dicono la documentazione da allegare.
L'art. 6 fornisce le indicazioni operative (richiesta di integrazione.
Il più importante è l'art. 9 che tratta la conferenza di servizi
Gli artt. 19 e 20 trattano l'esercizio provvisorio e il collaudo (ma c'è opzione autocollaudo art. 10 DPR 160/2010).
Quindi in sintesi:
1. avvio procedimento
2. indizione e convocazione Cds asicnorna (art. 14bis L. 241/1990)
3. determinazione conclusiva
4. eventuale esercizio provvisorio (previa domanda)
5. autocollaudo o collaudo (previa domanda)
Riprendo un attimo questa discussione per un chiarimento.
Preso atto delle disposizioni puntuali della d.g.r. X/6698 del 09.06.2017, soprattutto in tema di documentazione a corredo della domanda (par. 3), posso considerare la normativa regionale come mio [u]unico riferimento procedurale[/u] rispetto alle analoghe disposizioni, anch'esse procedurali, previste dall'articolo 1 comma 3 del D. Lgs. 11.2.1998 n. 32 nel quale viene anche lì specificato, magari in [i]maniera diversa[/i] rispetto alla nostra norma regionale, ciò che deve contenere la perizia giurata,[i] le tempistiche diverse[/i] per l'accoglimento della domanda e la [i]diversa documentazione[/i] richiesta da allegare all'istanza di rilascio autorizzazione?
A mio avviso va applicata la l.r. 6/2010 e quindi la DGR 6698/2017 nelle parti in cui non è incompatibile con il D.lgs.
Sulla perizia peraltro non vedo grandi differenze:
- DGR: norme regionali di indirizzo programmatico, alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, di tutela dei beni storici e artistici ed attestante inoltre il rispetto delle caratteristiche delle aree di cui all'art. 86 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6;
- D.LGS: disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni;
Per la documentazione sicuramente la DGR in quanto più puntuale e aggiornata.
Per la durata applico i 90gg perché più favorevoli all'imprenditore.